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Diritto bancarioEfficacia esecutiva del contratto di mutuo fondiario, rilevanza della messa a disposizione della somma e dell'obbligazione di restituzione anche in caso di contestuale costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza, (data ud. 18 febbraio 2025) del 06 marzo 2025, n. 5968

Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.

La Suprema Corte afferma, infatti, che deve “escludersi che una fattispecie come quella in esame possa sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato. Quest'ultimo, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (tra le ultime: Cass., ord. 06/12/2023, n. 34116; Cass., ord. 28/12/2021, n. 41791; Cass. 05/03/2020, n. 6174; Cass. 27/08/2015, n. 17194; ma si veda pure la requisitoria del Pubblico Ministero, diffusa sul punto) si ha quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile – della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto; sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali”.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data ud. 29 gennaio 2025) del 3 marzo 2025, n. 5565

Amministrazione straordinaria – mancata notifica del progetto di stato passivo – motivo di opposizione ai sensi degli artt. 98 e 99 L.Fall

La mancanza di notifica al creditore del progetto di stato passivo non comporta necessariamente l'invalidità del decreto di esecutività dello stato passivo se il creditore ha avuto comunque la possibilità di presentare osservazioni nel corso della procedura. Tuttavia, il vizio procedurale può essere dedotto come motivo di opposizione consentendo di rimediarvi in sede giudiziale.

La Suprema Corte espone come “Non v'è dubbio che - il procedimento d'opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio e, dunque, non consente, in difetto di una previsione espressa nell'art. 99 L.Fall., che integralmente lo disciplina, né l'introduzione di domande nuove né la c.d. emendatio libelli, le quali vanificherebbero, d'altronde, l'obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dalla relativa disciplina nel rispetto dell'art. 24 Cost. (Cass. n. 32750 del 2022); - si tratta, infatti, di un giudizio che ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda, nel quale, pertanto, non possono essere introdotte né domande nuove, né modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d'insinuazione (Cass. n. 26225 del 2017); - nel procedimento d'opposizione allo stato passivo, in definitiva, sono inammissibili domande dell'opponente che siano nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase, non applicandosi il principio, proprio del giudizio di primo grado, secondo cui, entro il primo termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è consentita la mutatio del petitum o della causa petendi tutte le volte in cui la domanda, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass. n. 6279 del 2022).” ma come il giudice di merito avesse omesso di verificare se ““accordo transattivo del 27.05.2020" aveva effettivamente avuto carattere novativo, con la conseguente ed immediata costituzione di un nuovo e diverso diritto di credito in luogo di quello preesistente, ovvero se, al contrario, si era trattato, come sostiene l'opponente, di un accordo che, senza mutare né il titolo né l'oggetto dell'obbligazione, si era, in realtà, limitato a ridurre (come è ben possibile Cass. n. 37802 del 2022) l'ammontare dello stesso credito azionato con l'originaria domanda di ammissione, verificando, altresì, l'effettiva sussistenza (o meno) dell'evento dedotto in tale contratto quale condizione sospensiva della rinuncia, parimenti pattuita, al diritto di […..] al credito (all'applicazione delle penali per il ritardo) per la somma, nella misura ivi ridotta, di Euro [….]”.


Obbligazioni e contrattiInterpretazione del contratto (per qualificarlo come contratto di affitto di ramo d’azienda ovvero come vendita dell’azienda con riserva di proprietà) – criteri da utilizzare (interpretazione letterale e considerazione dell’intero contesto e della comune intenzione delle parti)

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza (data ud. 28 gennaio 2025) del 03 marzo 2025, n. 5625

In sede di interpretazione del contratto, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate. Tuttavia, il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale. Non è sufficiente una considerazione atomistica delle singole clausole; il giudice deve considerare l'intero contesto e la comune intenzione delle parti.

La Suprema Corte, infatti, sostiene che il “giudice, inoltre, pur dovendo assumere l'elemento letterale quale strumento fondamentale per la ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, deve a tal fine ricorrere anche agli ulteriori criteri d' interpretazione e, in particolare, a quello dell' interpretazione funzionale di cui all'art. 1369 c.c., il quale consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza, appunto, con la relativa ragione pratica o causa concreta (Cass. n. 11295 del 2011; Cass. 23701 del 2016, in motiv.)” e che “per sottrarsi al sindacato di legittimità, l' interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni", "sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l' interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra" (cfr., tra le altre, Cass. 27136 del 2017)”.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data ud. 20 dicembre 2024) 03 marzo 2025, n. 5594

Responsabilità da sinistri stradali – concorso colposo della vittima nella causazione del danno – accertamenti del Giudice

In materia di responsabilità da sinistri stradali, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 c.c. - che pone la regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso concreto. In particolare, quando il giudice di merito accerti un concorso colposo della vittima nella causazione del danno, per stabilirne la misura l'iter logico da seguire deve: a) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto una condotta corretta, e la vittima la condotta colposa che gli viene addebitata; b) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto la condotta colposa che gli viene addebitata, e la vittima la condotta alternativa corretta; c) comparare gli esiti sub (a) con quelli sub (b).

(v., Cass., sez. III, 4 settembre 2024, n. 23804, resa in vicenda denunciante un grave vizio motivazionale in relazione all'applicazione dell'art. 1227 cod. civ.; sempre a proposito dello specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame, v., altresì, Cass., sez. III, 25 gennaio 2024, n. 2433).

La Suprema Corte afferma, infatti, che “in materia di responsabilità da sinistri stradali, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 cod. civ. - che pone la regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 cod. civ. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso concreto (Cass., ord., 25 gennaio 2024, n. 2433)”.


Real EstateCassazione Civile, Sez. I, Sentenza (data ud. 17 maggio 2024) del 03 marzo 2025, n. 5550

Contratto preliminare (verbale di prenotazione di alloggio cooperativo) trascritto ed inadempiuto– collocazione del credito del promissario acquirente in procedura di liquidazione coatta amministrativa

Il privilegio iscrizionale di cui all'art. 2775 bis c.c. è riconosciuto al credito del promissario acquirente derivante dalla mancata esecuzione del contratto preliminare, purché il preliminare sia stato trascritto ai sensi dell'art. 2645 bis c.c., risultando irrilevante se la trascrizione avvenga mediante atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

La Suprema Corte sostiene che è “stato precisato da questa Corte (cfr. Cass, n. 26102/2016) che "La combinazione tra gli effetti della trascrizione della domanda diretta ad ottenere l'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni -seguita dalla sentenza di accoglimento ai sensi dell'art. 2652 n. 3 cod. civ. - e gli effetti della successiva trascrizione ai sensi dell'art. 2657 cod. civ. della scrittura privata autenticata giudizialmente comporta che quest'ultima trascrizione "produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda-per come dispone il secondo inciso del n. 3 dell'art. 2652 cod. civ. Trattandosi di scrittura privata contenente trasferimento di un diritto reale immobiliare, gli effetti della trascrizione sono quelli disciplinati dall'art. 2644 c.c., vale a dire sono gli effetti dell'opponibilità vera e propria e retroagiscono alla data di trascrizione della domanda giudiziale in ragione della "prenotazione" assicurata appunto dall'art. 2652 c.c., n. 3 (cfr. Cass. n. 930/97)"” ed affermando come sia “opponibile alla massa dei creditori, non ostandovi l'art 45 L.fall, la trascrizione della scrittura privata contenente il contratto preliminare eseguita dopo l'apertura della procedura concorsuale sulla base di una pronuncia giudiziale che abbia accertato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte nella scrittura privata costituente il contratto preliminare, la cui domanda sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento".


LavoroCassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 3 marzo 2025 n. 5611

Assenza ex lege n. 104/1992 giustificata anche se non comunicata

Un lavoratore viene licenziato per assenza ingiustificata protrattasi per 12 giorni; il dipendente impugna il licenziamento sostenendo di essersi assentato per fruire del permesso per assistere il figlio minore disabile prevosto dall’art. 33, comma 3 L. n. 104/1992, riconosciuto dal D.L. n. 18/2020.

La Corte di Cassazione, confermando la decisione dei Giudici di Merito che avevano disposo la illegittimità del licenziamento e la reintegrazione del Lavoratore, hanno ritenuto che la mancata comunicazione dell’assenza ex lege 104 no possa equipararsi all’assenza ingiustificata, in quanto il Lavoratore non è tenuto a chiedere alcuna autorizzazione al permesso in parola, ma, in assenza di diversa disposizione collettiva, sarebbe casomai tenuto alla comunicazione al datore di lavoro per mera correttezza.


LavoroCassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 2 marzo 2025, n. 5496

Indennità ferie arretrate del dirigente ed onere della prova

Un dirigente aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento, da parte della ex Datrice, della indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute. I Giudici di merito avevano respinto la domanda del Dirigente, motivando col potere del dirigente di assegnarsi lui stesso le ferie e con l’assenza di prova, da parte di questi, delle esigenze eccezionali che gli avrebbero impedito di fruire autonomamente delle ferie.

La Cassazione ha cassato la sentenza d’appello, ritenendo che la perdita del diritto all’indennità sostitutiva in capo al dirigente può verificarsi solo se il datore di lavoro dimostra di avere formalmente e inutilmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato, altresì, che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 23 gennaio 2025) del 01 marzo 2025, n. 5410

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione d’urgenza – accertamento dell’acquisto per usucapione - risarcimento dei danni anche non patrimoniali subiti

Nei casi in cui il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente dalla pubblica amministrazione in virtù di validi provvedimenti amministrativi quali la dichiarazione di pubblica utilità o il decreto di occupazione d'urgenza, al fine di conseguire l'accertamento dell'acquisto per usucapione del bene occupato, è necessario che la P.A. occupante alleghi e dimostri il previo mutamento della detenzione in possesso utile ad usucapionem ex art. 1141, secondo comma c.c.., attraverso attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore. Il semplice prolungarsi della detenzione o il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso non sono sufficienti.

La Corte di Cassazione ricorda come si debba provare “il compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore, non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (così Cass. sez. 1°, ord. 12.12.2024 n. 32216 , proprio tra le stesse parti ed in fattispecie analoga; Cass. 7.6.2022 n. 18361; Cass. ord. 27.4.2018 n. 10289)” ed afferma ciò, nonostante ribadisca il principio di diritto secondo cui “ai fini della valutazione della sussistenza del mutamento di detenzione in possesso, è possibile valorizzare anche il compimento di attività materiali, qualora esse abbiano manifestato in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'esercizio di un potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio (Cass. ord. 12.12.2024 n. 32216 ; Cass. ord. 26.8.2021 n.23458).”