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Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 4 marzo 2026, n. 4865

Danni da cose in custodia – Demanio e Patrimonio dello Stato e degli Enti Pubblici

Nelle controversie di risarcimento per danni causati da cose in custodia, l'onere della prova riguardante la natura privata o pubblica della strada ove si è verificato il sinistro e l'eventuale custodia da parte dell'ente locale spetta a chi agisce in giudizio. Pertanto, in caso di contestazione da parte del convenuto sulla natura demaniale della strada, è onere dell'attore fornire specifica e circostanziata prova che la strada sia inclusa nell'elenco delle strade comunali e destinata a uso pubblico.


Diritto sportivoCollegio di Garanzia, Sez. I, decisione 3 marzo 2026, n. 13

Squalifica di calciatore - sanzione della perdita di una gara – trasferimenti fittizi

Nel caso di specie, due calciatori di una società militante nel campionato di Serie A – calcio 5 – vengono squalificati per Prima dell’inizio del campionato gli stessi una giornata dalla stagione precedente. vengono tesserati con un’altra squadra – militante nel campionato di Serie C – e non disputano alcuna partita, scontando di fatto la squalifica inflitta. Pochi giorni dopo vengono tesserati nuovamente pe la società originaria. Con riferimento al presunto carattere fittizio di tale trasferimento, asseritamente finalizzato esclusivamente all’elusione della sanzione disciplinare, il Collegio di Garanzia – contrariamente a quanto affermato dalla Corte Sportiva d’Appello - ha ritenuto che, il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve sempre scontare la sanzione, anche laddove siano intervenuti fatti che hanno modificato il suo status, come, ad o categoria di appartenenza. esempio, il cambio di società o disciplina

In tale prospettiva, il Collegio di Garanzia ha ritenuto erroneo valorizzare aspetti legati alla condotta della Società ricorrente, riconducendoli alla categoria dell’abuso del diritto, in quanto tali profili non rilevano ai fini dell’applicazione della sanzione della partita della gara. Pertanto, assumere quale base concettuale dell’accertamento l’abuso del diritto, al fine di desumere condotte elusive, simulazioni o forme di complicità, quali potrebbe essere il trasferimento fittizio, si pone in contrasto con il principio secondo cui “l’accertamento della regolarità o meno della posizione di un calciatore deve, infatti, fondarsi su circostanze oggettive e formali, sottratte a valutazioni discrezionali relative all’elemento soggettivo dei tesserati o alla natura simulata del tesseramento”. Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la sanzione della perdita della gara, non può essere applicata qualora all’invalidità del tesseramento non si accompagni l’accertamento di una responsabilità diretta nel fatto – trasferimento. Infatti, “ove manchi sia l’accertamento dell’invalidità del tesseramento dei calciatori interessati sia, a monte, la verifica di eventuali condotte abusive delle società nelle operazioni di trasferimento, al solo fine di eludere la squalifica, non può farsi luogo all’irrogazione della sanzione ex art. 21 CGS FIGC”. Tali condotte, se accertate dai giudici federali, possono eventualmente comportare l’applicazione di diverse sanzioni disciplinari per violazione di altre norme del Codice di Giustizia.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 2 marzo 2026, n. 4692

Assicurazione della responsabilità civile (responsabilità sanitaria) – valutazione e liquidazione

La Corte di Cassazione ha escluso che, in un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, recante clausola on claims made basis, la previsione contrattuale che subordina il pagamento dell'indennizzo, anche in relazione a fatti verificatisi anteriormente alla conclusione del contratto, alla condizione che la richiesta di risarcimento pervenga all'assicurato solo durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale, possa interpretarsi nel senso di parificare a tale richiesta l'avvenuta conoscenza, da parte dell'assicurato medesimo, dell'invio di un'informazione di garanzia in relazione al fatto dal quale origina la pretesa risarcitoria, fatta valere nei suoi confronti dopo il termine di vigenza del rapporto. La Suprema Corte rammenta, infatti, come “non può... addossarsi all'assicuratrice un onere di protezione della controparte al di là di quanto sia stato tra loro espressamente convenuto, ove non risulti che il concreto assetto di interessi sia inadeguato rispetto a quanto reciprocamente rappresentatosi dalle parti al momento della conclusione del contratto: ben potendo, così, l'assicurata scegliere, in rapporto alle opzioni percorribili ed ai relativi corrispondenti e differenziati costi, il complessivo regolamento pattizio reputato più consono” e come relativamente al comportamento delle parti successivo alla conclusione del negozio giuridico, non può essere valorizzato il comportamento posto in essere da uno soltanto di essi, in difetto di altri e univoci indici di una volontà comune anche all'altro.