Contratto di locazione: i requisiti per la rinnovazione tacita
La Corte di Appello di Milano ha recentemente avuto modo di precisare i requisiti affinché vi possa essere la rinnovazione tacita del contratto di locazione.
In particolare, secondo la Corte, al fine di dimostrare il tacito rinnovo in caso di un contratto di locazione a tempo determinato non è sufficiente la mera permanenza del conduttore nei locali dopo la scadenza del termine finale, ma è necessario che risulti in termini inequivoci la volontà di entrambe le parti di mantenerlo in vita.
A tale scopo non sono sufficienti né il silenzio serbato dal locatore a fronte del protrarsi dell’occupazione di fatto, né l’eventuale accettazione del pagamento dei canoni da parte di lui.
Insomma, la mera inerzia del locatore, anche qualora quest’ultimo incameri le somme mensilmente versate dal conduttore, non è indice inequivoco della volontà di rinnovare il contratto di locazione.
Non è sintomo della volontà di rinnovare tacitamente il contratto neppure la richiesta del locatore dell’adeguamento del canone, anche a seguito di disdetta alla scadenza del contratto (in questo caso a tempo indeterminato).
Ciò, dato che tale richiesta del locatore, a detta della Corte, risulta diretta ad assicurare che, qualora il conduttore non rilasci l’immobile alla scadenza, nella misura del canone dovuto ex articolo 1591 c.c. sia compreso anche l’adeguamento.