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Salario minimo e dignitoso? decide il giudice!

Pubblicato il 11 ottobre 2023

Con tre sentenze di pari data (27771, 27713 27769 del 2.10.2023), la Corte di cassazione affronta la questione, di scottante attualità, risolta con esiti diversi dai giudici di merito, della verifica della rispondenza della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro al precetto di cui all’art. 36 cost.

Si tratta di pronunce che sviluppano e portano alle necessarie conseguenze principi già affermati ripetutamente (e da più di settant’anni) dal giudice di legittimità, in conformità alla consolidata interpretazione dell’art. 36 Cost. ad opera della Corte Costituzionale, chiudendo in coerenza il sistema.

Le sentenze, nell’iter della motivazione, considerano il contesto storico attuale, così come si è venuto a determinare per le dinamiche di mercato e contrattuali che hanno portato all’emersione della questione salariale in termini e con una forza sconosciute da oltre un cinquantennio, senza sottrarsi a un confronto con il problema economico sociale sottostante ed inquadrandolo anzi nel contesto della normativa europea di cui alla direttiva UE 2022/2041.

Secondo la Suprema Corte, la circostanza che la retribuzione minima sia determinata sulla scorta del contratto collettivo comparativamente più rappresentativo nell’ambito del settore di attività non impedisce, laddove sia dedotto un contrasto con l’articolo 36 della Costituzione, di allargare l’analisi ad altri parametri concorrenti.

Questa regola si applica anche nel caso del «salario minimo legale» , quando la determinazione del trattamento economico sia devoluta per legge a uno specifico contratto collettivo visto che l’assetto costituzionale vigente impedisce «una riserva normativa o contrattuale a favore della contrattazione collettiva nella determinazione del salario».

Se, in prima battuta, il rispetto dei parametri costituzionali sulla giusta retribuzione richiede di sottoporli a una verifica di conformità sulla base del contratto nazionale di lavoro firmato dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, come prevede la legge 142/2001, l’eventuale esito negativo impone di allargare l’indagine ad altri parametri concorrenti.

Le sentenze sono di portata storica e, di fatto, la Cassazione ha “anticipato” la politica rispetto a un tema – quello del salario minimo – che ha fatto tanto discutere negli ultimi mesi e che non aveva ancora portato ad una soluzione normativa condivisa.