Vai al contenuto principale
Tutte le sentenze

Responsabilità civile

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza, 25 agosto 2026, n. 24768

Danni da cosa in custodia - responsabilità del gestore della rete idrica comunale

In tema di danni da cosa in custodia, la responsabilità del gestore della rete idrica comunale ex art. 2051 c.c. non richiede la perdurante validità del contratto di affidamento né la prova di uno specifico obbligo contrattuale di custodia; è sufficiente la sussistenza di una relazione fattuale di controllo sulla cosa e sulle sue fonti di rischio, desumibile anche da presunzioni gravi, precise e concordanti (quali l'originario affidamento, la proroga disposta dall'ente, l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulla rete). La cessazione degli effetti del contratto non esclude, di per sé, il potere di custodia e, quindi, la responsabilità del gestore.

Real Estate

Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 18 agosto 2026, n. 24687

Promessa di vendita di immobile con consegna anticipata al promissario acquirente - qualificazione del contratto

La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata al promissario acquirente integra un contratto misto, risultante dalla combinazione tra preliminare di compravendita e comodato precario. Tuttavia, la disciplina prevalente è quella del preliminare di compravendita: conseguentemente, ove il promittente venditore eserciti legittimamente il recesso ex art. 1385 c.c., il promissario acquirente è tenuto non solo alla restituzione dell'immobile, ma anche alla corresponsione di un'indennità per l'anticipato godimento, configurabile alla stregua di frutti dovuti ex art. 1458 e 2033 c.c., a prescindere dalla effettiva abitazione del bene e dalla gratuità originaria della consegna.

Obbligazioni e contratti

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 17 agosto 2026, n. 24673

Interpretazione del contratto - "doppia conforme" e requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione

È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di norme sull'interpretazione dei contratti (artt. 1362 e 1363 c.c.), sull'imputazione dei pagamenti (artt. 1193 ss. c.c.), sulla prova per presunzioni (artt. 2727, 2729 c.c.) o sull'art. 115 c.p.c., miri in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e dell'accertamento di fatto operato dal giudice di merito. In presenza di "doppia conforme" (art. 348-ter, comma 5, c.p.c.), il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso e la Corte di cassazione non può essere trasformata in un terzo giudice di merito.


Tribunale di Rimini, Sentenza, 21 luglio 2026, n. 442

Recesso unilaterale convenzionale o legale dal contratto

Secondo il Tribunale di Rimini l'atto con cui si esercita il recesso convenzionale (ex art. 1373 c.c.) o legale (ex art. 1385 c.c.), costituente esplicazione di un diritto di sciogliere unilateralmente il contratto in deroga al principio espresso dall'articolo 1372, primo comma, c.c. è immediatamente vincolante per entrambe le parti, anche quando l'efficacia ne sia differita per il compimento di atti conseguenti al recesso.

Diritto assicurativo

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 1 agosto 2026, n. 24358

Sinistro stradale - litisconsorzio necessario del responsabile civile in giudizio

La mancata partecipazione al giudizio del responsabile civile, litisconsorte necessario, integra violazione del contraddittorio che vizia l'intero processo, qualora non sia stata rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né dal giudice di appello, che non ha rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.; in tal caso la sentenza va cassata con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.

Diritto condominiale

Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 23 luglio 2026, n. 23936

Delibere assembleari - uso delle parti comuni - contenuto

Le delibere assembleari che disciplinano l'uso delle parti comuni possono legittimamente prevedere limiti qualitativi e modalità di esercizio delle facoltà inerenti alla comunione, purché finalizzati a garantire la sicurezza dell'edificio e il pari uso del bene comune; non incorre in illegittimità la deliberazione che, con portata regolamentare, si limiti a riprodurre il contenuto dell'art. 1102 c.c. vietando interventi del singolo che, pur diretti al miglior godimento della sua proprietà esclusiva, rendano impossibile o insicuro l'utilizzo del bene comune da parte degli altri condomini.

Diritto bancario

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza, 28 agosto 2026, n. 24825

Fideiussioni specifiche fuori dal periodo esaminato dalla Banca d'Italia - nullità clausole ABI - clausola "pagamento a prima richiesta"

Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell'ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un'intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia "a valle", a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all'ambito temporale sia all'ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri.

Qualora una fideiussione rechi una clausola di "pagamento a prima richiesta", il creditore evita, in ragione di essa, d'incorrere in decadenza anche con un'istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall'art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d'intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante.


Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 13 luglio 2026, n. 23124

Responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario

Ai sensi dell'art. 2935 c.c., in materia di responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario, la possibilità di esercitare il diritto al risarcimento è collegata non al mero verificarsi dell'inadempimento, ma alla concreta insorgenza del danno risarcibile, sicché il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento va individuato nel momento in cui la fattispecie costitutiva del diritto – condotta inadempiente e danno conseguenza – si è perfezionata ed è emersa nella sua oggettiva consistenza.

Diritto societario

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza, 27 agosto 2026, n. 24808

Società con partecipazione pubblica - riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo per azione di responsabilità verso amministratori e sindaci

L'azione di responsabilità proposta dalla società a partecipazione pubblica (anche in house providing) nei confronti di amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2407 c.c., resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non si identifica con l'azione per responsabilità amministrativa da danno erariale esercitabile dal Procuratore della Corte dei conti. Le due azioni – quella civilistica, avente funzione risarcitoria in favore dell'ente/società danneggiato, e quella contabile, avente funzione prevalentemente sanzionatoria e a tutela dell'interesse pubblico generale – sono reciprocamente indipendenti anche quando riguardino i medesimi fatti e non si escludono vicendevolmente sul piano della giurisdizione, potendo coesistere, salva ogni questione di proponibilità dell'azione erariale dinanzi al giudice contabile.

Diritto fallimentare

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 19 agosto 2026, n. 24712

Liquidazione coatta amministrativa - inammissibilità del ricorso per cassazione

L'interpretazione delle comunicazioni intercorse tra commissario liquidatore e contraente privato (nella specie, lettere di "disponibilità al subentro" in un'impegnativa di prenotazione immobiliare) costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito. È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur deducendo violazione di legge, si risolva in una mera richiesta di riesame del significato e della portata degli atti privati, senza indicare specificamente quali criteri legali di ermeneutica contrattuale sarebbero stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sarebbe discostato.

Lavoro

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 20 marzo 2026, n. 6644

Dirigenti italiani all'estero: il collegamento più stretto determina la legge applicabile

La Cassazione torna sul tema della legge applicabile al rapporto di lavoro che si svolge all'estero: la circostanza che la prestazione sia resa stabilmente in un altro Stato, e che le parti abbiano persino richiamato la legge di quello Stato, non basta a sottrarre il rapporto all'ordinamento italiano. Ciò vale quando l'insieme delle circostanze rivela che il contratto è rimasto, nella sostanza, ancorato all'Italia.

La vicenda riguardava un dirigente italiano, assunto da una società italiana e impiegato per anni in Romania, licenziato per giusta causa nel 2022. Il contratto individuale rinviava alla legge rumena per quanto non espressamente disciplinato e conteneva una clausola che limitava a cinque mensilità l'indennizzo per il licenziamento ingiustificato. La società sosteneva, coerentemente, che il rapporto fosse regolato dal diritto rumeno.

I giudici di merito, e poi la Cassazione, hanno invece ritenuto applicabile la legge italiana e, con essa, il CCNL Dirigenti Aziende Industriali. Le conseguenze economiche sono state assai più pesanti per il datore di lavoro.

Il ragionamento della Corte muove dall'art. 8 del Regolamento Roma I.

La norma riconosce alle parti la libertà di scegliere la legge applicabile al contratto di lavoro, ma con un limite: quella scelta non può privare il lavoratore della protezione garantita dalle norme inderogabili della legge che si applicherebbe in mancanza di scelta. Quest'ultima è di regola la legge del luogo di abituale svolgimento della prestazione, o in subordine quella della sede di assunzione. Entrambi i criteri cedono, però, alla clausola di salvaguardia del paragrafo 4, quando dall'insieme delle circostanze emerga un collegamento più stretto con un Paese diverso. È proprio su questa clausola che la Cassazione costruisce la decisione.

Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, e in particolare la sentenza Schlecker del 2013, la Cassazione chiarisce che il giudice può disattendere la legge del luogo di lavoro anche quando la prestazione si sia svolta lì per lungo tempo e senza interruzioni. Lo fa quando altri elementi indicano un legame più intenso con un diverso ordinamento. Il dato territoriale, dunque, non è decisivo di per sé. Assumono peso preminente elementi come il Paese in cui il lavoratore versa imposte e contributi, quello in cui è iscritto ai regimi previdenziali, pensionistici e sanitari, e i parametri utilizzati per determinare la retribuzione e le condizioni di lavoro. L'intera operazione interpretativa è orientata dal favor laboratoris richiamato dal considerando 23 del Regolamento: le regole di conflitto in materia di lavoro hanno una funzione protettiva della parte socio-economicamente più debole.

Applicando questi criteri, la Corte ha condiviso la ricostruzione dei giudici di merito, che avevano individuato una fitta trama di collegamenti con l'Italia. Il contratto era redatto in italiano e l'assunzione era avvenuta in Italia. I contributi obbligatori venivano versati in Italia e le buste paga riportavano trattenute per PREVINDAI e FASI. Il contratto richiamava il Codice privacy italiano e istituti tipicamente italiani come il TFR e la tredicesima mensilità. La retribuzione era pattuita in euro anziché in lei. Le buste paga erano intestate alle sedi italiane, da cui era partito anche il licenziamento. Nessuno di questi elementi, isolatamente considerato, sarebbe stato forse sufficiente. Nel loro insieme, però, descrivono un rapporto che, nelle parole della Corte, è rimasto per natura, gestione e garanzie costantemente legato all'ordinamento italiano. Davanti a questa evidenza il rinvio residuale alla legge rumena recede.

Il principio si completa con un secondo passaggio, relativo al contratto collettivo. La società obiettava che il CCNL Dirigenti Industria, privo di efficacia generale, non potesse esserle imposto. La Cassazione risponde che il CCNL non si applica per una presunta efficacia erga omnes, ma perché la società lo aveva recepito di fatto con il proprio comportamento concludente. Lo dimostra soprattutto il versamento dei contributi ai fondi PREVINDAI e FASI, che per statuto presuppone l'applicazione di quel contratto collettivo. Così il CCNL entra a pieno titolo nel perimetro delle tutele che la clausola contrattuale più sfavorevole non può comprimere. Il tetto delle cinque mensilità viene quindi disapplicato in favore dell'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva.

Riassumendo: per individuare la legge applicabile al rapporto di lavoro svolto all'estero, il giudice deve guardare oltre il luogo della prestazione e la lettera delle clausole di scelta; deve valutare complessivamente gli indici che rivelano dove il rapporto è realmente radicato. Se questi convergono verso l'Italia, il lavoratore conserva le tutele inderogabili dell'ordinamento italiano, comprese quelle derivanti dal contratto collettivo applicato di fatto, e le pattuizioni individuali meno favorevoli restano prive di effetto.

Sul piano sistematico, la motivazione presenta un aspetto che merita un'osservazione critica. A rigore, la clausola di salvaguardia del paragrafo 4 opera per individuare la legge applicabile in mancanza di scelta. Quando le parti hanno scelto una legge, come qui è avvenuto sia pure in via residuale, il meccanismo corretto è quello del paragrafo 1. La legge scelta resta in piedi, ma non può privare il lavoratore delle tutele inderogabili della legge oggettivamente applicabile, che il paragrafo 4 serve appunto a individuare. La Corte sovrappone in parte i due piani, senza che ciò incida sul risultato.

Resta il messaggio di fondo, chiaro e di sicuro impatto per le imprese che gestiscono personale all'estero: non basta inserire nel contratto un rinvio alla legge locale per neutralizzare le tutele italiane, se poi il rapporto continua a essere amministrato, retribuito e assicurato secondo schemi italiani.