Vai al contenuto principale
Tutte le sentenze

Lavoro

Cassazione, Sez. Lav., ordinanza 26 settembre 2023 n. 27331

Dimissioni con procedura telematica

La Corte di Cassazione ha affermato che, alla luce dell’art. 26 del decreto legislativo n. 151/2015, le dimissioni e le risoluzioni consensuali debbono necessariamente passare, pena l’inefficacia degli atti, attraverso la procedura telematica prevista dal D.M. applicativo. Le uniche eccezioni sono quelle conciliative avanti agli organismi ex art. 410 e 411 cpc e quelle avanti ad un funzionario dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, ex art. 55 del decreto legislativo n. 165/2001.

È questo il principio della tipicità delle forme che supera il concetto delle dimissioni per “fatta concludentia” seguito, ad esempio, dal Tribunale di Udine con la sentenza n. 20 del 27 maggio 2022.


Cassazione Civile Sez. Lav., 19 ottobre 2023, n.29101

Se viene accertato lo straining e non il mobbing la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta

Lo straining rappresenta una forma attenuata di mobbing perché priva della continuità delle vessazioni ma sempre riconducibile all'art. 2087 c.c., sicché se viene accertato lo straining e non il mobbing la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta.

Diritto bancario

Cassazione Civile Sez. Unite, 6 settembre 2023, Prima Presidente M. Cassano

Finanziamenti – ammortamento alla francese – tasso effettivo differente – indeterminatezza condizioni pattuite

La Prima Presidente della Cassazione ha rinviato alle Sezioni Unite la pronuncia sulla validità dell’ammortamento alla francese privo di indicazione del regime di capitalizzazione adottato e sull’applicazione al finanziamento di un tasso effettivo differente e maggiore rispetto al TAN pattuito; e nel caso affermativo quali conseguenze ne derivino. Quanto precede anche sotto il profilo dell’indeterminatezza delle condizioni pattuite


Cassazione Civile, 6 settembre 2023, n. 25977, Pres. Di Virgilio, Rel. Giannaccari (ordinanza)

Finanziamento – consumatore - rimborso costi per estinzione anticipata

La Corte ha cassato con rinvio la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in sede di appello perché non si è uniformato ai principi di diritto, costantemente affermati dalla giurisprudenza interna ed eurounitaria, negando a Tizo che aveva estinto anticipatamente il finanziamento, il diritto alla riduzione del costo complessivo del credito per l’assenza della norma attuativa del CICR che specificasse le modalità di esercizio del diritto.

Il magistrato che si occuperà del rinvio dovrà applicare i seguenti principi di diritto:

“L’art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all’autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.

“E’ nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs 206/2005”.

Real Estate

Cassazione Civile Sez. II, 5 settembre 2023, n. 25869

Il promissario acquirente inadempimente deve risarcire al promittente venditore anche gli importi versati per l’IMU

La Corte di Cassazione, con un’innovativa pronuncia, ha ritenuto che, qualora l’inadempimento del promissario acquirente abbia comportato il permanere in capo al promittente venditore degli obblighi tributari relativi all’immobile, quale l’IMU, il primo è tenuto al risarcimento di tale danno in favore della parte adempiente.

Il danno in questione, infatti, è direttamente riconducibile alla violazione contrattuale del promissario acquirente.

La sentenza in esame è assolutamente innovativa, dato che non vi sono analoghi precedenti della Suprema Corte.

Risarcimento danni

Tribunale Sulmona Sez. I, 24 maggio 2023, n.131

Risarcimento ai familiari della vittima - riduzione in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest’ultimo a sé stesso

Il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della vittima determina la sua cooperazione nella causazione dell'evento. Ai sensi dell’art. 2054 c.c., il conducente tenuto a risarcire il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, in quanto il comportamento del trasportato non interrompe il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno né tantomeno integra un valido consenso alla lesione ricevuta. Nel caso in cui la morte sia stata provocata anche da lesioni che il trasportato non avrebbe potuto evitare neppure attraverso l'utilizzo delle cinture, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso.


Tribunale Torino Sez. IV, 19 maggio 2023, n.2115

Risarcimento dei danni causati da veicolo non identificato – onere della prova in capo al danneggiato

In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e il nesso causale con la condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.

Diritto condominiale

Cassazione Civile Sez. II, 19 ottobre 2023, n. 29070

Immobile pignorato sito in condominio: in assemblea può votare il proprietario esecutato, salvo che il giudice dell'esecuzione non abbia previsto diversamente

La Suprema Corte è stata chiamata a decidere chi, in caso di pignoramento di un immobile sito in un edificio condominiale, debba presenziare e votare alle assemblee condominiali: il proprietario/debitore esecutato oppure il custode nominato dal giudice.

Secondo la Corte di Cassazione il debitore esecutato conserva la legittimazione a partecipare all’assemblea e a votare per la quota millesimale posseduta, fino a quando non viene emesso il decreto di trasferimento della proprietà in favore dell’aggiudicatario.

In caso di nomina, ad opera del giudice dell’esecuzione, di un custode del bene pignorato, quest’ultimo, salvo diversa istruzione operativa, non potrà presenziare alle assemblee condominiali, non essendo tale attività inclusa tra i compiti dell’ausiliario.


Cassazione Civile Sez. II, 24 ottobre 2023, n. 29427

I condomini non fanno un uso corretto dei contenitori per la raccolta differenziata? L’amministratore non è responsabile in solido con i singoli condomini

La vicenda origina dalla sanzione amministrativa irrogata dal Comune di Roma all’amministratore di un condominio, per la violazione del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, nel quale è espressamente previsto l’obbligo dell'amministratore del condominio di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.

In particolare, gli ispettori avevano verificato l'erroneo inserimento nei bidoni dei rifiuti differenziati.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, richiamando un proprio precedente, che l'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata, collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale.

L’amministratore, infatti, può essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi.

Tale solidarietà non può essere fondata neppure sull’art. 6 della L. 689/1981 (che disciplina la solidarietà in caso di illecito amministrativo), dato che l’amministratore ha la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale.

All’esito la Suprema Corte, disapplicando il regolamento comunale del Comune di Roma nella parte in cui sanziona il mancato rispetto dell’amministratore di condominio agli obblighi di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori dei rifiuti, ha cassato la sentenza impugnata e annullato le determinazioni dirigenziali opposte.

Diritto fallimentare

Tribunale Salerno, 10/10/2023

Composizione negoziata – Misure protettive – Negoziazione assegno post-datato

La tipicità delle misure protettive, così come la verifica della sussistenza dei presupposti per la conferma delle stesse, comportano un attento esame del Giudice designato e le stesse potranno essere concesse ovvero negate a seconda che siano previste dalla normativa e che rispondano alla ratio sottesa alla loro stessa concessione.


Cassazione Civile Sez. III, 28/08/2023, n.25361

Fallimento - Azione revocatoria ordinaria --- Costituzione del fondo patrimoniale - Fallimento del costituente - Azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore - Ammissibilità

La costituzione del fondo patrimoniale effettuata dall'imprenditore successivamente fallito può essere dichiarata inefficace nei confronti della massa per mezzo dell'azione revocatoria ordinaria, proposta dal curatore a norma dell'art. 2901 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 l. fall.


Ordinanza del 03 ottobre 2023 del Tribunale Civile di Brescia

Ordinanza del 03 ottobre 2023 del Tribunale Civile di Brescia

Opera il privilegio processuale di cui all’art. 41 comma 2 TUB a fronte dell’apertura della liquidazione controllata di cui agli artt. 269 ss. CCII del debitore esecutato? La parola alla Corte di Cassazione

Il Tribunale di Brescia ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione affinché venga chiarito se sia o meno opponibile il privilegio processuale previsto dall’art. 41 comma 2 TUB in favore del creditore fondiario, in caso di apertura della liquidazione controllata prevista dal CCII a carico del debitore esecutato.

L’anzidetta disposizione normativa consente al creditore fondiario di iniziare o proseguire l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia del credito fondiario di proprietà del debitore anche dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Il dettato normativo, però, non prevede espressamente tale privilegio processuale per le altre procedure concorsuali di cui al CCII, tra cui la liquidazione controllata.

Da qui, la difficoltà interpretativa delle disposizioni di legge.

Ad oggi, data anche la novità del dettato normativo, non vi sono precedenti in termini e la questione è ampiamente dibattuta in dottrina, ove si rinvengono posizioni contrapposte che rispecchiano l’attuale panorama della giurisprudenza di merito.

La questione è certamente di grande interesse ed attualità, considerate le importanti conseguenze che proietta sull’accertamento dei crediti, il riparto endoconcorsuale dei loro titolari, nonché la disciplina delle interferenze tra le procedure esecutive e quelle concorsuali.

Si attende ora la pronuncia della Prima Sezione della Suprema Corte, chiamata ad enunciare il principio di diritto sul punto.