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Immobile pignorato sito in condominio: in assemblea può votare il proprietario esecutato, salvo che il giudice dell'esecuzione non abbia previsto diversamente
Cassazione Civile Sez. II, 19 ottobre 2023, n. 29070
La Suprema Corte è stata chiamata a decidere chi, in caso di pignoramento di un immobile sito in un edificio condominiale, debba presenziare e votare alle assemblee condominiali: il proprietario/debitore esecutato oppure il custode nominato dal giudice.
Secondo la Corte di Cassazione il debitore esecutato conserva la legittimazione a partecipare all’assemblea e a votare per la quota millesimale posseduta, fino a quando non viene emesso il decreto di trasferimento della proprietà in favore dell’aggiudicatario.
In caso di nomina, ad opera del giudice dell’esecuzione, di un custode del bene pignorato, quest’ultimo, salvo diversa istruzione operativa, non potrà presenziare alle assemblee condominiali, non essendo tale attività inclusa tra i compiti dell’ausiliario.