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Tutte le sentenze

Lavoro

Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, sentenza 10 novembre 2025, n. 4935

Dimissioni per fatti concludenti

Il termine rilevante ai fini della qualificazione delle “dimissioni per fatti concludenti” (di cui al comma 7-bis dell’art. 26 del d.lgs. 151/2015, così come modificato dall’art. 19 della L. n. 203/2024) è quello indicato nel CCNL di riferimento. Il legislatore, infatti, nel rinviare alla contrattazione collettiva, ha inteso valorizzare la soglia di tolleranza che le stesse parti sociali hanno individuato senza critica, ovvero il numero di giorni di assenza la cui gravità è tale da giustificare la sanzione massima della risoluzione del rapporto. La nuova norma non fa che mutare la qualificazione giuridica degli effetti di tale condotta, trasformandola da presupposto per un licenziamento datoriale a fatto concludente che manifesta la volontà del lavoratore di recedere.


Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, sentenza, 9 ottobre 2025, n. 8367

Il termine indicato dal CCNL applicato al rapporto di lavoro non è applicabile alle “dimissioni volontarie per assenza ingiustificata”; tale previsione riguarda infatti un istituto del tutto diverso, ovverosia il licenziamento disciplinare ed il termine indicato ha la funzione di individuare a misura della gravità dell’inadempimento che le parti collettive ritengono sufficiente a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto lavorativo, con conseguente possibilità per il datore di lavoro di procedere alla sanzione disciplinare. Nel caso disciplinato dall’art. 26 c. 7 bis d.lgs. 151/2015, invece, il termine di 15 giorni previsto dalla legge (o quello diverso, se maggiore, stabilito dalla contrattazione collettiva) ha la funzione di individuare la misura in cui il comportamento del lavoratore, che continuativamente non si presenti a rendere la prestazione lavorativa, possa generare la presunzione di una volontà del lavoratore di sciogliere il rapporto; tale termine deve essere necessariamente più lungo di quello previsto ai fini disciplinari in quanto deve essere idoneo a rendere inequivocabile il disinteresse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, sentenza 5 giugno 2025, n. 87


Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, sentenza 5 giugno 2025, n. 87

Affinché possano configurarsi le dimissioni per

Affinché possano configurarsi le dimissioni per fatti concludenti, è necessaria l’assenza dal lavoro per i giorni che il CCNL applicato al rapporto prevede come causa di giustificazione del recesso per giusta causa.

Diritto societario

Cassazione Civile, Sez. V, Sentenza, 25 novembre 2025, n. 30845

Scissione societaria - Prova che il patrimonio netto della società originaria e della società risultante dalla scissione

In caso di scissione societaria, il contribuente deve fornire adeguata prova che il patrimonio netto della società originaria e della società risultante dalla scissione rappresentino la stessa entità giuridico-economica per evitare la doppia imposizione fiscale sul medesimo valore economico. La mancata prova di tale equiparazione patrimoniale comporta l'inammissibilità della richiesta di annullamento del versamento delle rate dell'imposta sostitutiva.

Diritto bancario

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 12 novembre 2025, n. 29933

Fideiussione per obbligazione futura – Obblighi di correttezza e buona fede contrattuale – Nullità della garanzia

In tema di fideiussione per obbligazione futura, il creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è tenuto a richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di concedere nuovo credito al debitore garantito se le condizioni patrimoniali di quest'ultimo peggiorano. La mancata richiesta, accompagnata dalla conoscenza delle difficoltà economiche del debitore, configura una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale, comportando la nullità della garanzia fideiussoria. Tale nullità può essere rilevata d'ufficio.

Diritto fallimentare

Cassazione Civile., Sez. I, Ordinanza, 26 novembre 2025, n. 30984

Dichiarazione di fallimento – termine annuale – Decorrenza – Cancellazione società dal Registro delle Imprese

Il termine annuale per dichiarare il fallimento di una società decorre dalla data di cancellazione della società dal registro delle imprese, non potendo la società dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività. Questo principio garantisce la tutela dell'affidamento dei terzi e impedisce di vanificare il termine annuale stabilito dalla legge fallimentare.


Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 01 dicembre 2025, n. 31340

Opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Fallimento – decorrenza interessi su somma ingiunta

In caso di revoca del decreto ingiuntivo in ragione della riduzione della pretesa creditoria azionata in via monitoria, gli interessi sulla somma così determinata decorrono dalla data della pronuncia, tale essendo il momento in cui il credito diviene esigibile, salvo che siano indicati specifici elementi per i quali la liquidità del credito possa riferirsi ad epoca diversa ed anteriore. La Suprema Corte afferma, quindi, che gli interessi decorrono dal momento in cui la sentenza diventa esecutiva, dal momento che il nuovo importo accertato dal Giudice fa scattare l'obbligo di pagamento, rendendo il credito esigibile e producendo gli interessi a partire da tale momento.


Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 15 novembre 2025, n. 30176

Revocatoria fallimentare - presupposti

I conti anticipi, utilizzati dalle banche come evidenza contabile per finanziamenti su anticipazioni, non generano rimesse solutorie. Tuttavia, quando tali conti sono collegati funzionalmente a un conto corrente ordinario, gli accrediti annotati nel conto anticipi, al momento dell'incasso da parte della banca, possono contribuire a ridurre l'esposizione debitoria del cliente e sono, quindi, revocabili ai sensi dell'art. 67 L. Fall., comma 2, lett. b.

Diritto condominiale

Tribunale di Vicenza, Sez. I, Sentenza, 12 novembre 2025, n. 1598

Solidarietà passiva tra Condominio e condomino – Mutuo contratto dal Condominio – Vendita unità immobiliare singolo condomino

La regola della solidarietà passiva di cui all'art. 63 comma 4 disp. att. c.c., che riguarda i rapporti tra condominio e condomini, non si applica nei confronti di coloro che acquistano un'unità immobiliare dopo che il condominio ha contratto un mutuo. Pertanto, chi non era condomino al momento in cui è insorto l'obbligo di partecipazione alle spese condominiali non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore.

Real Estate

Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 01 dicembre 2025, n. 31290

Trascrizione atti di rettifica – Requisiti per opponibilità agli acquirenti

Ai sensi dell'art. 2644 c.c., gli effetti della trascrizione rendono inopponibili agli acquirenti gli atti di rettifica trascritti successivamente alla trascrizione del loro titolo di acquisto. La rettifica dell'atto è opponibile solo se trascritta prima dell'atto di compravendita che trasferisce il bene a terzi.

Diritto assicurativo

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 26 novembre 2025, n. 30995

Circolazione stradale – Sinistro – Presunzione ex art. 2054 comma 2 c.p.c

La Suprema Corte conferma il principio di diritto per cui, "in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile" (v. Cass., n. 8311/2023).

Risarcimento danni

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 30 novembre 2025, n. 31209

Risarcimento dei danni da incidente sul lavoro – responsabilità per cose in custodia

La Suprema Corte afferma, ex art. 2051 c.c., la responsabilità del proprietario di un capannone industriale per grave incidente sul lavoro verificatosi all’interno e determinato dalla mancata adozione delle opportune misure di sicurezza, ricordando in proposito come “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. riveste un carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, sul custode gravando invece l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcun rilievo della diligenza o meno del custode (cfr. Cass. ord. 31.5.2023 n. 15447 e ancora Cass. n. 11152/2023 nonché S.U. 20943/2022)”.


Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 28 novembre 2025, n. 31191

Circolazione stradale – Sinistro – Onere della prova in capo al conducente dell’automezzo per esclusione della responsabilità civile

La Suprema Corte afferma che, in base a un costante orientamento giurisprudenziale, l'osservanza formale delle norme di prevenzione non è di per sé idonea a escludere la responsabilità del conducente dell'automezzo, il quale deve dimostrare, in concreto, di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento (v. per esempio Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 21761 del 29/07/2025; Cass., sez. III, 28 marzo 2022, n. 9856).


Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 28 novembre 2025, n. 31167

Responsabilità civile del custode – concorso di colpa ovvero colpa esclusiva del danneggiato

La Suprema Corte afferma che la circostanza che il danneggiato abbia tenuto una condotta, benché non consentita, tutt'altro che imprevedibile (tanto da essere stata posta a base di normative specifiche volte a prevenirla) non inficia, in applicazione degli approdi della Corte di Cassazione sulla sufficienza della colpa del danneggiato ai fini dell'esclusione della responsabilità del custode (per tutte, v. Cass. n. 2376/2024 e Cass. n. 21065/2024), la correttezza della conclusione della Corte territoriale circa l'elisione del nesso causale tra la cosa in custodia e il sinistro, proprio e appunto in dipendenza dell'accertamento dell'esclusiva efficacia causale di quella colposa condotta, a fronte dell'altro accertamento di fatto del regolare funzionamento del meccanismo.

Obbligazioni e contratti

Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 14 novembre 2025, n. 30139

Azione di Riduzione - Nullità della divisione testamentaria - Inammissibilità

La domanda di nullità della divisione testamentaria proposta dal legittimario pretermesso deve essere preceduta dal vittorioso esercizio dell'azione di riduzione. La proposizione in ritardo di tale domanda oltre i termini delle preclusioni processuali di cui all'art. 183 c.p.c. ne comporta l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio.


Tribunale di Matera, Sentenza, 17 novembre 2025, n. 555

Mancata consegna di un’autovettura acquistata nuova da parte della concessionaria convenuta, giustificazione fornita riferita alla “crisi dei semiconduttori”

Il Tribunale osserva, preliminarmente, che, alla luce del dettato normativo di cui all’articolo 1218 c.c., e in forza del criterio generale di ripartizione dell’onere della prova codificato dall’articolo 2697 c.c., in tema di rapporti negoziali il creditore deve provare l’inadempimento, mentre grava sul debitore la dimostrazione che esso sia dovuto a causa a lui non imputabile. Il debitore, infatti, non può limitarsi alla mera allegazione di circostanze generiche, o a fenomeni di ordine macroeconomico, dovendo fornire la prova puntuale e circostanziata dell’impedimento specifico, della sua oggettività e della sua inevitabilità, oltre che della diligenza impiegata per fronteggiarlo.

Nel caso di specie, il Tribunale afferma l’imputabilità alla società concessionaria convenuta dell’inadempimento all’obbligo di consegna, connotato in termini di estrema rilevanza nel contemperamento degli interessi dei paciscenti e nell’equilibrio contrattuale, con conseguente risoluzione ex articolo 1453 c.c. e obbligo di restituzione del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria (articolo 1385 c.c.).”

Diritto UE

Corte di giustizia U.E., Sentenza, 02 dicembre 2025, causa C-492/23

Responsabilità del gestore di marketplace

La Corte ha chiarito che il gestore di un marketplace non può godere dell'esonero di responsabilità previsto dalla Direttiva 2000/31 essendo titolare, ai sensi del GDPR, del trattamento dei dati personali contenuti negli annunci pubblicitari pubblicati sul proprio sito.

Il gestore ha, infatti, l'obbligo di individuare gli annunci che contengono dati sensibili e di verificare che l'utente che si appresta alla pubblicazione sia effettivamente la persona i cui dati sono oggetto di diffusione. In caso contrario, il gestore ha il dovere di accertare che via sia stato un consenso esplicito alla pubblicazione, in assenza del quale quest'ultima deve essere rifiutata, a meno che non rientri in una delle eccezioni previste dallo stesso GDPR. Inoltre, il gestore deve provvedere a che gli annunci pubblicati sul proprio sito e contenenti dati sensibili non siano copiati e illecitamente diffusi da parte di altre piattaforme, mettendo in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie.


Corte di Giustizia U.E., Sentenza 04 dicembre 2025, relativa alle cause riunite C-580/23 e C-795/23

Diritto d’autore – mobili di casa e requisiti per essere opere tutelate

La Corte di Giustizia afferma che anche i mobili, come tavoli da pranzo o quelli modulari, possono essere tutelati del diritto d’autore ma se rispondono ai requisiti previsti dalla normativa, occorrendo stabilire se elementi creativi dell’opera siano stati ripresi in modo riconoscibile nell’oggetto che si presume contraffatto, in quanto la loro originalità deve essere valutata secondo gli stessi requisiti applicati per giudicare quella di altri tipi di oggetti.

La Corte stabilisce che la stessa impressione visiva generale creata dai due oggetti in conflitto e il grado di originalità dell’opera non sono rilevanti.