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Tutte le sentenze

Privacy

Commento alla sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1399 del 6 ottobre 2025

Trasparenza amministrativa e rispetto della privacy: necessario un giusto equilibrio

La divulgazione di dati personali di un lavoratore, quali nome, cognome, data di nascita, qualifica e posizione economica, l'informazione relativa alla condizione di salute, il numero dei giorni di malattia usufruiti negli ultimi tre anni e il numero dei giorni di assenza per malattia usufruita con la indicazione specifica delle date della propria inabilità totale al lavoro, e della data di collocamento in pensione, effettuata tramite pubblicazione “in chiaro” nell’Albo Comunale di una sentenza resa tra parti i un giudizio per mobbing avanti il Giudice del lavoro, costituiscono una palese violazione del trattamento di dati sensibili della dipendente, anche se la finalità della comunicazione era quella di ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti ai sensi degli artt. 183 e 194 comma 1, lett. a D.Lgs n. 267 del 2000.

I passaggi più significativi:

  • I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati soltanto mediante modalità organizzative, quali tecniche di cifratura o criptatura che rendono non identificabile l'interessato. Ne consegue che i soggetti pubblici o le persone giuridiche private, anche quando agiscano rispettivamente in funzione della realizzazione di una finalità di pubblico interesse o in adempimento di un obbligo contrattuale, sono tenuti all'osservanza delle predette cautele nel trattamento dei dati in questione (Cass. Civ., SSUU, n. 30981 del 2017)
  • Costituisce diffusione di un dato sensibile quella relativa all'assenza dal lavoro di un dipendente per malattia, in quanto tale informazione, pur non facendo riferimento a specifiche patologie, è comunque suscettibile di rivelare lo stato di salute dell'interessato (Cass. civ. Sez. I n. 18980 del 2013)
  • Il danno non patrimoniale da lesione della privacy consiste, allora, anzitutto nella illecita - perché effettuata in assenza del consenso del titolare - diffusione pubblica di dati personali, sui quali l'individuo vanta un diritto alla riservatezza
  • La pubblicazione dei dati personali nell'Albo del Comune, ivi compreso quello on-line, di un piccolo territorio è fonte di sicuro disagio e integra danno non patrimoniale.

Lavoro

Cassazione, Sez. Lav., Sentenza, 7 ottobre 2025

Socio Lavoratore di Cooperativa –decorrenza della prescrizione dei crediti dalla fine del rapporto

Secondo la disciplina del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato delineata dalla legge n. 142 del 2001, l'astratta possibilità di intimazione di un mero licenziamento da parte della cooperativa che porta all'estinzione del rapporto di lavoro, rende la tutela dei lavoratori in relazione alla vicenda estintiva del rapporto di lavoro incerta e non predeterminabile a priori, secondo un regime di stabilità, potendo essere applicata al (solo) licenziamento del socio, in ragione del requisito dimensionale, la tutela obbligatoria prevista dalla legge 604/1966 o quella variamente delineata dall'art. 18 della legge 300/70 nella versione novellata dalla legge n. 92/2012 (sostituita per i nuovi assunti dal D.Lgs. n. 23/2015) che non garantisce sempre la stabilità del rapporto con conseguente applicazione della decorrenza della prescrizione dalla fine del rapporto, per la presenza dei presupposti di fatto relativi all'esistenza del metus del lavoratore.


Tribunale del Lavoro di Parma, sentenza, 18 settembre 2025, n. 541

Uso cellulare personale - sicurezza – insubordinazione - Licenziamento disciplinare

L’uso del cellulare sul luogo di lavoro può legittimare il licenziamento disciplinare se comporta rischi per la sicurezza o rappresenta una manifesta insubordinazione.

Nel caso in questione, una società cooperativa aveva licenziato il socio-lavoratore, addetto alla movimentazione merci, che reiteratamente utilizzava il cellulare personale durante il turno di lavoro, rifiutandosi di obbedire ai richiami del preposto.


Corte di Giustizia Europea, sentenza, 11 settembre 2025, causa C-5/24

Licenziamento per superamento del periodo di comporto di lavoratore con disabilità – normativa italiana – ragionevoli accomodamenti

Spetta al Giudice nazionale, investito del caso concreto, valutare la rispondenza della normativa interna rispetto ai precetti dettati dalla Direttiva 2000/78/CE in materia di salvaguardia dei lavoratori disabili in ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto, verificando se il datore di lavoro abbia adottato gli accomodamenti ragionevoli, che possano consentire il mantenimento occupazionale. La Direttiva europea 2000/78/CE, infatti, ha la finalità di prescrivere l’adozione di provvedimenti appropriati per i disabili senza, però, dettare particolari condizioni sul licenziamento.

Provvigioni

Cassazione, Sez. Lav., Sentenza, 25 settembre 2025, n.26190

Agente di commercio – storno di provvigioni - limiti

Nel rapporto di agenzia, lo storno delle provvigioni corrisposte in misura superiore a quella pattuita fra agente e preponente, è legittimo se gli storni sono connessi alla mancata esecuzione del contratto fra preponente e cliente, ma non sono mentre non è possibile se il contratto tra preponente e terzo non ha avuto esecuzione per cause imputabili al preponente.

Diritto societario

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 14 ottobre 2025, n. 27467

Vendita di partecipazione sociale – Litisconsorzio processuale necessario

Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ex art. 140 c.p.c., dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'Ufficio Comunale, che va allegato all'atto notificato, è necessario e sufficiente che risulti il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso. La Suprema Corte di Cassazione conclude che, nell’ipotesi di cause inscindibili, l'inosservanza, anche solo parziale, dell'ordine di integrazione del contraddittorio, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

Diritto bancario

Corte di Appello di Venezia, Sentenza n. 2914 del 06 ottobre 2025

Opposizione a precetto e all’esecuzione ex art. 651 c.p.c. – Eccezioni di abusività e vessatorietà della clausola del capitolato allegato al mutuo (nullità della clausola, nullità del precetto)

La Corte di Appello di Venezia, con la suddetta sentenza, tra l’altro, riconosciuta la vessatorietà della clausola che facoltizza la banca a "dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. o” a ”risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. qualora siano promossi a carico della parte finanziata atti esecutivi o conservativi o vi sia pericolo di pregiudizio al credito ed alle garanzie", in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità della clausola stessa e la nullità dell'intimato atto di precetto.

La Corte, infatti, rileva come la banca “non ha affatto provato, né ancor prima allegato che la clausola abusiva è stata oggetto di specifica trattativa, seria, effettiva ed individuale, non essendo sufficiente all’uopo, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, che le singole clausole siano state lette e che ne sia stato discusso e chiarito il contenuto (v. Cass. 497/2021)”.


Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 14 ottobre 2025, n. 27476

Fideiussione – Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – Cessione del credito

Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, cod. proc. civ., in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa.

Diritto condominiale

Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 14 ottobre 2025, n. 27454

Assemblea dei condomini e deliberazioni – Spese della comunione e del condominio

L'Amministratore di condominio può resistere all' impugnazione della delibera assembleare riguardante parti comuni e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, tenuto conto dei poteri demandatigli dall'art. 1131 c.c., giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso amministratore. La Suprema Corte precisa, poi, come l'emanazione dell'ordine di esibizione sia discrezionale e la valutazione di indispensabilità non debba essere neppure esplicitata, conseguendone che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

Real Estate

Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 13 ottobre 2025, n. 27279

Vendita di un terreno confinante con altro terreno sul quale insiste un fabbricato edificato – Vizi/difetti della cosa venduta

La consegna di una cosa venduta che difetta delle qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale realizza la fattispecie di aliud pro alio. Il giudice, nel risolvere la controversia, può qualificare d'ufficio l'azione proposta, interpretando le domande dell'attore in termini di domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.

Diritto fallimentare

Tribunale di Roma, 23 settembre 2025, Est. Miccio

Composizione negoziata della crisi - Misure cautelari - Richiesta di ordine nei confronti dell'INPS di rilascio del DURC - Fumus boni iuris

Le misure cautelari nella composizione negoziata, compresa la richiesta di rilascio del DURC, hanno quale necessario presupposto il fumus boni iuris del diritto a tutela del quale vengono richieste, con la conseguenza che non possono avere quale effetto la disapplicazione di norme di legge anche qualora tale disapplicazione appaia funzionale al buon esito delle trattative. Per il Tribunale, quindi, è “onere della società che acceda e alla composizione negoziata, laddove abbia interesse ad ottenere il DURC, di porsi nella condizione di non avere debiti ostativi al suo rilascio ovvero di raggiungere rapidamente, anche attraverso meccanismi di rateazione, una soluzione negoziata che renda possibile il rilascio del documento”. Il Tribunale chiarisce, poi, come la composizione negoziata, diversamente da altre procedure concorsuali, non prevede alcun divieto di pagamento di crediti anteriori (e dunque non è applicabile l’art. 3, comma 2, lett. b) del DM 30.01.2015 secondo il quale la regolarità contributiva sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative).


Tribunale di Locri, Sentenza, 12 luglio 2025, n. 14/2025, Est. Cardona

Concordato minore – Professionista sovraindebitato – Requisiti dimensionali ex art. 77 CCII –“Cram down” fiscale e previdenziale ex art. 80, comma 3, CCII

Il professionista sovraindebitato, in quanto soggetto non imprenditore, può accedere al concordato minore senza essere assoggettato ai requisiti dimensionali previsti dall’art. 77 CCII, potendo proporre un piano in continuità fondato sui redditi futuri derivanti dall’attività professionale. Nella valutazione di fattibilità del piano, deve essere garantito al debitore e al suo nucleo familiare un sostentamento minimo vitale, quale espressione del diritto ad una vita dignitosa. È ammissibile l’omologazione del concordato minore nonostante il dissenso dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, qualora la proposta risulti più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII.


Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 11 ottobre 2025, n. 27226

Opposizione allo stato passivo (art. 98 L.F.) – Liquidazione Coatta Amministrativa – Privilegio ex art. 2751 bis c.c. n. 5

Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'art. 2751-bis c.c., n. 5), spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. Al di fuori della procedura di concordato preventivo, il superamento positivo della revisione o la richiesta intesa ad ottenerla non genera alcuna presunzione né assoluta né relativa di sussistenza del carattere cooperativo, rimanendo il relativo onere a carico del creditore.

Risarcimento danni

Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 17 ottobre 2025, n. 27756

Danni in materia civile e penale – Liquidazione e valutazione – Rapporto tra giudizio penale e giudizio civile

La cessazione degli effetti penali dovuti all'abolitio criminis non implica la dissoluzione delle statuizioni civili correlate all'illecito originario. Anche se depenalizzato, un comportamento già definitivamente accertato come illecito penale può costituire fonte di responsabilità civile, pur rimanendo disciplinarmente o contabilmente scorretto e configurabile come fatto ingiusto ex art. 2043 c.c. Il giudice civile, investito della questione in sede di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., è tenuto ad effettuare una adeguata valutazione delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice penale.


Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 20 ottobre 2025, n. 27923

Richiesta di risarcimento dei danni a seguito di lesione accidentale in spogliatoio scolastico – presupporti per la sussistenza della responsabilità

La Suprema Corte afferma che, al fine di stabilire se sia stata raggiunta, o meno, la prova della non imputabilità dell'evento dannoso – esonerativa della responsabilità ex art. 1218 c.c. a carico dell’M.I.U.R.– viene in rilievo, innanzitutto, "l'età degli allievi, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica" (Cass. Sez. 3, sent. 29 maggio 2013, n. 13457, Rv. 626650-01), essendosi, in particolare, precisato che "il contenuto dell'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde con l'avvicinarsi di questi all'età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza", e ciò perché siffatta condizione, nei casi in cui si controverta in merito al danno cagionato da uno studente ad un altro, è "tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere" (Cass. Sez. 3, ord. 31 gennaio 2018, n. 2334, Rv. 647926-01; negli stessi termini pure Cass. Sez. 3, ord. 24 gennaio 2024, n. 2394, non massimata, peraltro relativa ad un caso di lesione cagionata ad un alunno volontariamente – e non, come nella specie, accidentalmente – da un altro).

Obbligazioni e contratti

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 15 ottobre 2025, n. 27483

Contratto di locazione di immobile ad uso commerciale – Vizi dell’immobile

In materia di locazione di immobile adibito ad uso commerciale, la mancata impugnazione da parte del locatore del capo della sentenza di primo grado che attesta il carattere sopravvenuto del vizio costituito dai miasmi prodotti dal sistema fognario e la sua non imputabilità al conduttore, comporta il passaggio in giudicato interno su tali punti. Pertanto, il giudice d'appello, nel disattendere la domanda di risoluzione integrale del contratto di locazione proposta dal conduttore, e nell'affermare la preesistenza e conoscibilità dei vizi al momento della stipulazione del contratto, viola il predetto giudicato interno.

Diritto assicurativo

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 15 ottobre 2025, n. 27481

Obbligazione risarcitoria – Requisiti per estinzione della stessa per confusione

La qualità di erede del responsabile del sinistro può determinare l'estinzione dell'obbligazione risarcitoria per confusione, ma solo per la quota di responsabilità attribuita al de cuius. Tale estinzione richiede l'accertamento della qualità di erede e della quota ereditaria acquisita da ciascun danneggiato.