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Tutte le sentenze

Lavoro

Cassazione, Sez. Lav., ordinanza 9 ottobre 2025, n. 27132

Impugnazione verbale ITL con accertamento negativo

Con la pronuncia suddetta la Cassazione ha affermato il principio secondo il quale un verbale dell’Ispettorato del Lavoro che accerti la sussistenza di presupposti per un recupero contributivo costituisce un atto pregiudizievole per la società destinataria e, come tale, è impugnabile mediante un'azione di accertamento negativo.

La datrice aveva proposto ricorso per accertamento negativo avverso un verbale con il quale l’ITL aveva contestato alcune irregolarità anche con riferimento alla posizione contributiva dei propri dipendenti. La Corte d’Appello aveva rigettato la predetta domanda, ritenendo l’azienda ricorrente sprovvista dell’interesse ad agire, in quanto il verbale non conteneva la diretta applicazione di sanzioni per la violazione di disposizioni a tutela del lavoro.

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – ha rilevato che, nel caso di specie, il contenuto dell’impugnato verbale avrebbe consentito agli Enti previdenziali di procedere alla emissione di atti esecutivi circa il recupero dei contributi omessi, senza necessità di esperire ulteriori accertamenti.

In questo modo, l’Azienda sarebbe esposta alla concreta possibilità di subire il recupero, ponendola in una condizione di irregolarità contributiva idonea a pregiudicare l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva.

Poiché un verbale ITL di detta portata è un atto pregiudizievole per la società, lo stesso può essere oggetto di un ricorso per accertamento negativo.


Cassazione, Sez. Lav., ordinanza, 4 settembre 2025, n. 24558

Quando fornire le risultanze di una investigazione a carico del dipendente

Ai fini della legittimità del recesso, il datore deve mettere a disposizione del dipendente licenziato, già dal momento della contestazione, il report investigativo posto a base degli addebiti.

Il caso riguardava una impugnativa di licenziamento per uso abusivo dei permessi ex lege 104/1992.

La Corte d’Appello accoglieva la predetta domanda, ravvisando una violazione del diritto di difesa del lavoratore per la messa a disposizione del report investigativo, inerente le giornate incriminate, solo in giudizio.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – ha rilevato che, in tema di esercizio del potere disciplinare, la contestazione dell'addebito ha la funzione di indicare il fatto contestato al fine di consentire la difesa del lavoratore, mentre non ha per oggetto le relative prove, soprattutto per i fatti che, svolgendosi fuori dall'azienda, sfuggono alla diretta cognizione del datore di lavoro.

Per la sentenza, conseguentemente, è sufficiente che il datore di lavoro indichi la fonte della sua conoscenza.

Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità, nel caso di specie, il datore non ha preindicato specificamente i fatti addebitati e, peraltro, non è riuscito a dimostrare nemmeno in giudizio che il personale autore del report fosse autorizzato. Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità dell’impugnato recesso.


Cassazione, Sez. Lav., Ordinanza, 24 settembre 2025, n. 26021

Onere probatorio in materia di infortunio

Nell'ambito della responsabilità contrattuale, specificatamente riguardo al contratto di lavoro, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale deve soltanto richiamare il contratto di lavoro quale fonte dell'obbligo di protezione da parte del datore di lavoro, ed allegare l'esistenza dell'inadempimento.

Non è tenuto a fornire ulteriori prove in merito all'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del datore di lavoro; tale onere probatorio è infatti a carico del debitore, che deve dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia l'avvenuto adempimento degli obblighi contrattuali.

Per quanto concerne il ricorso per il risarcimento, è sufficiente che il lavoratore illustri il fatto dannoso, l'infortunio o la malattia professionale, e dimostri il nesso di causalità tra quest'ultimo e le lesioni o il pregiudizio subito (nella specie, un lavoratore nel compiere una mansione che aveva eseguito quotidianamente, veniva inspiegabilmente colpito da un tondino di ferro che stava tagliando riportando una grave lesione all'occhio sinistro. Cassata la decisione dei giudici di appello che avevano escluso la responsabilità del datore, atteso il lavoratore non aveva dimostrato l'esatta dinamica dell'infortunio e non aveva dedotto, né eccepito l'omessa vigilanza da parte del datore circa l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale. Per la Corte, la violazione dell'obbligo di vigilanza sul mancato utilizzo dei DPI-quali gli occhiali di protezione che ove indossati avrebbero certamente prevenuto l'infortunio - non doveva essere eccepita né dedotta dal lavoratore).

Diritto assicurativo

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 12 settembre 2025, n. 25126

Presupposti per risarcimento del danno da parte del danneggiato

In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvo diversa previsione legislativa espressamente disciplinata. In caso di fallimento del danneggiante, l'indennizzo assicurativo deve essere corrisposto direttamente al fallimento, e il danneggiato può far valere il proprio credito nei confronti del passivo fallimentare con il privilegio speciale di cui all'art. 2767 c.c. o all'art. 2751-bis, n. 1, c.c.

Diritto bancario

Tribunale di Lucca, Sentenza n. 511 del 17 luglio 2025

Contratto di mutuo a tasso variabile – Anatocismo

Deve ritenersi – in linea di principio – esclusa, anche per i mutui a tasso variabile, la generazione di effetti anatocistici, e per tali contratti deve anche escludersi qualsiasi violazione della normativa in tema di trasparenza laddove il contratto di mutuo sia corredato dal piano di ammortamento recante tutte le condizioni economiche del rapporto, inclusa la ripartizione, per ciascuna rata, del versamento da operarsi in conto interessi dalla quota da versare a titolo di rimborso del capitale.

Secondo il Tribunale, nel caso di specie, si è in presenza di anatocismo, “poiché sebbene non sia possibile dimostrare la presenza dell’anatocismo nella singola rata, lo stesso è peraltro presente nel complesso del mutuo. Ogni rata, poiché l’interesse è variabile, fa infatti diventare variabile anche la quota capitale del mutuo”.


Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 14 ottobre 2025, n. 27460

L’applicazione dell’anatocismo ai contratti stipulati prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000 e l’onere della prova circa la natura solutoria delle rimesse

Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della nullità che affligge le stesse – né l'eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca, occorrendo una modificazione pattizia delle stesse.

Diritto condominiale

Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 16 settembre 2025, n. 25446

Approvazione rendiconto condominiale – documenti necessari e requisiti

Per l'approvazione valida di un rendiconto condominiale, non serve un bilancio formale come quello delle società; è sufficiente una contabilità chiara che permetta ai condòmini di capire le entrate, le spese e le relative quote. L'obiettivo è fornire trasparenza, rispettando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, garantendo che la documentazione giustificativa sia comprensibile e permetta il controllo delle operazioni dell'amministratore.


Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 3 ottobre 2025, n. 26702

Installazione di ascensore o piattaforme elevatrici realizzati da uno o più condomini

L'installazione di ascensori o piattaforme elevatrici realizzati da uno o da alcuni condomini a proprie spese nelle parti comuni del fabbricato per eliminare le barriere architettoniche deve essere valutata alla stregua dell'art. 1102 c.c., secondo il criterio del pari uso, conferendo a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri.

Diritto societario

Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 13 ottobre 2025, n. 27367

Esecuzione forzata - società in nome collettivo

In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro ad una società in nome collettivo ed ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti. Di conseguenza, in caso di mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci resta indipendente da quella della società anche in caso di accoglimento dell’opposizione di quest’ultima.

Diritto fallimentare

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 16 febbraio 2025, n. 3890

Domanda di insinuazione c.d. “supertardiva” - sopravvenienza del credito ed imputabilità/non imputabilità del ritardo al creditore

Poiché i crediti concorsuali possono sorgere durante tutto l'arco della procedura fallimentare anche per cause dipendenti da colpa del creditore si deve escludere la "sopravvenienza" del credito comporti automaticamente la non imputabilità del ritardo con il quale il creditore procede ad insinuare il credito stesso, sicché è ben possibile che il credito "sopravvenga" nel corso della procedura fallimentare a verifica dei crediti compiuta, ma che ciò accada per fatto imputabile allo stesso creditore che, in tal caso, non può soddisfarsi sull'attivo fallimentare, essendo quindi comunque necessaria una verifica caso per caso. Nel caso di specie si tratta di un credito derivante dall’applicazione di una sanzione amministrativa, in particolare da violazione dell’obbligo di acquisto di “certificati verdi”.


Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 5 agosto 2025, Pres. Est. Quaranta

Procedimento unitario - Competenza territoriale - Presunzione di coincidenza con la sede legale - Superamento

In tema di competenza territoriale per l'apertura degli strumenti e delle procedure di cui al Codice della crisi, la presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali del debitore (COMI) con i luoghi elencati dall'art. 27, comma 3, CCII ha carattere relativo, ed è superabile in forza della prova che in nessuno di tali luoghi si trovi l'amministrazione dell'impresa, o che ivi non si svolga alcuna attività economica. Tale interpretazione si impone al fine di recepire la nozione di COMI contenuta nel Regolamento (UE) 2015/848 (che contempla analoghe presunzioni, espressamente qualificandole come relative), e contribuisce a dare contenuto alla disposizione dell'art. 2, comma 1, lett. m), che fa coincidere il COMI con il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile ai terzi (nel caso di specie, la presunzione è stata vinta dimostrando che la sede legale della società debitrice non fosse più che un semplice domicilio postale e fiscale, mentre tanto la direzione dell'impresa quanto la prevalente attività economica di quella si svolgevano altrove).


Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 30 settembre 2025, n. 26415

Procedimento di apertura della Liquidazione Giudiziale – verifiche preliminari da parte del Giudice

In sede di procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, il Tribunale deve verificare sommariamente e in via incidentale l'esistenza di un credito di cui sia titolare il ricorrente, senza richiedere un definitivo e giudiziale accertamento del credito o l'esecutività del titolo. Il giudice può accertare in via indiziaria il trasferimento del credito attraverso notificazioni delle singole cessioni dei crediti.

Real Estate

Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 12 settembre 2025, n. 25062

Contratto preliminare di vendita immobile di pregio storico ristrutturato dal promittente venditore

L'inadempimento della parte venditrice che non pone la parte acquirente nelle condizioni di effettuare una verifica finale sull'effettiva consistenza dell'immobile legittima l'acquirente a sospendere l'effettuazione della propria prestazione senza che tale comportamento possa essere considerato contrario alla buona fede ex art. 1460 c.c.

Responsabilità civile

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 3 ottobre 2025, n.26656

Risarcimento del danno – condotta colposa del passeggero (cintura di sicurezza non allacciata) ed efficienza causale del danno subito

In caso di sinistro stradale, la condotta colposa del passeggero consistente nel mancato uso delle cinture di sicurezza può esaurire l'intera efficienza causale del danno subito, a condizione che sia dimostrato che l'impiego delle cinture avrebbe neutralizzato le conseguenze del sinistro. La Suprema Corte afferma pertanto che il passeggero che agisce contro il conducente e l'assicurazione del veicolo avversario (sebbene ritenuto responsabile al 50% dell'incidente) non ha diritto al risarcimento se le lesioni subite sono dovute al fatto di non aver indossato la cintura di sicurezza.


Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 15 ottobre 2025, n. 27479

Responsabilità extracontrattuale – rilevanza civilistica delle prove assunte in sede penale

In un incidente mortale avvenuto all’interno di un parco giochi, la Corte di Cassazione ha ammesso la rilevanza delle prove penali nel processo civile (ed in particolare riconoscendo primaria importanza alla prova testimoniale), mancando nell’ordinamento processuale una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi istruttori.

Obbligazioni e contratti

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza, 25 febbraio 2025, n. 4892

Risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore – interpretazione del contratto

In tema di risoluzione anticipata di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore, il diritto del locatore a conseguire il risarcimento del danno da mancato guadagno ai sensi dell'art. 1223 c.c. (ossia canoni che non ha potuto riscuotere fino alla scadenza originaria o fino al nuovo conduttore), non viene meno per il solo fatto della restituzione dell'immobile prima della naturale scadenza del contratto. Il locatore deve però provare di aver tempestivamente cercato di concludere un nuovo contratto.


Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 3 settembre 2025, n. 24465

Nullità del contratto di permuta per impossibilità dell'oggetto (artt. 1346 e 1418 c.c.) - Rapporto tra contratto preliminare e definitivo

Non sussiste nullità del contratto di permuta per impossibilità dell'oggetto quando la prestazione dedotta, pur diventando più complessa e onerosa per circostanze sopravvenute, non è assolutamente e originariamente irrealizzabile. Tale invalidità non può essere invocata se il problema attiene alla fase esecutiva del rapporto e deriva da una difficoltà prevedibile e gestibile mediante l'esecuzione tempestiva di obblighi contrattuali. Ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto.


Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 4 settembre 2025, n. 24567

Responsabilità contrattuale dell’appaltatore - eccezione di inadempimento

L'appaltatore ha l’obbligo di controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente. Ove le istruzioni del committente siano palesemente errate, l’appaltatore può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; cosicché, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. In tema di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è sufficiente che la volontà di sollevarla sia desumibile dalle difese della parte in modo non equivoco.