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Tutte le sentenze

Lavoro

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 8 aprile 2025, n. 9282

Il termine di impugnazione previsto dall’art. 32 del L. 183/2010 non si applica al licenziamento in prova

La Cassazione, ribaltando la decisione di merito che aveva dichiarato l’intervenuta decadenza, ha rilevato che il regime decadenziale previsto dall’art. 32 L. 183/2010 si applica soltanto alle ipotesi di licenziamento espressamente indicate da tale norma, fra le quali non vi è il recesso intimato durante il periodo di prova.

Secondo la Cassazione il recesso in prova non rientra nei casi “di invalidità del licenziamento” menzionati all’art. 32, che riguardano solo le ipotesi di recesso unilaterale del datore da un rapporto di lavoro che sia già in essere o perfezionato; pertanto, la L. 604/1966 che disciplina i licenziamenti individuali, è applicabile soltanto nel caso in cui l'assunzione diventi definitiva e comunque quando siano decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, come previsto dall’art. 10 della stessa legge.


La conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 15 aprile 2025, n. 10065

La Cassazione torna sul tema già affrontato nei mesi scorsi ribadendo la nullità delle conciliazioni sottoscritte presso la sede datoriale, anche se alla presenza di un Conciliatore sindacale.

Secondo i Giudici di legittimità, la protezione del lavoratore, nell’ambito della rinuncia a diritti indisponibili, è affidata non solo alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene; sia l’assistenza sia il luogo di sottoscrizione sono da ritenersi concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti e all’influenza della parte datoriale.


Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 6 aprile 2025, n. 9081

Rispetto dell’orario di lavoro e personale direttivo - art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003

Per aversi la esclusione della limitazione dell'orario di lavoro è necessario che il Lavoratore sia inquadrato come Dirigente oppure anche come Quadro, ma in tal caso il Lavoratore deve avere poteri decisionali autonomi o svolgere funzioni direttive quale preposto a singoli servizi o sezioni dell'azienda con la diretta responsabile di essi ovvero svolgere funzioni rappresentative o vicarie, essendo solo in tali fattispecie equiparabili i dirigenti al personale direttivo indicato dalla norma. Sono comunque fatte salve le disposizioni del CCNL applicato al rapporto di lavoro.

Diritto condominiale

Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data udienza 18.04.2024) del 04 aprile 2025, n. 8995

Opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio – assemblea condominiale per lavori straordinari (lavori di ristrutturazione di parti comuni) – approvazione ripartizione spese della comunione e del condominio

Ove sia mancata l'approvazione dello stato di ripartizione da parte dell'assemblea di condominio, l'amministratore del condominio è comunque munito di legittimazione all'azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso, in forza dell'art. 1130, n. 3, c.c. e può agire sia in sede di ordinario processo di cognizione, sia ottenendo ingiunzione di pagamento senza esecuzione provvisoria ex art. 63, comma 1 disp. att. c.c..

La Corte di Cassazione, infatti, ricorda come “Questa Corte ha già più volte ribadito, in conformità a quanto elaborato dalla dottrina, che la deliberazione assembleare che approvi un intervento di ristrutturazione delle parti comuni ha un duplice oggetto e, cioè, l'approvazione della spesa (il cui significato è il riconoscimento, da parte dell'assemblea, della necessità della spesa stessa nella misura approvata) e la ripartizione della spesa tra i condomini che è determinata dal valore della proprietà di ciascuno o dall'uso che ciascuno può fare della cosa. In conseguenza, l'approvazione assembleare dell'intervento, ove si tratti lavori di manutenzione straordinaria, ha valore costitutivo della obbligazione di contribuzione alle relative spese, mentre la ripartizione, che indica il contributo di ciascuno, ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve soltanto ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un'eventuale convenzione) (così Cass., Sez. 6 - 2, n. 15696 del 23/07/2020, con indicazione dei precedenti pertinenti).”e come “L'ingiunzione può essere richiesta proprio perché, come detto, le spese deliberate dall'assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 1123 cod. civ., cosicché ricorrono comunque le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito nei confronti del singolo condomino (Cass., Sez. 2, n. 4672 del 23/02/2017).”.

Diritto assicurativo

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data udienza 05.11.2024) del 31 marzo 2025, n. 8450

Responsabilità per danni da manto stradale in caso di dosso non segnalato - nesso causale - valutazione condotte del danneggiato o di terzi

La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente la dimostrazione del nesso tra «res» ed evento dannoso, potendo tale responsabilità escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, rispettivamente anche solo colpose e imprevedibili.

Per la Suprema Corte, infatti, “Deve, dunque, ribadirsi - a dispetto di quanto questa Corte aveva isolatamente affermato nelle pronunce richiamate dal ricorrente - che, " in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051, non massimata Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n. 28057, non massimata)” e “deve ribadirsi - così pervenendo all'accoglimento del motivo - "l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura "insidiosa" della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato" (Cass. Sez. 3, ord. n. 4051 del 2024, cit.; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5116), trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. Civ.".

Diritto bancario

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data udienza 02.04.2025) del 06 aprile 2025, n. 9060

Mutuo condizionato ex art- 474 c.p.c. – opposizione all’esecuzione

Il contratto di mutuo di cui al caso di spece, presentando i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., costituisce idoneo titolo esecutivo per promuovere un'azione esecutiva, secondo il noto principio di diritto per cui si ha mutuo condizionato, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata, quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto; sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali.

Secondo la Suprema Corte, occorre rammentare “il principio, affermato in modo ormai pacifico dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali".(così, da ultimo, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022)”, […] rilevando come nel caso di specie “la pattuizione accessoria subordina espressamente la concreta disponibilità della somma al verificarsi di alcuni accadimenti anche dipendenti dal mutuatario: ma la fattispecie rientra de plano in quella oggetto della richiamata Cass. Sez. U. 5968/2025, secondo quanto si è appena precisato”.

Real Estate

Cassazione Civile, Sez. V, Ordinanza, (data udienza 07.02.2025) del 29 marzo 2025, n. 8301

Agenzia delle Entrate – presunzione versamento interessi nel contratto di locazione -. Mancata richiesta

Il diritto del locatore di richiedere il pagamento di interessi, come stabilito nel contratto tra le parti, a seguito dei costi sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile, sia per locazioni ad uso abitativo che diverso dall'abitazione, sorge solo dopo una specifica richiesta; pertanto, ove non sia stata richiesta la corresponsione di tali interessi, l'ente impositore non può invocare la presunzione di intervenuto versamento degli interessi ai fini dell'imposizione.

La Corte di Cassazione, infatti, ricorda come “non si è mancato più di recente di confermare che "la richiesta di aggiornamento del canone da parte del locatore, sia in caso di locazione di immobili ad uso abitativo, sia in caso di locazione ad uso diverso da quello di abitazione, costituisce condizione per il sorgere del relativo diritto. Ne consegue che solo a seguito di tale richiesta il locatore può domandare il canone aggiornato, per cui, ove non sia mai stato richiesto l'aggiornamento (o non sia stato convenuto tra le parti), lo stesso non rileva per la quantificazione dell'indennità ex art. 1591 cod. civ. per il ritardato rilascio dell'immobile", Cass. sez. III, 26.5.2014, n. 11675; ed ancor più di recente si è ribadito che " in base all'art. 32 della L. n. 392 del 1978, così come novellato dall'art. 1, comma 9-sexies del D.L. n. 12 del 1985, conv. dalla L. n. 118 del 1985, il locatore, su conforme pattuizione con il conduttore, è abilitato a richiedere annualmente l'aggiornamento del canone per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta; pertanto, è contraria al disposto normativo la clausola che preveda una richiesta preventiva dell'aggiornamento con effetto attributivo di tutte le variazioni ISTAT che intervengano nel corso del rapporto ovvero una richiesta successiva riferita ad anni diversi da quello immediatamente precedente, e ciò perché la richiesta si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto", Cass. sez. III, 7.10.2021, n. 27287”, chiarendo come non sia “questione di dimostrazione dell'intervenuta rinunzia all'adeguamento del canone, ma di prova che lo stesso sia stato almeno richiesto”.


Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data udienza 28.03.2025) del 4 aprile 2025, n. 8918

Vendite speciali immobili – prova in materia civile: onere della prova – risoluzione automatica di una convenzione urbanistica

La risoluzione automatica di una convenzione urbanistica, in virtù di una clausola risolutiva espressa, presuppone l'adozione di un provvedimento definitivo da parte dell'ente pubblico sottoscrittore, che ne attesti la volontà di avvalersene. La potestà pubblicistica dell'ente permane nonostante qualsiasi patto contrario, e la conclusione del procedimento amministrativo è un antecedente logico-necessario per l'applicazione delle regole privatistiche del diritto dei contratti.

La Corte di Cassazione ricorda che: “Questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 2669 del 05/03/1993) ha infatti insegnato che, in tema di convenzioni urbanistiche, l'intervenuta sottoscrizione a opera dell'ente pubblico non rende il rapporto del tutto assimilabile a un contratto tra privati, rimanendo invece integra (nonostante qualsiasi patto contrario) la potestà pubblicistica del Comune di liberarsi dal vincolo contrattuale in relazione a sopravvenute esigenze di pubblico interesse; la conclusione del procedimento amministrativo avente a oggetto la sorte della convezione si pone, quindi (alla stregua di quanto argomentato dalle citate Sezioni Unite in motivazione), come antecedente logico-necessario per l'azione del privato fondata sull'applicazione delle regole privatistiche del diritto dei contratti.

Diritto fallimentare

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data udienza 13.03.2025) del 31 marzo 2025, n. 8421

Concordato preventivo – prededuzione ex art. 161 comma 7 L.F

La prededuzione ex art. 161 comma 7 L.F. non è subordinata all’apertura della procedura di concordato preventivo, ma deriva da atti legalmente compiuti dal debitore dopo il deposito del ricorso. Tali crediti prededucibili sono posti a tutela della continuità gestoria dell’impresa al fine di preservare il valore del patrimonio, anche in assenza di una procedura concordataria ufficialmente aperta.

La Suprema Corte precisa, infatti, come la ricorrente abbia “fatto erroneamente coincidere la nozione di atto legalmente compiuto con quella di "atto preventivamente autorizzato dal Tribunale ex art. 161, co. 7 L. fall" (pag. 16 terz'ultima riga del ricorso), non considerando, in primo luogo, che la predetta pronuncia di questa Corte n. 14713/2019 (vedi, conforme, anche Cass. 16531/2022) ha distinto, nell'ambito degli atti legalmente compiuti, l'atto di straordinaria amministrazione preventivamente autorizzato dall'atto di gestione che, seppur non autorizzato, risulti funzionale alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio”.

Risarcimento danni

Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data udienza 22.01.2025) del 01 aprile 2025, n. 8541

Responsabilità civile – valutazione del mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo

Agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la durata del processo presupposto va calcolata avendo riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, e non verificando se ciascuno dei suoi singoli gradi o fasi si sia, o meno, protratto oltre il rispettivo "standard" di ragionevolezza. Ne consegue che, qualora il processo si sia svolto in più gradi, come nel caso in esame, la durata complessiva si determina sommando il tempo effettivo trascorso per la sua definizione, senza alcun arrotondamento per i singoli gradi e con esclusione dei periodi di sospensione e di quelli compresi tra il "dies a quo" per proporre le impugnazioni ed il momento in cui l'impugnazione è effettivamente proposta, con arrotondamento ad un anno della frazione superiore a sei mesi operato solo una volta sulla durata complessiva così determinata.

La Corte di Cassazione, infatti, ricorda i propri precedenti orientamenti, conformi, sul punto “Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7943 del 2023; Cass. Sez. 2, 05/07/2022, n. 21194; Cass. Sez. 2, 30/10/2019, n. 27782; Cass. Sez. 6 - 2, 21/01/2019, n. 1520; Cass. Sez. 1, 13/04/2006, n. 8717.”

Obbligazioni e contratti

Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza, (data udienza 11.03.2025) del 3 aprile 2025, n. 8802

Condizioni generali di contratto di trasporto aereo e acquisto online – Unione Europea: protezione del consumatore – clausola di proroga della giurisdizione

La clausola di proroga della giurisdizione a favore dei tribunali di uno Stato estero, inserita nelle condizioni generali di contratto di trasporto aereo e accettata mediante procedimento di acquisto online, è valida e vincolante ai sensi del Regolamento UE n. 1215/2012, anche se il contratto non prevede prestazioni combinate di trasporto e alloggio per un prezzo globale.

La Suprema Corte afferma, infatti, che la “successiva giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di recepire ed applicare il principio affermato dalla Corte di Giustizia, come ad esempio Cass. n. 24632/2020, che ancorché in sede di regolamento di competenza, ed al fine di individuare sul territorio nazionale quale giudice fosse competente a decidere sulla domanda di compensazione pecuniaria, ha affermato che la domanda di pagamento dell' indennizzo previsto dal Regolamento (CE) n. 261 del 2004 è soggetta alle regole di giurisdizione e di competenza "ordinarie", stabilite dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, con una valutazione del tutto autonoma rispetto a quella da compiere per la contestuale domanda avanzata sulla base delle previsioni della Convenzione di Montreal (sostanzialmente adesiva al principio risulta anche Cass. S.U. n. 33002/2021)” e che la “inapplicabilità delle previsioni a tutela dei consumatori implica altresì che possa essere validamente pattuita una clausola di deroga ai criteri ordinari di ripartizione delle controversie, e che il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di un Paese estero, possa reputarsi rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all' indirizzo "web" indicato dal contraente che le ha predisposte (Cass. S.U. n. 21622/2017, già ricordata, cui adde Cass. S.U. n. 13594/2022).”.