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Lavoro

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza del 16 marzo 2025 n. 6993

Congedo parentale e possibile abuso

La sentenza richiamata è relativa a un giudizio di impugnativa di licenziamento per giusta causa da parte di un dipendente che durante dieci giorni di congedo parentale fruito per il figlio, aveva lasciato il bambino in Italia con la moglie e si era recato all’estero dalla madre a causa dell'improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute.

Con la sentenza citata, la Cassazione afferma che è illegittimo il licenziamento irrogato al dipendente che, per un brevissimo lasso temporale durante il congedo parentale, abbia lasciato il figlio per occuparsi della madre malata, stante la situazione di fatto particolare ed urgente.

La Suprema Corte rileva, preliminarmente, che l'abuso del permesso che conduce alla giusta causa di licenziamento implica sul piano soggettivo l'elemento intenzionale di pregiudicare gli interessi altrui.

Secondo i Giudici di legittimità, detta fattispecie non può integrarsi quando la finalità della condotta tenuta dal dipendente durante il congedo sia stata quella di obbedire ad altri valori impellenti di solidarietà familiare.

Per la sentenza è, a tal fine, necessaria una valutazione complessiva della fruizione del permesso da effettuarsi attraverso un giudizio di adeguatezza ed una valutazione funzionale della condotta del lavoratore, alla stregua della molteplicità dei fatti della vita concreta.

Su tali principi il licenziamento è stato ritenuto illegittimo.


Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza del 9 marzo 2025 n. 6221

Illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e reintegrazione in servizio

Con l’ordinanza citata, la Cassazione afferma che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 128/2024, in caso di insussistenza del g.m.o. posto alla base del licenziamento, il lavoratore (assunto post marzo 2015 e a cui si applica, quindi, il c.d. Jobs Act) ha diritto alla reintegra.

Nel caso specifico, la lavoratrice ha impugnato impugna giudizialmente il licenziamento per g.m.o. subito a causa di una riorganizzazione aziendale finalizzata ad ottenere una maggiore efficienza ed economicità di gestione.

Sebbene la Corte d’Appello abbia accolto la domanda, ha riconosciuto la solo tutela indennitaria.

La Cassazione ha rilevato che è meritevole di accoglimento il ricorso della dipendente, avente ad oggetto il regime sanzionatorio applicatole a seguito della mancata dimostrazione, da parte del datore di lavoro, del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

In particolare, secondo i Giudici di legittimità, l’accoglimento del ricorso è una diretta conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, la quale ha ritenuto incostituzionale la mancata previsione, all’interno del D.Lgs. 23/2015, della tutela reintegratoria nell’ipotesi in cui risulti insussistente il g.m.o. posto a fondamento del recesso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso rinviando al giudice di merito affinché applichi l'art. 3 del D.Lgs. 23/2015 come risultante a seguito della predetta pronuncia di incostituzionalità.


Cassazione Civile, Sez. Lav., sentenza del 14 novembre 2023 n. 31660

Giustificato motivo oggettivo di licenziamento: la ragione di contenimento dei costi deve essere effettiva e va valutata nella sua entità

Ai fini del controllo del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in cui la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l'effettività della scelta effettuata a valle con la soppressione di un unico posto di lavoro, diventa necessario approfondire (ed è onere del datore di lavoro indicare) le ragioni per le quali la scelta cade su quel determinato lavoratore, dovendosi prendere in considerazione altre posizioni di lavoro, tanto più se vi sono ruoli comparabili.

Ciò non costituisce indebita interferenza con la discrezionalità delle scelte datoriali, dato che l'ineffettività della ragione economica comunque addotta incide sulla stessa legittimità del recesso "non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall'imprenditore" (principio già enunciato nella precedente Corte Cass. sentenza n. 25201 del 07/12/2016).


Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza del 20 marzo 2025 n. 7480

Licenziamento comunicato al solo Legale

Con la pronuncia citata la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento disciplinare notificato solo alla PEC dell’avvocato, nell’ipotesi in cui il dipendente abbia eletto il proprio domicilio presso il legale durante il procedimento disciplinare sfociato, poi, nel recesso.

Nel caso specifico, il dipendente ha impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatogli, deducendo – tra le altre cose – la nullità dello stesso per non essergli stato comunicato direttamente.

Dopo il rigetto della domanda da parte della Corte d’Appello, il Lavoratore ha adito la Suprema Corte che ha rilevato che, laddove il dipendente abbia eletto il proprio domicilio per il procedimento disciplinare presso un avvocato, è valida la notificazione del recesso esclusivamente al medesimo legale.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, con tale scelta il dipendente individua tale indirizzo come luogo idoneo di invio, così eleggendolo, in via mediata, come di sua disponibilità, atteso il legame fiduciario qualificato individuato tra l’avvocato ed il cliente.

In presenza di tale circostanza, continua la sentenza, la notifica è valida se effettuata, come nel caso di specie, presso l’indirizzo PEC che ciascun avvocato deve possedere, indirizzo che è conoscibile da parte dei terzi attraverso la consultazione dell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata ed è corrispondente a quello che l'avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigetta il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.

Diritto condominiale

Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 15 gennaio 2025) dell’11 marzo 2025, n. 6515

Comunione – art. 1102 c.c.: divieto di uso esclusivo del bene comune (cortile) si applica anche quando l’occupazione è temporanea o limitata nello spazio (per la presenza di un cantiere)

L'art. 1102 c.c. vieta l'uso esclusivo del bene comune da parte di un solo comproprietario, e tale divieto si applica anche quando l'occupazione è temporanea o limitata nello spazio, causando un'alterazione della destinazione d'uso originaria del bene.

Per la Suprema Corte, infatti, rispetto al caso concreto (recinzione temporanea e funzionale ai lavori, in conformità ai permessi edilizi concessi) “tale situazione configura un'occupazione vietata dall'art. 1102 c.c., essendosi verificata un'alterazione della destinazione d'uso originaria del cortile, anche se l'area occupata consentiva l'accesso alla parte residua del cortile.”

Diritto assicurativo

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data ud. 22 ottobre 2024) del 18 marzo 2025, n. 7216

Assicurazione contro danni a cose (furto di autovettura) – onere probatorio ex art. 2697 c.c

In tema di assicurazione contro i danni, è onere dell'assicurato dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro. La denuncia del furto, sebbene sia un atto pubblico, non è di per sé sufficiente a dimostrare la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, ma deve essere valutata nel contesto delle complessive risultanze probatorie acquisite in giudizio.

La Corte di Cassazione afferma, infatti, che “nell'assicurazione contro i danni, "poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 21 dicembre 2017, n. 30656, Rv. 647120-01)” e che “"la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati" (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935, Rv. 560329-01, nello stesso senso, con riferimento proprio all'ipotesi della denuncia di furto, si veda, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 7 novembre 2022, n. 32637, non massimata; parimenti, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 28 agosto 2024, n. 23292, anch'essa non massimata)”, affermando che “in tema di assicurazione contro i danni, "il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore" - o almeno, "si comporta" come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-05) - "poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore" (Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229, Rv. 667831-01), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista "una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta" (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01).”.

Diritto bancario

Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 12 novembre 2024) del 17 marzo 2025, n. 7141

Sanzioni amministrative ex art. 144 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) – interpretazione del regolamento interno dell’Istituto di Credito e natura delle sanzioni

In materia di sanzioni amministrative irrogate da istituti di vigilanza bancaria, per violazione delle norme prudenziali a contenimento dei rischi finanziari, l'interpretazione del regolamento interno di un istituto creditizio è demandata al giudice di merito, i cui accertamenti possono essere censurati in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e dei vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

La Corte di Cassazione rileva, in primo luogo, che “come per i componenti del c.d.a. non muniti di delega, infatti, la responsabilità consegue alla violazione del dovere di "agire informati", cioè di conseguire costantemente una conoscenza adeguata delle scelte gestionali strategiche per poterle monitorare, ex art. 2381 ultimo comma cod. civ. (cfr. Cass. 28325/24 cit., 15585/2022, 24851/2019, 5606/2019 per i consiglieri non muniti di delega)”, in secondo luogo, che “per giurisprudenza consolidata di questa Corte innanzitutto deve essere esclusa la natura penale delle sanzioni per cui è giudizio: le sanzioni previste dall'art. 144 t.u.b. per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 187-ter TUF per manipolazione del mercato e non hanno, perciò, natura sostanzialmente penale né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia).” e, da ultimo, che “l'interpretazione del Regolamento della MPS, seppure assoggettato alle indicazioni strutturali prescritte per tutti gli Istituti di credito, resta un atto di natura privata e, come tale, la sua interpretazione è demandata al Giudice di merito, i cui accertamenti e valutazioni sono censurabili soltanto sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e dei vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.”.

Real Estate

Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 25 febbraio 2025) del 18 marzo 2025, n. 7199

Vendite speciali di immobili – interpretazione del contratto

L'accertamento della volontà delle parti espressa nel contratto rappresenta un'indagine di fatto riservata al giudice di merito. Tale indagine è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 e ss. c.c.; non è idoneo a tal fine la mera critica del convincimento cui il giudice di merito sia pervenuto effettuata mediante la contrapposizione di una difforme interpretazione rispetto a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata.

Per la Corte di Cassazione, infatti, “ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso, non può essere considerata idonea la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata mediante la contrapposizione di una difforme (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 15381 del 09/08/2004, Rv. 575326; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15804 del 28/07/2005, Rv. 583112; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5475 del 14/03/2006, Rv. 590099; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13242 del 31/05/2010, Rv. 613151; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17717 del 29/08/2011, Rv. 619031; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017, Rv. 646063; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 873 del 16/01/2019m Rv. 652192)” e “quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017, Rv. 646063; Cass, Sez. L, Ordinanza n. 18214 del 03/07/2024, Rv. 671915).”.

Diritto fallimentare

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data ud. 29 gennaio 2025) del 3 marzo 2025, n. 5565

Amministrazione straordinaria – mancata notifica del progetto di stato passivo – motivo di opposizione ai sensi degli artt. 98 e 99 L.Fall

La mancanza di notifica al creditore del progetto di stato passivo non comporta necessariamente l'invalidità del decreto di esecutività dello stato passivo se il creditore ha avuto comunque la possibilità di presentare osservazioni nel corso della procedura. Tuttavia, il vizio procedurale può essere dedotto come motivo di opposizione consentendo di rimediarvi in sede giudiziale.

La Suprema Corte espone come “Non v'è dubbio che - il procedimento d'opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio e, dunque, non consente, in difetto di una previsione espressa nell'art. 99 L.Fall., che integralmente lo disciplina, né l'introduzione di domande nuove né la c.d. emendatio libelli, le quali vanificherebbero, d'altronde, l'obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dalla relativa disciplina nel rispetto dell'art. 24 Cost. (Cass. n. 32750 del 2022); - si tratta, infatti, di un giudizio che ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda, nel quale, pertanto, non possono essere introdotte né domande nuove, né modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d'insinuazione (Cass. n. 26225 del 2017); - nel procedimento d'opposizione allo stato passivo, in definitiva, sono inammissibili domande dell'opponente che siano nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase, non applicandosi il principio, proprio del giudizio di primo grado, secondo cui, entro il primo termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è consentita la mutatio del petitum o della causa petendi tutte le volte in cui la domanda, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass. n. 6279 del 2022).” ma come il giudice di merito avesse omesso di verificare se ““accordo transattivo del 27.05.2020" aveva effettivamente avuto carattere novativo, con la conseguente ed immediata costituzione di un nuovo e diverso diritto di credito in luogo di quello preesistente, ovvero se, al contrario, si era trattato, come sostiene l'opponente, di un accordo che, senza mutare né il titolo né l'oggetto dell'obbligazione, si era, in realtà, limitato a ridurre (come è ben possibile Cass. n. 37802 del 2022) l'ammontare dello stesso credito azionato con l'originaria domanda di ammissione, verificando, altresì, l'effettiva sussistenza (o meno) dell'evento dedotto in tale contratto quale condizione sospensiva della rinuncia, parimenti pattuita, al diritto di […..] al credito (all'applicazione delle penali per il ritardo) per la somma, nella misura ivi ridotta, di Euro [….]”.

Risarcimento danni

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data ud. 13 dicembre 2024) del 18 marzo 2025, n. 7259

Danni da cose in custodia (caduta a causa di sconnessione dell’asfalto) – requisiti di ammissibilità motivo ricorso per cassazione

In tema di ricorso per cassazione, affinché un motivo sia ritenuto ammissibile, è necessario che il ricorrente indichi specificamente e riproduca il contenuto degli atti e documenti sui quali il motivo stesso si basa, nonché la loro collocazione nel fascicolo processuale. È inoltre fondamentale che tali atti siano acquisiti o prodotti anche in sede di giudizio di legittimità. La mancata osservanza di tali prescrizioni comporta l'inammissibilità del motivo.

La Corte di Cassazione precisa che “l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (v., Cass. 11 gennaio 2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; 5 agosto 2016, n. 16598; 3 novembre 2016, n. 22226; Cass. 12 gennaio 2024, n. 1341; 15 aprile 2021, n. 9951; 5 luglio 2019, n. 18066; 13 marzo 2009, n. 6184; 10 marzo 2006, n. 5244; 4 marzo 2005, n. 4741).” e che la “ricorrente in relazione ai singoli elementi indicati non ha provveduto alla debita specificazione degli atti processuali e dei documenti sui quali poggia la deduzione, riproducendone il contenuto, direttamente o indirettamente, provvedendo alla localizzazione in relazione alla sequenza procedimentale inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v. Cass., sez. un., 34469/2019, cit.).”.

Obbligazioni e contratti

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data ud. 05 febbraio 2025) del 13 marzo 2025, n. 6648

Atto di trasferimento della nuda proprietà e dell’usufrutto di immobili, concluso in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione consensuale- inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c

In un'azione revocatoria, l'onere di dimostrare la natura gratuita o onerosa dell'atto di disposizione immobiliare grava sull'attore. Tuttavia, il giudice di merito può interpretare e valutare gli accordi assunti in sede di separazione consensuale e il contratto di trasferimento alla luce delle modalità concrete di attuazione dell'accordo stesso, giungendo autonomamente alla conclusione in merito alla natura dell'atto e al suo carattere gratuito.

La Suprema Corte afferma che “è consolidato il principio che gli accordi di separazione hanno natura negoziale e l'omologazione è condizione di efficacia dei medesimi accordi e costituisce un controllo esterno su questi accordi (Cass. n. 16909 del 19/08/2015; Cass. n. 18066 del 20/08/2014 Cass., n. 6625/2005; Cass., n. 17902/2004) e pertanto è esperibile l'azione pauliana anche avverso i trasferimenti operati direttamente con il verbale di separazione consensuale o in base ad accordi recepiti in sentenza (v. anche Cass. 26127/2024 ) e quindi a maggior ragione avverso un separato atto negoziale che ne rappresenta l'attuazione (Cass. n. 10443 del 15/04/2019).

Deve qui ricordarsi che l' interpretazione di atti negoziali è un giudizio riservato al giudice del merito (Cass. n. 9461 del 09/04/2021 ) e le parti non possono proporre in sede di legittimità una diversa interpretazione del negozio rispetto a quella operata dal giudice di merito. Il trasferimento della proprietà di un bene, in adempimento di un accordo tra coniugi nell'ambito di una separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, avendo natura contrattuale (v. anche Cass. 26127/2024).”.