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Lavoro

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 11 novembre 2024, n. 28929

E’ legittimo il licenziamento irrogato al dipendente che, ripetutamente, si è recato a lavoro in ritardo

Il dipendente che perseveri, in più occasioni, nel non rispettare il proprio orario di lavoro legittima il recesso datoriale. La condotta del lavoratore dimostra l’inaffidabilità dello stesso e la totale noncuranza rispetto alle disposizioni ricevute. La condotta è ancora più grave in quanto il lavoratore non ha preso in considerazione neppure i precedenti provvedimenti disciplinari conservativi che avrebbero dovuto costituire un’ammonizione a tenere comportamenti più corretti nel futuro.


In caso di licenziamento disciplinare irrogato senza una preventiva contestazione il Lavoratore ha diritto alla reintegrazione in servizio, anche se il datore di lavoro ha meno di 15 dipendenti, in quanto tale mancanza non integra una mera violazione procedurale ma una vera e propria nullità, che genera sempre il diritto alla reintegra.

Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, sentenza 12 ottobre 2024 n. 10104

Secondo il Giudice del Lavoro, il licenziamento non preceduto dalla contestazione disciplinare priva il lavoratore di strumenti di difesa essenziali, integrando una ipotesi di nullità c.d. virtuale, ossia non espressamente prevista dalla legge, generata dalla contrarietà della condotta a norme imperative.

Sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 22.02.2024 (che ha affermato l’illegittimità costituzionale del Jobs Act nella parte in cui limita la reintegra solo ai casi di nullità espressamente previsti dalla legge) tale nullità comporta il diritto alla reintegrazione in servizio del lavoratore, a prescindere dal requisito dimensionale del Datore di lavoro.


Tribunale di Modena, ordinanza 14 ottobre 2024

Tribunale di Modena, ordinanza 14 ottobre 2024

Il Giudice del Lavoro di Modena ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lett. b), L. n. 300/1970 (nel testo risultante dall’intervento additivo operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 231/2013), per contrasto con gli artt. 3 e 39, Cost., nella parte in cui, introducendo un criterio selettivo che prescinde dalla misurazione della effettiva rappresentatività dell’organizzazione sindacale, prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite nell'ambito di associazioni sindacali che, anche se non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, negando però tale possibilità alle associazioni sindacali “maggiormente o significativamente rappresentative” all’interno della singola unità produttiva.


Tribunale di Cremona,  sentenza 15 ottobre 2024, n. 333

Il ticket di licenziamento è a carico del datore anche nei casi di protratta assenza ingiustificata

Il Giudice del Lavoro di Cremona ha stabilito che, anche nei casi di recesso irrogato al dipendente assentatosi volontariamente dal posto di lavoro, il “ticket di licenziamento” è comunque a carico del datore di lavoro se questi non prova che l’assenza del lavoratore fosse da attribuirsi a dimissioni, espresse o tacite.

Diritto condominiale

Corte di Cassazione, Sezione Civile II, sentenza del 04 novembre 2024 n. 28336

Condominio – Litisconsorte necessario – Causa di accertamento

La domanda di accertamento della qualità di condomino richiede la partecipazione di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario. Analogamente, la domanda per l'accertamento di una servitù su fondi di proprietà condominiale deve essere proposta contro tutti i condomini.

Diritto bancario

Cass. Sezione 1 Civile, Ordinanza del 10 ottobre 2024 n. 26380

Contratto autonomo di garanzia e fideiussione – Requisiti di redazione ricorso avanti la Corte di Cassazione

La pronuncia, nel dichiarare inammissibile il ricorso, mette in evidenza l’importanza della redazione precisa e conforme del ricorso per cassazione, soprattutto in relazione ai requisiti di autosufficienza e chiarezza espositiva. La Suprema Corte ha fatto ampio riferimento ai principi processuali volti a evitare ricorsi eccessivamente complessi e non sintetici, riaffermando al contempo il dovere del giudice di merito di interpretare i contratti in base alla volontà delle parti e alle clausole specifiche, come quella "a prima richiesta", caratteristica tipica dei contratti autonomi di garanzia (e non delle fideiussioni, come da qualifica contrattuale di parte ricorrente), esponendo come “il giudice non può immutare i fatti, mentre può certo mutare le qualificazioni giuridiche dei fatti in se stessi fermi: "In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato" (Cass. 9 aprile 2018, n. 8645; Cass. 3 marzo 2021, n. 5832)” e come “questa Corte ha ormai più volte ribadito il principio secondo cui: "Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative" (p. es. Cass. 31 marzo 2023, n. 9071). Ma, nel caso di specie, a cagione della fattura del ricorso, non è dato comprendere quali sarebbero, esattamente, le eccezioni di nullità formulate, ed in che cosa, nonché in quale ipotetica misura, tali nullità si ripercuoterebbero sulla sussistenza del credito fatto valere in giudizio: basterà evidenziare che dalla sua lettura - per vero, come si è visto, l'autosufficienza va rapportata a ciascuno dei motivi, ma in questo caso gli elementi necessari non sono indicati non solo nel motivo, ma nell'intero contesto del ricorso - non riesce a comprendersi neppure a quando risalissero i contratti autonomi di garanzia conclusi dalle parti, che cosa con precisione essi garantissero, e, almeno, a quando risalisse il rapporto principale, visto che l'epoca di esso incide sulla disciplina giuridica di volta in volta applicabile. E cioè, nella situazione data, in cui si comprende che i ricorrenti avrebbero dedotto talune nullità, quantunque non meglio circostanziate, parrebbe del rapporto principale, se la Corte cassasse perché anche nell'ambito del contratto autonomo di garanzia il garante può dedurre la nullità del contratto base per contrarietà a norme imperative, casserebbe al buio, senza avere la benché minima consapevolezza dell'incidenza delle asserite nullità sulla vicenda in concreto dedotta in giudizio. Non meno inammissibile è l'ultimo mezzo, per l'ovvia considerazione che, al di là di ogni altro approfondimento, Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994 si riferisce a fideiussioni contenenti determinate clausole, che qui non risulta neppure fossero effettivamente state pattuite, contenute in fideiussioni stipulate nell'arco temporale, scrutinato dalla Banca d'Italia, 2002 - 2005, non contratti autonomi di garanzia".

Risarcimento danni

Cassazione Civile, Sez. III, 18/10/2024, n. 27069

Responsabilità per infortunio durante una partita di calcio amatoriale

In tema di attività sportiva esercitata in ambito amatoriale, la Corte di Cassazione ha considerato gli effetti di mancata stipula di polizza assicurativa a copertura di rischio legato ad attività sportiva svolta da associati e soglia di responsabilità per Gestori della stessa attività.

Questa sentenza sottolinea che in ambito di attività amatoriale calcistica la stessa pur se implica attività agonistica non viene ricondotta ad attività sportiva di tipologia intrinsecamente pericolosa, quale il rafting o manifestazioni di autovetture fuoristrada, e sottolinea alcuni principi chiave di diritto civile:

Ripartizione dell’onere della prova in caso di responsabilità contrattuale: Il creditore danneggiato (giocatore associato) deve solo dimostrare l'inadempimento, non anche l’eventuale vantaggio che avrebbe tratto dall’adempimento, spostando l’onere della prova sull’Associazione per dimostrare la non rilevanza del mancato adempimento.

Accettazione del rischio negli sport amatoriali: Partecipare a sport implica una consapevole accettazione dei rischi standard; pertanto, la soglia di responsabilità dei gestori (Comune e Associazione) è ridotta.

Illuminazione e sicurezza: Il requisito di custodia sui beni pubblici è ridotto in attività non intrinsecamente pericolose e in mancanza di prove tangibili di un difetto (in questo caso l’illuminazione del campo).

Il caso potrebbe avere implicazioni importanti per l’organizzazione di eventi sportivi amatoriali, indicando che le associazioni devono garantire una copertura assicurativa adeguata se promessa, altrimenti rischiano di incorrere in responsabilità risarcitorie.


Cassazione Civile, Sez. III, 22/10/024, n. 27343

Risarcimento del danno non patrimoniale, necessità che sussistano precise condizioni

La Cassazione conferma un orientamento consolidato sulla natura del danno patrimoniale e non patrimoniale legato al fermo amministrativo. La sentenza chiarisce due aspetti rilevanti del diritto civile:

Assenza di danno “in re ipsa”: Il danno patrimoniale non può essere ritenuto sussistente automaticamente a seguito di un evento come il fermo amministrativo. Questo richiede una prova concreta, non solo dell’impossibilità di usare il veicolo, ma anche dell'effettivo impatto economico subito. Tale rigore mira a evitare risarcimenti per situazioni in cui il pregiudizio economico non è effettivamente dimostrabile.

Danno non patrimoniale e soglia di tollerabilità: Per ottenere un risarcimento per danno non patrimoniale, il pregiudizio subito deve superare una soglia minima di gravità, e non essere solo fonte di “disagi” o “fastidi” nella quotidianità. Questo principio è in linea con una concezione del risarcimento per danno morale che si limita a lesioni significative, escludendo pregiudizi futili. La tutela civile viene così riservata a casi di lesione grave di diritti, che comportano reali conseguenze emotive e psicologiche per la persona.

Questa sentenza rafforza l'approccio della Cassazione volto a prevenire un uso “sanzionatorio” della responsabilità civile, che deve basarsi su pregiudizi dimostrabili e su lesioni concrete dei diritti.

Obbligazioni e contratti

Trib. Chieti, 10 ottobre 2024, Est. Cozzolino

Composizione negoziata della crisi: Misure cautelari – Divieto per le Banche di escussione delle garanzie pubbliche – Ammissibilità – Necessità di interlocuzione nei confronti degli istituti che hanno prestato le garanzie – Sussistenza

Nella composizione negoziata della crisi, tra le misure cautelari rientra, se funzionale allo scopo perseguito dal debitore e in mancanza di opposizioni del ceto creditorio, anche il divieto per le banche creditrici di escutere le garanzie prestate da M.C.C., da SACE S.p.A. e dal F.E.I. In tal caso anche questi ultimi, quali enti terzi rispetto ai creditori, devono essere sentiti nel relativo procedimento, essendo imposta un’interlocuzione dall’art. 19, comma 4, terzo periodo, CCII.


Garante Privacy, provvedimento n. 572 del 4 luglio 2024

Violazione dei dati personali (data breach) - sanzione

Nell’agosto del 2023, la società era infatti stata oggetto di un attacco informatico di tipo ransomware che aveva causato il blocco dei server e di alcune postazioni di lavoro: tale attacco aveva comportato l’esfiltrazione di file contenenti i dati personali di circa 25mila interessati; le informazioni, successivamente pubblicate nel dark web, riguardavano dati anagrafici e di contatto, dati di accesso e identificazione, dati di pagamento, nonché dati relativi a condanne penali e reati e, tra quelli appartenenti a categorie particolari, dati che rivelano l’appartenenza sindacale e relativi alla salute.

Nonostante la vulnerabilità fosse stata segnalata, prima dal produttore del software, e poi dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, la società non aveva aggiornato, come raccomandato, i propri sistemi, venendo meno agli obblighi previsti dalla normativa di protezione dei dati personali, che richiedono l’adozione di misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il Garante ha quindi ingiunto alla società, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, di effettuare un’azione straordinaria di analisi della vulnerabilità dei propri sistemi, di predisporre un piano per rilevare e gestire tali vulnerabilità e di individuare tempistiche di rilevamento e di risposta adeguate al rischio.


Cassazione Civile, Sezione terza, 16 settembre 2024, n. 24806

Accertamento del passivo - Pendenza di giudizio in appello di accertamento del credito - Intervenuto fallimento

La pendenza del giudizio d'appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal richiederne l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, posto che la domanda d'insinuazione è atto proprio del creditore anche in caso di pronuncia favorevole in primo grado, non rinvenendosi alcun fondamento normativo per lo spostamento, in tale ipotesi, dell'onere in capo al curatore.


Cassazione Civile Sez. II, 04 novembre 2024, n. 28259

Interpretazione del contratto – Analisi della volontà delle parti

In tema di interpretazione del contratto, per comprendere la reale volontà delle parti, occorre valutare diversi criteri ermeneutici, tra cui l'interpretazione funzionale (rivolta alla causa concreta del contratto e allo scopo pratico delle parti) e l'interpretazione secondo la buona fede e non basarsi sulla sola interpretazione letterale che comunque costituisce un punto di partenza dell’analisi della volontà delle parti, anche se non l’unico.