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Lavoro

Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, 13 maggio 2024, n. 470

Gli importi corrisposti al Dirigente a titolo di ricavato dell'esercizio delle stock option costituiscono retribuzione e, quindi, incidono sul computo dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità supplementare e del TFR

L’utilizzo delle stock option costituisce una particolare forma di distribuzione di azioni ai dipendenti la cui finalità è quella di incentivare la produttività e di fidelizzare i dipendenti, i quali a loro volta hanno la possibilità di realizzare una plusvalenza, che consiste nella differenza tra il valore di mercato che le azioni hanno maturato nel periodo in cui l'opzione era valida e il prezzo fissato al momento dell'offerta.

Tale plusvalenza costituisce reddito da lavoro dipendente ed è una diffusa forma di retribuzione mediante partecipazione agli utili, consentita dall'art. 2099 c.c. e considerata come tale anche dall'art. 51 del TUIR (DPR n. 917/1986).

Il percorso logico argomentativo utilizzato dalla Corte d’Appello per stabilire chele stock option debbano essere considerato nel calcolo del preavviso, dell’indennità supplementare e del TFR è il seguente.

L'art. 2099, 3 comma c.c. prevede infatti che "il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura".

Il preavviso è regolato dall'art. 2118 c.c., che rinvia, per la determinazione, alla disciplina del CCNL di settore, e dall'art. 2121 c.c., che, al primo comma, sancisce: "L'indennità di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.”

Per quanto riguarda il TFR, l'art. 2120 c.c., prevede che "Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese" e nel caso di specie, l'art. 24 del CCNL dirigenti di aziende industriali, applicato al rapporto di lavoro, non effettua alcuna deroga.

A ciò si aggiunga che la giurisprudenza ritiene che, ai fini del calcolo del TFR, i criteri di quantificazione della retribuzione annua fissati dall'art. 2120 c.c. possono essere derogati solo dalla contrattazione collettiva e che il concetto di retribuzione recepito dagli art. 2118, comma 2, c.c. (ai fini del calcolo dell'indennità di preavviso in caso di licenziamento) e 2120 c.c. (ai fini del calcolo del TFR) è ispirato al criterio dell'onnicomprensività, nel senso che in detti calcoli vanno compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contingente per la relativa fruizione, quand'anche essa trovi la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorché collaterale e collegato al rapporto di lavoro.

Sulla scorta delle norme citate, la Corte ha concluso stabilendo che, per il calcolo della mensilità di preavviso (che è parametro per il calcolo anche della indennità supplementare) si deve avere riguardo alla media degli emolumenti (ivi compreso il ricavato delle stock option) degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato e che per il calcolo del TFR si deve considerare ogni elemento della retribuzione non occasionale e non erogato a titolo di puro rimborso spese.

Inoltre, poiché la disciplina del TFR e del preavviso è prevista dalle norme di legge, questa non è derogabile dalle parti, con la conseguenza che la eventuale diversa disciplina prevista nei contratti individuali di lavoro, può essere applicata solo agli istituti contrattuali, come la tredicesima.


Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 5 settembre 2024, n. 23868

Licenziamento per svolgimento di attività ludica durante l’assenza per malattia: illegittimità

Con l’ordinanza in esame la Cassazione ha stabilito che non è legittimo il licenziamento comminato ai danni di un lavoratore che, pedinato durante il periodo di assenza per malattia, era stato scoperto svolgere attività ludica in quanto solo l’esito di una visita di controllo può stabilire il carattere simulato della patologia.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che la datrice di lavoro – sulla quale incombe l’onere della prova - non aveva provato che la malattia fosse simulata o che l'attività svolta nei giorni di assenza fosse potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio.


Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 9 ottobre 2024, n. 26320

L’accordo siglato tra datore e lavoratore che prevede la riduzione della retribuzione è nullo se non è siglato in sede protetta, anche se non è previsto il mutamento di mansioni

La Cassazione ha evidenziato che il principio dell'immodificabilità in peius della retribuzione costituisce principio generale e ogni patto contrario è nullo.

Una eccezione è l’ipotesi prevista dall’art. 2103 c.c., sesto comma, c.c. che prevede la possibilità di modificare il peius la retribuzione a condizione che venga modificata anche la mansione (sempre che ne ricorrano i relativi presupposti) e che l’accordo sia formalizzato esclusivamente in sede protetta.


Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 10 ottobre 2024, n. 26440

Legittimo il licenziamento del lavoratore che è maleducato ed aggressivo con i clienti

La Cassazione ha ritenuto che la condotta del dipendente, con mansioni comportanti il contatto con il pubblico, che si comporti in modo irrispettoso verso la clientela può legittimare il licenziamento in quanto, ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento, è necessario valutare anche ulteriori elementi da cui si possa desumere la maggiore o minore gravità del comportamento

Nel caso di specie il Lavoratore aveva una mansione che prevedeva il contatto con la clientela, nel contratto di lavoro vi era una specifica clausola che richiedeva di “usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri” ed il Lavoratore si era rifiutato di chiedere scusa al cliente.

Obbligazioni e contratti

Corte Costituzionale, sentenza, 3 ottobre 2024, n. 160

Composizione negoziata della crisi: Misure cautelari – Divieto per le Banche di escussione delle garanzie pubbliche – Ammissibilità – Necessità di interlocuzione nei confronti degli istituti che hanno prestato le garanzie – Sussistenza

È costituzionalmente illegittimo l’art. 7, terzo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (e l’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del D.P.R. n. 380 del 2001), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.


Cassazione Civile Sez. I, 11 ottobre 2024, n. 26591

Durata e rinnovazione dell'ipoteca iscritta nei registri immobiliari

L'ipoteca iscritta nei registri immobiliari ha effetto per venti anni dalla sua data e cessa se non è rinnovata prima della scadenza del ventennio, questo non rappresenta un termine di durata dell'iscrizione, che può essere rinnovata, ma un caso di inefficacia sopravveniente per cui l'ipoteca mantiene il suo valore fino alla sua cancellazione, che provoca la cessazione degli effetti connessi alla sua pubblicità.


Cassazione Civile Sez. II, 18 ottobre 2024, n. 27042

Inadempimento nel contratto d'opera professionale

Nel contratto d'opera intellettuale, in caso di domanda risarcitoria da parte del committente senza richiesta di risoluzione contrattuale per inadempimento, il professionista ha diritto al corrispettivo per la prestazione eseguita. La proporzionalità tra i vizi dell'opera e il risarcimento del danno richiede una valutazione equilibrata dell'intero contratto, garantendo al professionista il diritto al compenso per l'attività svolta anche in presenza di difetti non invalidanti l'utilità dell'opera. L'assenza di prova sull'entità dei danni non può escludere il diritto del professionista al compenso, se l'opera è stata comunque eseguita e ha prodotto un risultato per il committente.

Diritto condominiale

Cassazione Civile Sez. III, 11 ottobre 2024, n.26521

La domanda risarcitoria da infiltrazioni da parti comuni può essere proposta nei riguardi del singolo condomino

In caso di azione ex art. 2051 c.c. esperita da un condomino in relazione a danni alla sua proprietà individuale che originino da parti comuni, la domanda risarcitoria può essere proposta, ex art. 2055 c.c., nei riguardi di un singolo condomino e non necessariamente dell'intero condominio.