Gli importi corrisposti al Dirigente a titolo di ricavato dell'esercizio delle stock option costituiscono retribuzione e, quindi, incidono sul computo dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità supplementare e del TFR
L’utilizzo delle stock option costituisce una particolare forma di distribuzione di azioni ai dipendenti la cui finalità è quella di incentivare la produttività e di fidelizzare i dipendenti, i quali a loro volta hanno la possibilità di realizzare una plusvalenza, che consiste nella differenza tra il valore di mercato che le azioni hanno maturato nel periodo in cui l'opzione era valida e il prezzo fissato al momento dell'offerta.
Tale plusvalenza costituisce reddito da lavoro dipendente ed è una diffusa forma di retribuzione mediante partecipazione agli utili, consentita dall'art. 2099 c.c. e considerata come tale anche dall'art. 51 del TUIR (DPR n. 917/1986).
Il percorso logico argomentativo utilizzato dalla Corte d’Appello per stabilire chele stock option debbano essere considerato nel calcolo del preavviso, dell’indennità supplementare e del TFR è il seguente.
L'art. 2099, 3 comma c.c. prevede infatti che "il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura".
Il preavviso è regolato dall'art. 2118 c.c., che rinvia, per la determinazione, alla disciplina del CCNL di settore, e dall'art. 2121 c.c., che, al primo comma, sancisce: "L'indennità di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.”
Per quanto riguarda il TFR, l'art. 2120 c.c., prevede che "Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese" e nel caso di specie, l'art. 24 del CCNL dirigenti di aziende industriali, applicato al rapporto di lavoro, non effettua alcuna deroga.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza ritiene che, ai fini del calcolo del TFR, i criteri di quantificazione della retribuzione annua fissati dall'art. 2120 c.c. possono essere derogati solo dalla contrattazione collettiva e che il concetto di retribuzione recepito dagli art. 2118, comma 2, c.c. (ai fini del calcolo dell'indennità di preavviso in caso di licenziamento) e 2120 c.c. (ai fini del calcolo del TFR) è ispirato al criterio dell'onnicomprensività, nel senso che in detti calcoli vanno compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contingente per la relativa fruizione, quand'anche essa trovi la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorché collaterale e collegato al rapporto di lavoro.
Sulla scorta delle norme citate, la Corte ha concluso stabilendo che, per il calcolo della mensilità di preavviso (che è parametro per il calcolo anche della indennità supplementare) si deve avere riguardo alla media degli emolumenti (ivi compreso il ricavato delle stock option) degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato e che per il calcolo del TFR si deve considerare ogni elemento della retribuzione non occasionale e non erogato a titolo di puro rimborso spese.
Inoltre, poiché la disciplina del TFR e del preavviso è prevista dalle norme di legge, questa non è derogabile dalle parti, con la conseguenza che la eventuale diversa disciplina prevista nei contratti individuali di lavoro, può essere applicata solo agli istituti contrattuali, come la tredicesima.