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Tutte le sentenze

Lavoro

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza del 14 giugno 2024, n. 16603

Indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute: il datore di lavoro può non pagarla solo se dimostra di chiesto al lavoratore di smaltire le ferie, avvisandolo che, in mancanza, avrebbe perso il diritto

Il lavoratore che, una volta cessato il rapporto, agisce in giudizio per chiedere il pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie.

La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro provi:

  • di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -;
  • di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono destinate - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.

Cassazione Civile Sez. Lav., 9 maggio 2024, n.12679

Permessi ex Legge 104/1992: l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile

Per configurare una giusta causa di licenziamento è necessario che l’utilizzo dei permessi sia del tutto disgiunto dalle finalità assistenziali previste: è pertanto illegittimo il licenziamento del lavoratore che, beneficiando di permesso ex lege 104/92, accompagna la moglie, affetta da una grave forma di asma, presso una località marina in quanto il viaggio e la breve permanenza nella località costiera erano strumentali alla tutela del diritto alla salute della donna.


Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza del 3 maggio 2024, n. 11999

Permessi ex L. 104/1992: l’assistenza al disabile deve essere rapportata all’orario di lavoro ed è legittimo il licenziamento di un lavoratore che svolgeva altre attività nel corso dell’orario

I permessi ex art. 33 della L. 104/1992 servono per assistere il disabile in situazione di gravità e non per recuperare le energie impiegate durate l’assistenza.

Deve quindi esserci il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, che quindi deve essere effettuata durante l’orario di lavoro, altrimenti si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo.


Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza del 7 giugno 2024, n. 15957

Lo stress da lavoro, anche in assenza di mobbing, attribuisce al Lavoratore il diritto al risarcimento dei danni

Un ambiente lavorativo stressogeno è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art. 2087 c.c.

Diritto condominiale

Cassazione Civile Sez. II, 17 giugno 2024, n. 16760

La delibera condominiale è nulla se incide sui beni di proprietà esclusiva dei condomini

Sono nulle, e perciò sottratte al termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., le deliberazioni dell'assemblea condominiale che siano incorse in un "difetto assoluto di attribuzioni".

È così nulla la delibera dell'assemblea condominiale che assuma decisioni che riguardino i singoli condomini nell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano sull'adeguato uso delle cose comune.


Tribunale di Siracusa, Sezione 2 civile, 25 marzo 2024 n. 764

Il rappresentante della comunione non può agire in giudizio per il recupero delle spese

Il Tribunale di Siracusa ha avuto modo di precisare che l’amministratore giudiziario, in mancanza di delibera assembleare autorizzativa, non può agire giudizialmente per il recupero delle spese della comunione.

Diversamente da quanto accade, infatti, per l’amministratore di condominio, l’amministratore giudiziario è privo di legittimazione ad agire nei confronti di un comunista.

Tra le norme sulle comunioni del codice civile, infatti, non vi è una disposizione analoga a quella prevista in tema di condominio circa la legittimazione attiva dell’amministratore.


Cassazione Civile Sez. II, 14 giugno 2024, n. 16654

Impugnazione di una delibera condominiale? La legittimazione ad agire spetta solo al condomino o al soggetto sul cui patrimonio incidono in via derivati gli effetti della delibera

L'azione di annullamento delle delibere dell'assemblea di condominio, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, atteso che la perdita di tale qualità determina la conseguente perdita dell'interesse ad agire.

Legittimati all'esercizio dell'azione ex art. 1137 c.c. sono, infatti, i soli condomini dissenzienti, assenti o astenuti e ciò discende dal principio maggioritario, dal quale è retto il funzionamento dell'assemblea, giacché, come la stessa norma prescrive, le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini e perciò unicamente costoro possono far valere la contrarietà delle stesse alla legge o al regolamento di condominio.

Il diritto di impugnazione di una delibera condominiale non è un diritto primario, a differenza del diritto di proprietà, sicché la successione nel sottostante rapporto sostanziale di proprietà dell'unità immobiliare neppure determina da sé sola il trasferimento dell'interesse ad agire in capo a chi subentra nei diritti di condominio, e cioè dell'acquirente dell'unità immobiliare.

Lo status di condomino, e cioè di "avente diritto" (artt. 66 e 67 disp. att. c.c.) a partecipare all'assemblea, e perciò ad impugnarne le deliberazioni, attiene, dunque, alla legittimazione ad agire per annullamento ex art. 1137 c.c., ovvero al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La legittimazione ad agire per l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea manca, viceversa, ove l'attore non sia (più) un condomino, e la relativa carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

In sostanza, il venir meno, in corso di causa, del requisito di legittimazione consistente nell'essere l'attore condomino impedisce al giudice di pronunciare l'annullamento della deliberazione impugnata, essendo venuto meno il potere dell'attore di interloquire sul modo di operare dell'assemblea e di incidere sugli effetti da essa derivanti, a meno che lo stesso attore non prospetti che la permanente efficacia di detta delibera continua a ripercuotersi sulla sua sfera patrimoniale, ad esempio per essere egli tuttora obbligato a contribuire alle spese che quella aveva approvato e ripartito.

Real Estate

Cassazione Civile Sez. II, 21 giugno 2024, n. 17148

Preliminare di compravendita e mancanza di concessione edilizia: il preliminare non è nullo

La mancanza della concessione edilizia (o, quanto meno, della concessione edilizia in sanatoria) costituisce causa di nullità degli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi a edifici o loro parti. È necessario, difatti, che l'atto di compravendita di un immobile indichi gli estremi della concessione edilizia. La menzionata sanzione della nullità, di contro, non si applica al contratto preliminare, i cui effetti sono meramente obbligatori e non anche traslativi. Da ciò discende che le parti, pur in assenza di concessione edilizia, possono stipulare un contratto preliminare senza incorrere in alcuna nullità. In tali evenienze, il rilascio della concessione (anche in sanatoria) successivamente alla stipula del preliminare esclude la sanzione della nullità del contratto definitivo di compravendita, ovvero consente la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c.


Cassazione Civile Sez. II, 15 maggio 2024, n. 13425

Immobile datato? I difetti conseguenti alla vetustà non sono un vizio occulto, se il venditore non ha celato la data di costruzione

In caso di vendita di un immobile di risalente costruzione, la cui datazione non sia stata celata dalla parte alienante, i difetti materiali conseguenti allo stato di vetustà non integrano un vizio occulto, essendo facilmente individuabili con l'ordinaria diligenza, anche quando siano relativi a parti strutturali dell'edificio immediatamente non percepibili con il senso della vista, quali, per esempio, il tetto, i solai o le fondamenta.

Diritto fallimentare

Cass., Sez. 5 Pen., 27 marzo 2024, n. 12730, Pres. Miccoli, Est. Brancaccio

Bancarotta fraudolenta - Nuova attività lavorativa intrapresa dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento - Ricavi eccedenti i redditi necessari per il mantenimento proprio e della propria famiglia - Omesso conferimento alla procedura concorsuale

Costituisce reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare la condotta di colui che, dopo essere stato dichiarato fallito, avvia una nuova attività dalla quale tragga ricavi consistenti e, comunque, eccedenti i redditi necessari per il mantenimento proprio e della propria famiglia, omettendo di conferirli a favore della procedura concorsuale in corso.


Corte d’Appello Roma, 30 aprile 2024, Presidente Pinto

Liquidazione giudiziale – criteri insolvenza

Al fine di verificare la sussistenza dello stato d’insolvenza occorre svolgere una valutazione complessiva dello stato di impotenza patrimoniale al regolare adempimento delle obbligazioni, che può essere condotto alla stregua dell’inadempimento anche solo di un’obbligazione, che sia indicativo dello stato di non liquidità in cui versa l’impresa.


Previdenza – Fondi pensione complementari – Obbligo del datore di lavoro di versamento al Fondo pensione delle quote di TFR maturando – Cessione azienda – subentro del cessionario nell’obbligo di versamento – Fallimento del datore di lavoro cedente – Intervento fondo di garanzia

Cassazione Sezione Lavoro, 26 aprile 2024, n. 11198

In materia di fondi pensione complementari, se il datore di lavoro non adempie l'obbligo di versare le quote del TFR maturando al fondo di previdenza scelto dal lavoratore, questi resta creditore nei confronti del datore del corrispondente importo di natura retributiva e nel relativo debito, in caso di cessione d'azienda, subentra sulla base dell’art. 2112 c.c. il datore di lavoro cessionario, tenuto ad adempiere nei medesimi termini.

Non può essere accolta la richiesta del lavoratore di intervento del Fondo di garanzia sulla base dell’art. 5 D.Lgs. n. 80/1992, inoltrata a seguito del fallimento del cedente dichiarato dopo la cessione dell'azienda, mancando il presupposto della sottoposizione del datore di lavoro cessionario ad una delle procedure di cui all'art. 1 del citato D.Lgs.

Risarcimento danni

Cassazione Civile Sez. III, 17 giugno 2024, n. 16737

Sulla valenza probatoria delle attestazioni contenute in una cartella clinica

Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrati a cui si applica il regime di cui agli artt. 2699 e ss. C.c., per quanto attiene alla indicazione ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento. La prova dell'effettivo svolgimento di attività non risultanti dalla cartella clinica stessa può essere invece fornita con ogni mezzo. Non sono coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa annotate.

PROCEDIMENTO CIVILE


Cassazione Civile, ordinanza interlocutoria Numero: 16477, del 13 giugno 2024 Presidente: C. De Chiara, Relatore: F. Terrusi

Cancellazione della società - Crediti oggetto di giudizio pendente - Tacita rinuncia - Successione da parte dei soci - Condizioni - Contrasto

La Sezione Prima civile, con riferimento ad un procedimento di ripetizione di indebito promosso da una società nei confronti dell’istituto di credito, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, sulla quale esiste contrasto, circa la possibilità di configurare una tacita rinuncia a crediti della società, sub iudice e illiquidi, non compresi nel bilancio finale di liquidazione, ove questa venga cancellata dal registro delle imprese in pendenza di lite, con conseguente estinzione e impossibilità di trasferimento ai soci anche ai fini dell’art. 110 c.p.c.

Cassazione Civile, 7 maggio 2024, sentenza n. 12449


Cassazione Civile, 7 maggio 2024, sentenza n. 12449

Condanna al pagamento di interessi - Titolo esecutivo giudiziale contenente condanna al pagamento di “interessi legali” -

Condanna al pagamento di interessi - Titolo esecutivo giudiziale contenente condanna al pagamento di “interessi legali” - Mancanza di ulteriori specificazioni - Interpretazione - Riferibilità agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Esclusione - Fondamento.

Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – hanno affermato il seguente principio: “Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di “interessi legali”, senza alcuna specificazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo.”

Diritto bancario

Cassazione Civile Sez. I, 25 giugno 2024, n. 17415

Bonifico errato – responsabilità banca per mancata verifica corrispondenza tra iban e beneficiario

In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, nel caso in cui il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, si applicano le regole di diritto comune. Grava quindi sull'intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del 'contatto sociale qualificato', nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell'indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l'onere di dimostrare di aver compiuto l'operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di evitare il rischio di un'erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari.