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Lavoro

Viola la privacy ed è sanzionato il datore di lavoro che fa trattare dati da un dipendente non in regola in quanto sta comunicando dati a una persona da considerare un terzo estraneo, non autorizzato a conoscerli

Garante Privacy, ingiunzione 24 aprile 2024 n. 243

Viola la privacy ed è sanzionato il datore di lavoro che fa trattare dati da un dipendente non in regola in quanto sta comunicando dati a una persona da considerare un terzo estraneo, non autorizzato a conoscerli.


Cassazione, ordinanza 20 maggio 2024, n. 13934

Discriminatorio licenziare il caregiver che rifiuta il trasferimento

La Cassazione afferma che è discriminatorio il licenziamento irrogato al dipendente caregiver che rifiuta il trasferimento in una sede troppo lontana dal domicilio dell’assistito, posto che la normativa sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro non si riferisce solo alle persone disabili, ma si estende anche a chi se ne prende cura.

Infatti, secondo la Suprema Corte, non considerare la situazione personale del dipendente caregiver e trattarlo, nell’ambito di una riorganizzazione volta all’efficientamento economico-finanziario dell'impresa, in maniera identica ai colleghi direttamente comparabili, integra una discriminazione diretta.

In presenza di tali circostanze, incombe sul lavoratore l'onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio (la situazione di handicap grave in cui versa il congiunto) e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi.

Secondo i Giudici di legittimità, laddove il dipendente – dopo essere stato licenziato – riesca ad adempiere al predetto onere della prova, avrà diritto ad essere reintegrato.


Cassazione, ordinanza 3 giugno 2024, n. 15391

Non hanno valore disciplinare i dati acquisiti dal telepass installato nell’auto aziendale

La Cassazione afferma che i dati acquisiti tramite il telepass installato nell’auto aziendale non possono essere usati a fini disciplinari, se il lavoratore non ha previamente ricevuto una apposita informativa circa la possibilità dell’utilizzo dell’apparecchio per lo svolgimento di controlli a distanza.

La Corte rileva, preliminarmente, che sono legittimi i controlli difensivi posti in essere dal datore, anche mediante l’uso di strumentazione tecnologica, se finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o se svolti in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito da parte del dipendente.

Ciò, continua la sentenza, a condizione che sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore.

Secondo i Giudici di legittimità, in altre parole, per svolgere detti controlli senza incorrere in una violazione dell’art. 4, comma 3, della L. 300/1970, è necessario che il datore informi chiaramente il dipendente del fatto che lo strumento affidatogli, seppur necessario per lo svolgimento della prestazione lavorativa, possa anche (eventualmente) essere utilizzato per il controllo a distanza.

Mancando detta informativa nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.


Cassazione Civile Sez. Lav., sentenza 28 maggio 2024, n. 14848

E’ da considerarsi orario di lavoro non solo il tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro

La Corte di Cassazione ha affermato che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento in senso stretto delle mansioni assegnategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico.

Applicando tale principio è stato considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di un’acciaieria per raggiungere il posto di lavoro dopo avere timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno.

Diritto condominiale

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione III Civile, sentenza 8 aprile 2024 n. 1400

Danni provenienti dalla terrazza a livello: le spese si ripartiscono ai sensi dell’art. 1126 c.c

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha recentemente affrontato la questione, certamente non inusuale, della ripartizione delle spese per il ripristino dei danni derivanti della terrazza a livello di proprietà esclusiva di un condomino.

Il Tribunale ha ritenuto opportuno chiarire che tale terrazza è paragonabile, da un punto di vista giuridico, ad un lastrico solare.

In particolare, secondo il Tribunale, la terrazza a livello è quella parte dell'edificio di cui gode esclusivamente un condomino, in quanto la struttura è accessibile solo dalla sua unità immobiliare, e che contemporaneamente funge anche da copertura a una o più unità immobiliari, non essendo necessario che si trovi sulla sommità dell’intero edificio, ben potendo sovrastare anche solo una porzione di esso.

Normalmente tale terrazza consiste in un ripiano scoperto, costruito per lo più a copertura dell'edificio stesso e recintato da un parapetto, così da consentire l'affaccio.

Quindi, secondo il Tribunale, la terrazza, da un lato, rappresenta un'estensione della singola proprietà privata e, dall'altro, funge da copertura per i piani sottostanti dell'edificio e quando è di proprietà esclusiva, conserva comunque un'essenziale funzione di copertura del fabbricato.

Quindi la manutenzione della terrazza a livello soggiace alla disciplina di cui all’art. 1126 c.c., secondo il quale le spese devono essere così divise: 1/3 sono a carico del proprietario o usuario esclusivo di tale porzione di fabbricato, mentre 2/3 sono a carico dei restanti condomini, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.


Tribunale di Bari, Sezione III Civile, 24 aprile 2024 n. 1994

Il regolamento condominiale può stabilire un termine per la convocazione dell’assemblea superiore a quello di legge, ma non inferiore

Il Tribunale di Bari ha avuto modo di precisare che le norme del regolamento condominiale non possono in menomare i diritti di ciascun condomino e in nessun caso derogare alle disposizioni del codice civile relative al condominio.

Tra le norme inderogabili non rientra l’articolo 66 delle disp. att. c.c. nella parte in cui prevede il termine entro il quale la convocazione d’assemblea deve essere comunicata ai condomini.

Il mancato rispetto del termine di ricezione dell’avviso costituisce motivo di annullamento della delibera assembleare.

È, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza che ogni condomino, avendo il diritto di intervenire all'assemblea, deve essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione sia inviato e anche ricevuto nel termine stabilito dalla legge o dal regolamento condominiale.

E dunque, il regolamento condominiale può prevedere un termine di convocazione superiore a quello di cui all’art. 66 delle disp. att. c.c. (5 giorni), ma non un termine inferiore a quello di legge.


Corte di Appello di Napoli, 18 aprile 2024, Giudice relatore e Presidente Dott. D’Amore

La revoca dell’amministratore non necessita del preventivo tentativo obbligatorio di mediazione

La Corte di Appello partenopea ha recentemente avuto modo di chiarire che, in materia condominiale, la procedura di mediazione non è obbligatoria per i procedimenti che hanno rito camerale e rientrano nella volontaria giurisdizione, come quello di revoca giudiziale dell’amministratore.

In tal caso, infatti, la pronuncia del giudice non ha natura decisoria, né attitudine ad acquisire autorità di cosa giudicata sostanziale.

Secondo la Corte di Appello di Napoli il procedimento di revoca dell’amministratore non ha un carattere contenzioso.

Piuttosto, il decreto del tribunale che dispone la revoca è un provvedimento di volontaria giurisdizione che, benché incida sul rapporto di mandato tra condomini e amministratore, non ha carattere decisorio e non preclude la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio contenzioso, del diritto su cui incide.

Real Estate

Cassazione Civile, Sezione II, 19 gennaio 2024, n. 2062

Divisione giudiziale degli immobili? È necessario che vi sia la regolarità urbanistico-edilizia come per la divisione contrattuale. Solo nelle procedure esecutive e fallimentare si può derogare a questo principio

La Corte di Cassazione ha recentemente avuto modo di tornare su un tema spinoso e quantomai diffuso: la regolarità urbanistico-edilizia degli immobili oggetto di divisione in sede giudiziale.

La Suprema Corte, richiamando il principio già espresso dalle Sezioni Unite, ha ricordato che la mancata indicazione degli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall’art. 46 T.U. Edilizia e dall’art. 40 della L. 47/1985, va ricondotta nell'ambito della nullità individuata dal comma 3 dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale".

Tale nullità è l’unica che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono ed è volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile.

Tale causa di nullità si applica anche agli atti di divisione, anche se di provenienza ereditaria, senza venire in rilievo il fatto che l’abuso fosse stato commesso in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 47/1985.

Tale nullità, invece, come ritenuto dalle Sezioni Unite (sentenza n. 25021/2019) non si applica se la divisione avviene nell’ambito di una procedura esecutiva avente ad oggetto i beni abusivi, oppure nell’ambito di un fallimento o di altre procedure concorsuali; ciò in forza delle disposizioni che escludono dalla sanzione di nullità i trasferimenti avvenuti nell’ambito delle procedure esecutive individuali o concorsuali.


Cassazione Civile, Sez. III, 05 giugno 2024, n. 15678

Nella procedura esecutiva gli atti compiuti dal proprietario-locatore sono inefficaci sia nei confronti dei creditori che del conduttore

La Suprema Corte è stata investita di un interessante caso riguardante un atto, nello specifico il diniego di rinnovo della locazione, posto in essere dal proprietario-locatore di un immobile pignorato, che poi ha pure resistito nel giudizio incardinato dal conduttore avverso tale diniego.

Nei primi due gradi di giudizio, per quanto qui interessa, è stata accertata la cessazione del contratto di locazione, con conseguente emissione dell’ordinanza di rilascio.

Il conduttore ha dunque proposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte, dopo una disamina delle norme che regolano la procedura esecutiva, ha precisato che, dopo il pignoramento, pur permanendo l'identità del soggetto proprietario-locatore e debitore, muta il titolo del possesso da parte del medesimo, in quanto ogni sua attività costituisce conseguenza del potere di amministrazione e gestione del bene pignorato, di cui egli continua ad avere il possesso solo in qualità di organo ausiliario del giudice dell'esecuzione.

Il debitore è destinato ad essere custode del bene pignorato non per tutto il corso della procedura esecutiva, ma nella fase iniziale; quando si passa a quella liquidativa, la custodia dei beni pignorati è attribuita dal giudice ad un istituto autorizzato, oppure, nel caso di delega delle operazioni di vendita, al professionista delegato.

E, dunque, il proprietario-locatore di un immobile pignorato, che ne sia stato nominato custode, è legittimato a promuovere le azioni scaturenti dal contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile stesso solo nella sua qualità di custode e non in quella di proprietario-locatore.

Di contro, qualora il proprietario-locatore non sia nominato o non sia più il custode, gli atti da questi posti in essere sono inefficaci sia nei confronti dei creditori sia nei confronti del terzo conduttore, non essendo ipotizzabile una inefficacia relativa degli atti di gestione, tale che una disdetta o un recesso possano dirsi inopponibili nei confronti dei creditori del proprietario-locatore ed opponibili invece nei confronti del conduttore.

Tali atti, quindi, ove impropriamente comunicati al conduttore dal locatore-esecutato, non in qualità di custode o, bensì in tale qualità, ma in mancanza della autorizzazione del giudice dell'esecuzione, vanno considerati inefficaci anche nei confronti del conduttore, perché svolti da un soggetto che non era legittimato a esercitare i relativi poteri.

La Corte ricorda che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in caso di pignoramento dell'immobile locato eseguito in data antecedente alla scadenza del termine per l'esercizio della facoltà di disdetta del contratto locativo da parte del locatore, la rinnovazione della locazione necessita dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, salvo che non si tratti di rinnovazione alla prima scadenza di locazione ad uso diverso, nel qual caso la rinnovazione discende ex lege e non necessita pertanto di autorizzazione.

Medesime considerazioni valgono anche per il diniego di rinnovo alla prima scadenza (il caso di specie), anch'essa scelta gestoria di natura negoziale, che si differenzia dalla disdetta solo per l'esigenza che sia correlata all'esistenza di gravi motivi.

Tale diniego costituisce un negozio unilaterale recettizio a contenuto patrimoniale espressione di una facoltà attribuita al locatore in presenza dei motivi tassativamente indicati dall'art. 29 L. n. 392/ 1978.

Come per la disdetta, la scelta se comunicare o meno il diniego per gravi motivi ha rilevanti effetti per la procedura e non può che essere riservata agli organi della stessa.

Oltre a tali considerazioni, la Suprema Corte ha dovuto affrontare anche la questione dell’inopponibilità del contratto di locazione alla procedura esecutiva.

Il contratto di locazione, infatti, era stato registrato dal proprietario-locatore nel corso della procedura esecutiva, registrazione che, secondo la Cassazione, costituisce essa stessa atto gestorio di grande rilevanza che il locatore-debitore esecutore non aveva il potere di compiere, se non nella qualità di custode e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione.

In ogni caso, la registrazione del contratto eseguita a seguito dell’apertura della procedura, rendeva inopponibile il contratto di locazione alla procedura stessa.

Le considerazioni espresse nella motivazione dalla Corte hanno condotto alla cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato cessato il contratto di locazione e confermato l'ordinanza di rilascio, con rinvio della causa al giudice il quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “In pendenza di procedura esecutiva sul bene oggetto di un contratto di locazione, gli atti del proprietario-locatore (debitore esecutato), se non sono realizzati dallo stesso in qualità di custode ovvero previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, sono privi di effetti, sia nei confronti della procedura che verso il conduttore, anche se la procedura esecutiva si estingue, per motivi diversi dalla vendita forzata del bene, anteriormente alla prima scadenza del rapporto.”.


Cassazione Civile, Sezione III, 06 giugno 2024, n. 15801

La differenza tra patto di prelazione relativo alla vendita di un bene e contratto preliminare

La Cassazione ha avuto recentemente modo di soffermarsi sulle diverse tipologie di accordi preliminari e provvisori che le parti possono stipulare nel corso delle trattive in vista della stipulazione di un contratto che, definitivamente, regoli i rapporti tra le parti in ordine ad un determinato affare (vendita, permuta, locazione)

Le Parti, infatti, in detto momento possono decidere - nell'ambito della libertà negoziale loro riconosciuta dall'ordinamento ed eventualmente a suggello delle trattative stesse - di vincolarsi sia con negozi unilaterali, sia con preliminari o provvisori, per le più varie ragioni.

Le Parti possono scegliere liberamente, in tale ambito, proprio per il perseguimento dei loro interessi, tra diverse tipologie di istituti: ad esempio per restare ai negozi bilaterali, con il contratto preliminare possono obbligarsi (l'una o l'altra, o entrambe) alla stipula del contratto definitivo, entro un certo termine; con il patto di opzione, invece, possono riconoscere ad una parte il potere di concludere o meno il contratto, mediante una manifestazione di volontà; con il patto di prelazione, infine, possono attribuire ad una parte il diritto di essere preferita ad altri nella conclusione del contratto, a determinate condizioni, a seguito dell'interpello eseguito dal promittente.

Com'è ovvio, da detti accordi - in quanto strumentali e con efficacia più o meno limitata nel tempo, poiché collegati al definitivo regolamento degli interessi delle parti - discendono per le parti diritti ed obblighi, variamente diversificati, in relazione tipologie scelte.

Quindi, se il contratto preliminare determina l'insorgenza dell'obbligo - di una parte (se unilaterale) o di entrambe (se bilaterale) - di concludere il contratto definitivo e il correlativo diritto di pretendere che la parte obbligata presti il necessario consenso a tal fine, il patto di opzione attribuisce invece all'opzionario il diritto potestativo di concludere il contratto cui detto patto accede, mediante il connesso esercizio, cui corrisponde la posizione di soggezione dell'altra parte (concedente): la dichiarazione di volontà con cui l'opzionario esercita il diritto determina la conclusione del contratto.

A differenza del contratto preliminare unilaterale, che comporta l'immediata e definitiva assunzione dell'obbligazione di prestare il consenso per il contratto definitivo, il patto di prelazione relativo alla vendita di un bene genera, a carico del promittente, un'immediata obbligazione negativa di non vendere il bene ad altri, prima che il promissario-prelazionario dichiari di non voler esercitare il suo diritto di prelazione o lasci decorrere il termine al tal fine concessogli.

Al contempo, il patto di prelazione genera anche un'obbligazione positiva avente ad oggetto la denuncia da parte del promittente al promissario-prelazionario della sua proposta a vendere, nel caso si decida in tal senso.

Questa obbligazione, nel caso di vendita ad un terzo del bene predetto, sorge e si estrinseca in un inadempimento del promittente.

Il promissario-prelazionario non può chiederne l'adempimento in forma specifica, per incoercibilità di essa a seguito della vendita al terzo, ma soltanto il risarcimento del danno. Ciò, poiché che un patto di prelazione non è un contratto preliminare, il cui inadempimento sia coercibile ex art. 2932 c.c..

Allo stesso modo il caso di promessa di vendita ad un terzo del medesimo bene è ugualmente incoercibile, ai sensi dell'art. 2932 c.c., non configurando un preliminare.

Diritto fallimentare

Cassazione Civile Sez. I, 30 maggio 2024, n. 15155

Esdebitazione – non concessione

Il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria.


Cassazione Civile, Sez. 1, 25 marzo 2024, n. 8069

Azioni di responsabilità – Responsabilità amministratori per mala gestio – Parametri per la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c

In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 2486, comma 3, c.c. (come modificato dall'art. 378, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019), costituiti dalla differenza dei netti patrimoniali e dal deficit patrimoniale, riguardano la valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c.. In assenza di elementi di fatto legati al caso concreto che portano ad individuare un diverso criterio liquidatorio si applicano anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della citata norma.

Diritto bancario

Cassazione Civile Sez. I, 3 giugno 2024, n. 15470

Fideiussione – presenza di coobbligati – azione esecutiva verso entrambi i coobbligati per pagamento intera somma

Un creditore è legittimato a procurarsi un titolo giudiziale nei confronti di più obbligati in fideiussione per il pagamento di una determinata somma; non può invece agire esecutivamente per l'intero credito nei confronti di entrambi, dovendo scegliere in sede di esecuzione forzata quale dei due coobbligati (a diverso titolo) aggredire, promuovendo eventualmente l'azione esecutiva, in caso di non integrale soddisfazione, nei confronti dell'altro solo per il residuo. L’azione avviata verso entrambi i coobbligati costituisce ingiustificato arricchimento.


Cassazione Civile, Sez. I, 29 maggio 2024, n. 14993

L'estratto conto bancario come prova nelle interazioni finanziarie dei correntisti

Nel diritto bancario, il giudice può ricostruire i saldi contabili mancanti tramite prove idonee e complete in caso di estratti conto incompleti, per validare il saldo iniziale del periodo oggetto della produzione. La presentazione dell'estratto conto, sintesi delle transazioni del conto corrente, costituisce una prova del saldo, supportata dalle risposte della controparte e altre prove legali; se le informazioni sono disponibili in altri documenti come i riassunti scalari, la ricostruzione del consulente tecnico giustificata dal giudice è decisiva per il richiedente correntista.

Risarcimento danni

Cassazione Civile, Sez. III, 7 giugno 2024, n. 15923

Responsabilità in caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento

Nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa. Nella diversa ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.


Cassazione Civile, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 12663

Circolazione stradale - Distanza di sicurezza tra veicoli --- Inosservanza - Tamponamento a catena tra veicoli in movimento -

In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.