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Diritto societarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 13 dicembre 2025, n. 32551

Scissione di società - Intervento in causa e litisconsorzio – responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione

In tema di scissione, delle obbligazioni gravanti sui beni oggetto delle poste patrimoniali interessate dall'operazione risponde sempre il soggetto cui, per effetto della stessa, esse siano state attribuite. Ai sensi dell'art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., per l'eventualità che le obbligazioni insistenti sui beni costituenti le predette poste non siano state adempiute dall'attributario, alla responsabilità di quest'ultimo si affianca in via solidale la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, sia che i beni oggetto delle predette obbligazioni siano rimasti nel patrimonio della società scissa, sia che siano confluiti nei soggetti di nuova istituzione. Tuttavia, i soggetti neo-costituiti rispondono dell'obbligazione solo nei limiti del patrimonio netto assegnato per effetto della scissione, laddove integralmente responsabile rimane solo la società originariamente obbligata al momento dell'assunzione dell'obbligazione in epoca precedente alla scissione.