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Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 06 marzo 2026, n. 5111

Danni da cose in custodia – Responsabilità civile

Il titolare di una concessione demaniale marittima deve considerarsi custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'area in concessione e dei manufatti ivi installati e funzionali all'attività esercitata (nella specie, uno stabilimento balneare con struttura gonfiabile per "calcio saponato"), sin dal momento della consegna e fino alla cessazione della concessione stessa. Né rileva, ai fini dell'esclusione della sua responsabilità oggettiva, la circostanza che uno o più manufatti siano di proprietà o nella detenzione di un terzo (anche promissario acquirente dell'esercizio), ove il concessionario continui a svolgere atti gestori e ad adempiere agli oneri amministrativi funzionali alla prosecuzione dell'attività nell'area, permanendo così la sua signoria di fatto sul bene.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 4 marzo 2026, n. 4865

Danni da cose in custodia – Demanio e Patrimonio dello Stato e degli Enti Pubblici

Nelle controversie di risarcimento per danni causati da cose in custodia, l'onere della prova riguardante la natura privata o pubblica della strada ove si è verificato il sinistro e l'eventuale custodia da parte dell'ente locale spetta a chi agisce in giudizio. Pertanto, in caso di contestazione da parte del convenuto sulla natura demaniale della strada, è onere dell'attore fornire specifica e circostanziata prova che la strada sia inclusa nell'elenco delle strade comunali e destinata a uso pubblico.