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Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 24 ottobre 2025, n. 28272

Ricorso incidentale – giudizio di legittimità – Responsabilità civile e risarcimento dei danni da sinistro

In presenza di motivi di ricorso incidentale che impongono un riesame della dinamica del sinistro e dei correlati profili di responsabilità, il giudice di legittimità deve cassare la sentenza impugnata e rinviare al giudice di appello in diversa composizione per il nuovo esame dell'intera vicenda, compresi i profili di responsabilità e la parametrazione dei danni.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 20 ottobre 2025, n. 27923

Richiesta di risarcimento dei danni a seguito di lesione accidentale in spogliatoio scolastico – presupporti per la sussistenza della responsabilità

La Suprema Corte afferma che, al fine di stabilire se sia stata raggiunta, o meno, la prova della non imputabilità dell'evento dannoso – esonerativa della responsabilità ex art. 1218 c.c. a carico dell’M.I.U.R.– viene in rilievo, innanzitutto, "l'età degli allievi, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica" (Cass. Sez. 3, sent. 29 maggio 2013, n. 13457, Rv. 626650-01), essendosi, in particolare, precisato che "il contenuto dell'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde con l'avvicinarsi di questi all'età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza", e ciò perché siffatta condizione, nei casi in cui si controverta in merito al danno cagionato da uno studente ad un altro, è "tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere" (Cass. Sez. 3, ord. 31 gennaio 2018, n. 2334, Rv. 647926-01; negli stessi termini pure Cass. Sez. 3, ord. 24 gennaio 2024, n. 2394, non massimata, peraltro relativa ad un caso di lesione cagionata ad un alunno volontariamente – e non, come nella specie, accidentalmente – da un altro).


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 17 ottobre 2025, n. 27756

Danni in materia civile e penale – Liquidazione e valutazione – Rapporto tra giudizio penale e giudizio civile

La cessazione degli effetti penali dovuti all'abolitio criminis non implica la dissoluzione delle statuizioni civili correlate all'illecito originario. Anche se depenalizzato, un comportamento già definitivamente accertato come illecito penale può costituire fonte di responsabilità civile, pur rimanendo disciplinarmente o contabilmente scorretto e configurabile come fatto ingiusto ex art. 2043 c.c. Il giudice civile, investito della questione in sede di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., è tenuto ad effettuare una adeguata valutazione delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice penale.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 6 ottobre 2025, n. 26826

Responsabilità sanitaria – perdita feto

In tema di responsabilità sanitaria, la perdita del feto imputabile a omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale; tale danno rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nell'attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento.

La Suprema Corte di Cassazione enuncia, quali principi di diritto, cui il Giudice del rinvio dovrà attenersi, i seguenti: “In tema di Responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto imputabile ad omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nella sua attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento del danno.”; “… la perdita del frutto del concepimento prima della sua venuta in vita, imputabile a omissioni e ritardi dei medici, determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, che si manifesta prevalentemente in termini di intensa sofferenza interiore tanto del padre, quanto (e soprattutto) della madre…”.”