Vai al contenuto principale
Responsabilità civileSpese giudiziali – responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c. – lite temeraria – presupposti – condotte processuali – abuso del processo – sussistenza malafede e colpa grave

Sentenza n. 166/2026, Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione prima Civile, Presidente Relatore Dott.ssa Claudia De Martin – Responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c.

“Sussista la malafede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o comunque la colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza) degli appellanti nell’aver protratto il contenzioso in appello nei confronti dell’appellato con una condotta processuale che integra l’abuso del processo e che va ben al di là della mera proposizione di domande infondate, essendovi plurimi riscontri che gli appellanti avessero piena consapevolezza dell’infondatezza delle proprie ragioni avendo omesso di produrre la prima memoria ex art. 183 comma 6 avendo il Tribunale ben chiarito tutte le preclusioni istruttorie in cui era incorsi e le conseguenze di dette mancate attività processuali sulle domande proposte”.

Gli appellanti hanno agito con colpa grave abusando dello strumento dell’appello, sia per la assoluta chiarezza della sentenza di prime cure in punto di preclusioni istruttorie, della statuizione sulla domanda di nullità resa sul principio enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 8230/2019, sia per aver debitamente considerato le ragioni altrettanto chiaramente esplicitate dal primo giudice con riguardo alle ragioni di rigetto della domanda di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo fondantesi sulle mancate allegazioni”

Nel caso di specie, la Corte d’Appello, d’ufficio, ha ritenuto integrata la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando la mala fede e, comunque, la colpa grave degli appellanti e configurando un abuso del processo nella proposizione dell’appello, in quanto:

  • è stato proposto nonostante la mancata produzione della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., e sebbene il Tribunale avesse chiarito tutte le preclusioni in cui gli stessi erano incorsi a causa della mancata proposizione di tale memoria;
  • la sentenza di primo grado era caratterizzata da particolare chiarezza argomentativa sia in ordine alle preclusioni istruttorie maturate, sia con riguardo alle ragioni di rigetto delle domande proposte.

Per tale motivo, la Corte d’Appello ha condannato gli appellanti al pagamento, in solido tra loro, di una somma determinata equitativamente nella stessa misura liquidata a titolo di compensi professionali, diminuita del 50%, valorizzando congiuntamente i profili dell’abuso del processo, del valore della causa, della sua complessità e della sua durata, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 06 marzo 2026, n. 5111

Danni da cose in custodia – Responsabilità civile

Il titolare di una concessione demaniale marittima deve considerarsi custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'area in concessione e dei manufatti ivi installati e funzionali all'attività esercitata (nella specie, uno stabilimento balneare con struttura gonfiabile per "calcio saponato"), sin dal momento della consegna e fino alla cessazione della concessione stessa. Né rileva, ai fini dell'esclusione della sua responsabilità oggettiva, la circostanza che uno o più manufatti siano di proprietà o nella detenzione di un terzo (anche promissario acquirente dell'esercizio), ove il concessionario continui a svolgere atti gestori e ad adempiere agli oneri amministrativi funzionali alla prosecuzione dell'attività nell'area, permanendo così la sua signoria di fatto sul bene.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 4 marzo 2026, n. 4865

Danni da cose in custodia – Demanio e Patrimonio dello Stato e degli Enti Pubblici

Nelle controversie di risarcimento per danni causati da cose in custodia, l'onere della prova riguardante la natura privata o pubblica della strada ove si è verificato il sinistro e l'eventuale custodia da parte dell'ente locale spetta a chi agisce in giudizio. Pertanto, in caso di contestazione da parte del convenuto sulla natura demaniale della strada, è onere dell'attore fornire specifica e circostanziata prova che la strada sia inclusa nell'elenco delle strade comunali e destinata a uso pubblico.