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Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 24 marzo 2026, n. 7078

Vendite speciali di immobili – Contratto di deposito fiduciario - Liquidazione e valutazione del danno

Ove il contratto di deposito fiduciario sia stipulato anche a garanzia dell’interesse del depositante/fiduciante, nel caso di inadempimento da parte del fiduciario alle obbligazioni assunte il danno risarcibile al depositante si identifica, secondo i criteri individuati dall’art. 1223 c.c., nella effettiva diminuzione del patrimonio; diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che esso presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta, da determinare sulla base di un criterio di normale prevedibilità, secondo l’apprezzamento dell’uomo di normale diligenza.

Il fatto che il depositante/fiduciante possa richiedere al beneficiato - sua controparte nel rapporto negoziale al quale il deposito fiduciario accede - la restituzione dell’importo illegittimamente consegnatogli dal fiduciario non può limitare il diritto del depositante/fiduciante al risarcimento del danno nei confronti del fiduciario alla sola ipotesi in cui il primo dimostri l’impossibilità o l’estrema difficoltà di ripetere l’importo dal beneficiato; l’obbligo di risarcire il danno in capo al fiduciario, ove accertato, si aggiunge all’obbligo restitutorio in capo al beneficiato e, fermo il diritto del depositante/fiduciante ad ottenere una sola volta l’importo complessivamente dovutogli, i rapporti tra le relative obbligazioni sono disciplinati dalle norme sulle obbligazioni solidali, ai sensi degli artt. 2055 e 1292 e ss. c.c..


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 23 marzo 2026, n. 6964

Vendita beni immobili – esecuzione forzata - Opposizione agli atti esecutivi

In tema di esecuzione forzata immobiliare, la rettifica del decreto di trasferimento, con cui il giudice dell'esecuzione esclude dall'aggiudicazione una porzione di bene risultata non pignorata e ne dispone la restituzione al debitore, non integra un'ipotesi di evizione ai sensi dell'art. 2921 c.c., mancando il presupposto tipico della norma, costituito dall'opposizione da parte di un terzo di un diritto reale (o di una domanda giudiziale trascritta) anteriore al pignoramento e sfociata in sentenza passata in giudicato. Ne consegue che l'aggiudicatario non può giovarsi dell'azione di ripetizione del prezzo prevista da detta disposizione.


Real EstateCass. civ., Sez. II, Sentenza, 18 marzo 2026, n. 6381

Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita immobiliare – Liquidazione e valutazione dei danni

Quando le parti di un preliminare di vendita immobiliare hanno convenuto che il pagamento del prezzo debba essere effettuato alla stipulazione del definitivo, il requisito dell'offerta di cui all'art. 2932, comma 2, c.c. deve ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, perché in essa necessariamente implicito, con la conseguenza che la sentenza produttrice degli effetti del contratto impone anche il pagamento del prezzo, quale condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia giudiziale.


Real EstateCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 9 marzo 2026, n. 5330

Pignoramento immobiliare - Durata del contratto di locazione stipulato dal Custode Giudiziario

Pignoramento immobiliare – Durata del contratto di locazione stipulato dal Custode Giudiziario In tema di espropriazione immobiliare, il contratto di locazione stipulato dal custode giudiziario ex art. 560 c.p.c. ha durata 'naturaliter' limitata al perdurare della procedura esecutiva e perde automaticamente efficacia con la sua estinzione, non potendo, quindi, spiegare effetti oltre tale momento, né vincolare il bene una volta cessata la custodia.