Risoluzione del contratto per inadempimento – Compravendita - Obbligazioni del venditore
La mancata consegna, totale o parziale, della cosa venduta integra inadempimento dell'autonoma obbligazione di cui agli artt. 1476, n. 1, e 1477, c.c., e non rientra nell'ambito delle garanzie per evizione o per oneri ex artt. 1483, 1484 e 1489 c.c.; ne consegue che tale inadempimento è disciplinato dalle norme generali sulle obbligazioni (artt. 1218 e 1453 c.c.), sicché il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, a prescindere dall'operatività delle garanzie speciali proprie della compravendita. Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a newsletter@sldm.it