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Obbligazioni e contrattiCassazione Civile Sez. II, 18 ottobre 2024, n. 27042

Inadempimento nel contratto d'opera professionale

Nel contratto d'opera intellettuale, in caso di domanda risarcitoria da parte del committente senza richiesta di risoluzione contrattuale per inadempimento, il professionista ha diritto al corrispettivo per la prestazione eseguita. La proporzionalità tra i vizi dell'opera e il risarcimento del danno richiede una valutazione equilibrata dell'intero contratto, garantendo al professionista il diritto al compenso per l'attività svolta anche in presenza di difetti non invalidanti l'utilità dell'opera. L'assenza di prova sull'entità dei danni non può escludere il diritto del professionista al compenso, se l'opera è stata comunque eseguita e ha prodotto un risultato per il committente.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile Sez. I, 11 ottobre 2024, n. 26591

Durata e rinnovazione dell'ipoteca iscritta nei registri immobiliari

L'ipoteca iscritta nei registri immobiliari ha effetto per venti anni dalla sua data e cessa se non è rinnovata prima della scadenza del ventennio, questo non rappresenta un termine di durata dell'iscrizione, che può essere rinnovata, ma un caso di inefficacia sopravveniente per cui l'ipoteca mantiene il suo valore fino alla sua cancellazione, che provoca la cessazione degli effetti connessi alla sua pubblicità.


Obbligazioni e contrattiTrib. Chieti, 10 ottobre 2024, Est. Cozzolino

Composizione negoziata della crisi: Misure cautelari – Divieto per le Banche di escussione delle garanzie pubbliche – Ammissibilità – Necessità di interlocuzione nei confronti degli istituti che hanno prestato le garanzie – Sussistenza

Nella composizione negoziata della crisi, tra le misure cautelari rientra, se funzionale allo scopo perseguito dal debitore e in mancanza di opposizioni del ceto creditorio, anche il divieto per le banche creditrici di escutere le garanzie prestate da M.C.C., da SACE S.p.A. e dal F.E.I. In tal caso anche questi ultimi, quali enti terzi rispetto ai creditori, devono essere sentiti nel relativo procedimento, essendo imposta un’interlocuzione dall’art. 19, comma 4, terzo periodo, CCII.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile Sez. III, 07 ottobre 2024, n.26127

Azione revocatoria - accordi tra coniugi aventi ad oggetto un trasferimento immobiliare

L'accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, anche nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, spiegando quest'ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo.


Obbligazioni e contrattiCorte Costituzionale, sentenza, 3 ottobre 2024, n. 160

Composizione negoziata della crisi: Misure cautelari – Divieto per le Banche di escussione delle garanzie pubbliche – Ammissibilità – Necessità di interlocuzione nei confronti degli istituti che hanno prestato le garanzie – Sussistenza

È costituzionalmente illegittimo l’art. 7, terzo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (e l’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del D.P.R. n. 380 del 2001), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.


Obbligazioni e contrattiTribunale di Santa Maria Capua Vetere, 2 ottobre 2024, Est. Bernardel

Composizione negoziata della Crisi d’Impresa - Misure cautelari; Requisiti: Fumus boni iuris e Periculum in mora

In tema di misure cautelari, il fumus boni iuris si può ragionevolmente basare sulla precondizione di squilibrio patrimoniale od economico finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, e nel giudizio di risanabilità secondo criteri di razionalità della situazione di crisi. Il periculum in mora è invece da intendersi quale rischio che la mancata concessione delle misure richieste possa pregiudicare l’andamento ed il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell’impresa, il cui presupposto va verificato sulla base delle trattative in corso (fattispecie in cui il Giudice ha ritenuto le trattative caratterizzate da concretezza e serietà, oltre che da buona fede).