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LavoroTribunale di Venezia, sentenza 24 febbraio 2026

Licenziamento senza contestazione: solo indennizzo nelle piccole imprese

Il licenziamento per giusta causa, in quanto di natura disciplinare, richiede sempre la preventiva contestazione dell’addebito al lavoratore; in mancanza, il recesso è privo di giustificazione. Nelle imprese sotto i 15 dipendenti, tale vizio comporta l’applicazione della sola tutela indennitaria, senza reintegrazione.


LavoroCassazione Penale, Sentenza, del 23 febbraio 2026, n. 7096

Sicurezza sul lavoro – cantieri con più imprese affidatarie – ruolo e responsabilità del Preposto

Nei cantieri dove operano più imprese affidatarie di lavori diversi (complementari o meno che essi siano), il Preposto ha una posizione di garanzia che riguarda i rischi di tutti quanti abbiano causa lavorativa di accesso al cantiere, senza riguardo alla esistenza o meno di uno specifico rapporto tra l'infortunato ed il singolo titolare della suddetta posizione. L'applicazione delle misure di prevenzione deve quindi estendersi a tutti coloro che si trovano nell'ambiente di lavoro ed in particolare a coloro che, nell'ambito dell'organizzazione di lavoro dell'impresa, siano inseriti nell'attività lavorativa che svolgono in collaborazione con i suoi dipendenti, con la conseguenza per cui, i correlati doveri di segnalazione si impongono nei confronti di tutti i lavoratori coinvolti nelle lavorazioni, ancorché non dipendenti della ditta di appartenenza del preposto tenuto alle predette segnalazioni.


LavoroCassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 23 febbraio 2026, n. 4077

Licenziamento orale – onere della prova

Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti e non è sufficiente che il dipendente provi di aver cessato di svolgere la propria attività.


LavoroCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 12 febbraio 2026, n. 3145

Eccezione di inadempimento – ambiente nocivo – onere della prova

In tema di inadempimento datoriale ex art. 2087 c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, l'assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell'integrità fisica o della personalità morale, deve essere provata dal datore di lavoro nella logica della responsabilità contrattuale, secondo l'art. 1218 c.c.; mentre il prestatore può limitarsi ad allegare la presenza nell'ambiente di lavoro del fattore di rischio potenziale e, qualora agisca per il risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite.