Decorrenza della prescrizione per la richiesta della rendita vitalizia riversibile INPS: distinzione tra datore di lavoro e lavoratore
Ai fini dell'esercizio della facoltà di chiedere all'Inps la costituzione della rendita vitalizia riversibile disciplinata dall'art. 13, comma 1, l. 12 agosto 1962, n. 1338 e ss. (per coprire i periodi non coperti da contributi in quanto questi sono stati omessi e sono oramai prescritti), il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dalla intervenuta prescrizione dei contributi (quindi decorsi 5 anni dalla scadenza del previsto versamento); invece, la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13, comma 1, della medesima legge (quindi dal decorso dei 10 anni dalla prescrizione dei contributi).