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LavoroCassazione ordinanza n. 35576 del 20.12.2023

L’inerzia del lavoratore non equivale alla rinuncia del diritto

La Cassazione afferma che l'inerzia o il ritardo del lavoratore nell’esercizio di un proprio diritto non sono sufficienti ai fini di un accertamento circa una volontà abdicativa del dipendente.

Affinché la volontà tacita di rinunziare ad un diritto risulti effettiva è necessario che il dipendente ponga in essere dei comportamenti concludenti, i quali rivelino una univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso.

In particolare, per la sentenza, dalla mera inerzia o dal ritardo nell'esercizio del diritto non se ne può dedurre la volontà del lavoratore di rinunciare, potendo essere frutto d'ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa. Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che il semplice ritardo nell'esercizio del diritto, sebbene imputabile al dipendente, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, nemmeno nel caso in cui la condotta possa indurre ragionevolmente il datore-debitore a ritenere che il diritto non sarà più esercitato.


LavoroCon l’ordinanza n. 35527 del 19.12.2023, la Cassazione afferma che la cessazione dell'attività, unica causale legittimante il recesso della lavoratrice nel primo anno di età del figlio, va interpretata in maniera rigorosa e può integrarsi solo in assenza di qualsivoglia continuazione dell’impresa.

Cassazione: licenziamento in maternità legittimo solo con cessazione definitiva dell’attività di impresa

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l’unico motivo che consente all’azienda di licenziare una lavoratrice madre prima del compimento di un anno di età del figlio è la cessazione dell’attività.

Secondo i Giudici di legittimità, il concetto di cessazione dell’attività che prevede una deroga al divieto di licenziamento deve essere considerato in senso sostanziale e non formale.

Per la sentenza, ciò significa che deve essere esclusa, dal perimetro operativo della cessazione di azienda come innanzi considerata, ogni possibilità che comporti, in qualche modo, la continuazione o la persistenza dell'impresa, a qualsiasi titolo essa avvenga.

Su tali presupposti, visto che nel caso di specie erano in corso attività conservative dell'impresa al momento dell’impugnato recesso, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal fallimento e conferma la nullità del licenziamento.


LavoroCon l’ordinanza n. 35516 del 19.12.2023, la Cassazione afferma che deve essere dichiarato illegittimo, per insussistenza del fatto, il licenziamento irrogato per una condotta che rientra, in realtà, in una prassi aziendale condivisa dai superiori.

Cassazione: niente licenziamento se la condotta addebitata è una prassi condivisa dai superiori

La lavoratrice, cassiera presso il punto vendita della società, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per aver creato una fittizia carta fedeltà (intestata ad una persona inesistente) ed averla utilizzata in più occasioni per acquisti effettuati da clienti in modo da ottenere un indebito accumulo di punti. La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo dimostrata l'esistenza in azienda della prassi di utilizzare la carta irregolare.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, nel caso di specie, non è ravvisabile il vantaggio della dipendente per interessi del tutto personali e a detrimento dell'interesse aziendale: elementi questi che rappresentavano componenti necessari dell'addebito.

In particolare, per la sentenza, la fattispecie contestata rientrava nell’ambito di una prassi aziendale diretta a favorire gli acquisti di clienti occasionali, che in mancanza vi avrebbero rinunciato.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, anche a fronte dell’avallo di detta condotta da parte dei superiori gerarchici della dipendente, non può ritenersi integrata la giusta causa di licenziamento.


LavoroCorte di Giustizia UE: sentenza emessa il 07 dicembre 2023, nella causa C-518/2022

Non vi è discriminazione basata sull’età se il fine da perseguire è la tutela del disabile e il suo diritto di scelta

Non è discriminatoria la procedura di assunzione che richieda una specifica età anagrafica per una risorsa da adibire alla assistenza personale di persona disabile, se tale requisito è richiesto dalla persona da assistere; la preferenza per una determinata fascia di età espressa dalla persona disabile beneficiaria di servizi di assistenza personale può promuovere il rispetto del diritto all’autodeterminazione di tale persona al momento della prestazione di tali servizi di assistenza personale, in quanto appare ragionevole aspettarsi che una persona appartenente alla stessa fascia di età della persona disabile si integri più facilmente nell’ambiente personale, sociale e universitario di quest’ultima.