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Diritto societarioCassazione Penale, Sezione 2, Sentenza, 26 giugno 2026, n. 23820

Persona giuridica – società – in genere – responsabilità da reato degli enti – fondamento – colpa di organizzazione

In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli.


Diritto societarioCassazione Civile, Sez. V, Ordinanza, 22 giugno 2026, n. 21201

Società di capitali – amministratori – compenso – deducibilità – espressa delibera assembleare di determinazione del compenso

La disciplina sul funzionamento delle società – dettata anche nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica, ha natura imperativa ed inderogabile – contiene una distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione del compenso. Una delibera assembleare risalente e recante compensi di importo inferiore non può legittimare la deducibilità di compensi successivamente erogati di entità maggiore, in mancanza di una nuova e specifica delibera modificativa; in tal caso viene meno il requisito della certezza e obiettiva determinabilità del costo richiesto dall'art. 109 TUIR per la sua deduzione.


Diritto societarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 18 giugno 2026, n. 20552

Società di persone – scioglimento del rapporto sociale per recesso di un socio

In tema di società di persone, qualora allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio per recesso segua, per mancata ricostituzione della pluralità nel termine di cui all'art. 2272, n. 4, c.c., lo scioglimento della società e l'apertura della liquidazione, il diritto del socio receduto alla liquidazione della quota, ove non ancora soddisfatto nel termine di cui all'art. 2289 c.c., rimane attratto nel procedimento di liquidazione della società e trova in esso la propria sede di soddisfazione, dovendosi applicare i criteri valutativi propri dello stato di liquidazione e non quelli del "going concern".