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Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 26 giugno 2025, n. 17237

Innovazioni e modificazioni – eventuale violazione al regolamento condominiale pattizio

In caso di deduzione che le modifiche apportate da una parte abbiano violato il regolamento condominiale pattizio, il giudice di appello deve esaminare specificamente tale profilo senza poterlo rigettare implicitamente. L'omessa pronuncia su alcuni motivi di appello costituisce vizio quando non viene deliberato su autonomi capi della domanda.


Diritto condominialeTribunale di Napoli, Sentenza 23 giugno 2025, n. 6290

Il general contractor (art. 204 d.lgs. n. 36 del 2023) non esautora l’assemblea condominiale

Sono nulle le deliberazioni di assemblea condominiale che avevano approvato l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio (“lavori trainanti”) favorito fiscalmente dal c.d. bonus facciate, rimettendo al general contractor (contraente generale, per gestire i rapporti con le imprese esecutrici e i tecnici abilitati) ed all’amministratore la determinazione dei lavori a farsi. Il Tribunale sottolinea che “l’assemblea prima di fare eseguire e valutare uno studio di fattibilità dei lavori aveva stabilito di approvare l’offerta del General contractor, con la quale si prevedeva la sottoscrizione di un contratto di appalto integrato relativo, oltre che alla progettazione dei lavori, altresì alla loro esecuzione, ottenendo i necessari provvedimenti abilitativi”, e dunque “aveva già assunto l’impegno ad eseguire i lavori senza tuttavia conoscerne il contenuto e la fattibilità ai fini dell’accesso ai benefici fiscali statali”. Il Tribunale ricorda, infatti, come occorra sempre l'autorizzazione dell'assemblea (o, comunque, l'approvazione mediante sua successiva ratifica), ai sensi dell'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., e con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 4, c.c., per l'approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 18 giugno 2025, n. 16435

Spese della comunione e del condominio – responsabilità per danni da cose in custodia (danni derivanti dalla precedente cattiva gestione delle parti comuni)

L'acquirente di una unità immobiliare condominiale non è gravato degli obblighi risarcitori derivanti da fatti dannosi verificatisi prima del suo acquisto. I danni derivanti dalla cattiva gestione delle parti comuni devono essere risarciti dal proprietario dell'unità immobiliare al momento del verificarsi dell'evento dannoso.