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Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza (data ud. 20 febbraio 2025) del 25 febbraio 2025, n. 4871

Assoggettamento di edificio di nuova costruzione alle norme sulle distanze del regolamento edilizio comunale invece che alle distanze (minori) previste per le ricostruzioni dal Piano di Recupero, che rinvia alla disciplina codicistica sulle distanze

È legittima l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui un edificio di nuova costruzione, realizzato con aumento di volume e altezza rispetto a preesistenti fabbricati distrutti, è soggetto alle norme sulle distanze del regolamento edilizio comunale anziché alle minori distanze previste per le ricostruzioni dal piano di recupero.

La Suprema Corte afferma, infatti, che “La conclusione a cui la Corte di Appello è giunta secondo cui l'edificio è una nuova costruzione e non è sussumile nella categoria della ricostruzione ai sensi dell'art. 9 bis del piano di ricostruzione ed è soggetto alla distanza di cui all'art. 15 del regolamento edilizio e non alla minore distanza di cui all'art. 873 c.c. è coerente con la nozione di ricostruzione di edificio e di ristrutturazione nella legislazione nazionale” e che “In tutti i casi, l'intervento di demolizione-ricostruzione, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione, deve essere realizzato, ai fini delle distanze, sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche quando questo sia legittimamente posto a una distanza da fabbricati e da confini inferiore a quelle attualmente previste" (Cass. n.12751 del 11/05/2023).”


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza (data udienza 30 gennaio 2025) del 19 febbraio 2025, n. 4340

Assemblea dei condomini e facoltà di deliberare stipula di polizza assicurativa di tutela legale condominiale

L'assemblea condominiale ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa di tutela legale come spesa inerente la gestione comune dell'edificio, ai sensi dell'art. 1135 c.c.. Tale deliberazione non viola il diritto dei condomini dissenzienti, anche se comporta un onere per tutti i condomini, dal momento che la polizza assicurativa ha una funzione generale di tutela del Condominio, non riferendosi a una specifica lite.

La Corte di Cassazione afferma che: “l'assemblea condominiale ha il potere di stipulare una polizza per la tutela legale nell'ambito della propria discrezionalità gestionale. Inoltre, si è chiarito che l'articolo 1132 del codice civile non può essere invocato per invalidare la stipula della polizza, poiché questa non impone ai condomini dissenzienti di contribuire alle spese processuali di una controversia specifica, ma ha una finalità più generale di tutela del condominio. Questa Corte ha sottolineato che le spese per la stipula della polizza devono essere ripartite tra tutti i condomini in base ai criteri stabiliti dall'articolo 1123 c.c., trattandosi di una spesa relativa alla gestione comune dell'edificio (cfr., per tutte, Cass. n. 23254/2021 e Cass. n.11891/2024).”


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza (data udienza 30 gennaio 2025) del 19 febbraio 2025, n. 4301

Legittimazione passiva per impugnazione delibere assembleari condominiali - Spese della comunione e del condominio – Spese relative a manutenzione straordinaria (parapetti dei balconi)

In materia condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., solo i condomini assenti, dissenzienti o astenuti sono legittimati ad impugnare le delibere assembleari annullabili. I condomini presenti che hanno votato a favore della delibera non possono impugnarla successivamente (v. Cass. Civ. n. 5611/2019).

La Suprema Corte afferma, infatti, come: “In primo luogo, si deve osservare che la legittimazione in tema di impugnazione di delibere assembleari condominiali spetta […] dal lato passivo, al Condominio in persona dell'amministratore, senza necessità di specifica autorizzazione assembleare (cfr., tra le molte, Cass. n. 7095/2017 e Cass. n. 23550/2020).”, nonché come: “Quanto al merito, la Corte di appello ha ritenuto correttamente che la delibera impugnata si era limitata a ripartire concretamente le spese per un singolo intervento senza modificare i criteri generali di riparto, mantenendosi nell'ambito delle attribuzioni dell'assemblea, risultando quindi meramente annullabile e, in quanto tale, soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., rimasto pacificamente inosservato (sul punto si rinvia a Cass. SU 9839/2021, e a successive pronunce conformi […].”.