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Diritto condominialeCassazione Civile Sez. II, sentenza 23 maggio 2024, n. 14377

I limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni chiare

La Suprema Corte ha recentemente avuto modo di precisare che il regolamento contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle singole unità immobiliari in esclusiva proprietà, sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare.

La compressione di facoltà normalmente inerenti alle proprietà esclusive deve però risultare da espressioni che rilevino, senza ombra di dubbio, il chiaro intento di tali divieti e limiti, senza che vi possano essere incertezze.

Quindi, non vi possono essere interpretazioni di carattere estintivo nell’individuazione della clausola del regolamento condominiale contrattuale che impone divieti o limiti al godimento delle singole unità immobiliari.


Diritto condominialeCorte di Appello di Napoli, Sezione seconda civile, 6 maggio 2024 n. 1959

La convocazione assembleare deve essere non solo trasmessa, ma anche ricevuta nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea

La Corte di Appello partenopea ha reso recentemente una interessante decisione in merito ai termini per la convocazione dell'assemblea condominiale.

In particolare, la Corte ha precisato che l'avviso di convocazione dell'assemblea è un atto unilaterale recettizio avente natura privata svincolato dalla applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari.

E dunque la convocazione deve essere non solo trasmessa, ma pure ricevuta dal condomino nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, oppure nel termine indicato nel regolamento di condominio.

Il ritardo nella ricezione dell'avviso inficia la delibera assembleare, come previsto dall'art. 66 delle disp. att. c.c.. In sostanza, a tale termine, diversamente da quanto invece ritenuto dal Tribunale di Napoli Nord, non è applicabile il principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e il destinatario, principio applicabile agli atti processuali, ma non a quelli sostanziali.