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Diritto civileCassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza, 18 agosto 2026, n. 24699

Spese del consulente di parte rimborsabili anche senza prova del pagamento

Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno stabilito che le spese per il consulente tecnico di parte rientrano tra le spese processuali ex art. 91 c.p.c. e devono essere liquidate d'ufficio dal Giudice, come quelle del difensore, senza che la Parte debba provare l'avvenuto pagamento della parcella.

Il conferimento dell'incarico fa infatti presumere l'assunzione dell'obbligazione di pagamento in favore del professionista incaricato. La parte soccombente può superare questa presunzione solo dimostrando che la prestazione è stata gratuita o che il debito è stato altrimenti estinto.

Viene così confermato il più recente orientamento (Cass. n. 4600/2026) e superato quello più risalente che richiedeva la prova dell'esborso effettivo (Cass. n. 21402/2022).