L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letto alla luce del principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che nel contesto dell'annullamento integrale di un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un consumatore e un istituto bancario, sulla base del rilievo che tale contratto contiene una clausola abusiva senza la quale lo stesso contratto non può sussistere, esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale la presentazione, da parte di tale consumatore, di una dichiarazione di compensazione del suo credito con quello di detto istituto bancario comporta la rinuncia implicita all'eccezione di prescrizione relativa al credito fatto valere dallo stesso istituto.