Per il particolare tipo di contratto, gli obblighi informativi gravanti sull' intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 58 del 1998 sono finalizzati a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devono essere adempiuti esclusivamente in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa (v. Cass., n. 10112/2018; Cass., n.17949/2020).
La Corte di Cassazione ricorda, poi, come “la sentenza della Corte qui impugnata è conforme alla sentenza di primo grado (pur dichiarandolo esplicitamente), sicché trova applicazione l'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. (qui applicabile ratione temporis - pur essendo stato abrogato dall'art. 3, comma 26, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 4, D.Lgs. cit., trattandosi di ricorso per cassazione proposto in data anteriore al 28 febbraio 2023), a mente del quale in caso di "doppia conforme" non è ammesso il ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Sarebbe stato, dunque, onere - non assolto - della ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. U., n. 8053/2014; Cass., n. 5528/2014; Cass., n. 26774/2016; Cass., n.2630/2024; e successive conformi). A tale onere dimostrativo, invece, la ricorrente si è completamente sottratta (Cass., n. 5947/2023; Cass., n. 26934/2023; Cass., n.31028/2024; Cass., 30413/2024)”.