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Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 26 novembre 2025, n. 30995

Circolazione stradale – Sinistro – Presunzione ex art. 2054 comma 2 c.p.c

La Suprema Corte conferma il principio di diritto per cui, "in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile" (v. Cass., n. 8311/2023).


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 13 novembre 2025, n. 29977

Circolazione stradale, Responsabilità civile – valutazione delle prove da parte del giudice

In tema di responsabilità da circolazione di veicoli, il giudice di merito, nel valutare le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio, non viola le norme in tema di confessione (art. 2733, comma terzo, cod. civ.) se esercita correttamente il proprio potere di apprezzamento critico e non attribuisce efficacia di prova piena agli elementi probatori liberamente valutabili.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 4 novembre 2025, n. 29113

Risarcimento danni da circolazione stradale – Assicurazione della responsabilità civile – Cessione del credito - Nullità

L'ordine di integrazione del contraddittorio impartito dalla Suprema Corte di Cassazione nei confronti di un litisconsorte necessario deve essere ottemperato entro il termine perentorio stabilito. La mancata ottemperanza comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c. La Suprema Corte enuncia il principio di diritto secondo cui il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali conseguenti a sinistro stradale è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall’art. 149 d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato dal soggetto danneggiato, e ciò per un più rapido ed agevole soddisfacimento del credito (quindi non soltanto della azione ex art. 144 del D.Lgs. n. 209 del 2005 verso l'assicuratore del soggetto responsabile).