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Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 22 settembre 2023, n. 27137

Ostacolo proveniente da un'area esterna alla sede stradale non esclude di per sé la responsabilità dell'ente custode

La circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo proveniente da un'area esterna (caduta in un fossato-intercapedine nei pressi della chiesa), alla sede stradale non bastava di per sé ad escludere la responsabilità per custodia, ex art. 2051 c.c., dell'amministrazione comunale, salvo che questa non avesse provato il caso fortuito.

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.