Mancata consegna di un’autovettura acquistata nuova da parte della concessionaria convenuta, giustificazione fornita riferita alla “crisi dei semiconduttori”
Il Tribunale osserva, preliminarmente, che, alla luce del dettato normativo di cui all’articolo 1218 c.c., e in forza del criterio generale di ripartizione dell’onere della prova codificato dall’articolo 2697 c.c., in tema di rapporti negoziali il creditore deve provare l’inadempimento, mentre grava sul debitore la dimostrazione che esso sia dovuto a causa a lui non imputabile. Il debitore, infatti, non può limitarsi alla mera allegazione di circostanze generiche, o a fenomeni di ordine macroeconomico, dovendo fornire la prova puntuale e circostanziata dell’impedimento specifico, della sua oggettività e della sua inevitabilità, oltre che della diligenza impiegata per fronteggiarlo.
Nel caso di specie, il Tribunale afferma l’imputabilità alla società concessionaria convenuta dell’inadempimento all’obbligo di consegna, connotato in termini di estrema rilevanza nel contemperamento degli interessi dei paciscenti e nell’equilibrio contrattuale, con conseguente risoluzione ex articolo 1453 c.c. e obbligo di restituzione del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria (articolo 1385 c.c.).”