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Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 30 giugno 2025, n. 17532

Interpretazione contratto – ricostruzione della volontà contrattuale

Nella ricostruzione della volontà contrattuale delle parti, il giudice di merito deve tenere conto del testo complessivo degli atti, compresi gli allegati quali le planimetrie. La coerenza tra i dati risultanti da un contratto avente ad oggetto beni immobili e la richiamata planimetria costituisce questione di fatto, la cui soluzione è sindacabile in sede di legittimità sotto i profili del rispetto dei criteri legali di interpretazione e del difetto di motivazione.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 25 giugno 2025, n. 17033

Quietanza liberatoria “a saldo” rilasciata dal creditore – valenza ed interpretazione della stessa

La quietanza liberatoria rilasciata "a saldo" non implica automaticamente la rinuncia a ulteriori pretese del creditore: essa costituisce, di regola, una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che la stessa non contenga elementi chiari ed inequivocabili di una volontà abdicativa o transattiva.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 25 giugno 2025, n. 17149

Collegamento negoziale ed interpretazione della volontà delle parti – requisiti per censura in sede di legittimità

In tema di collegamento negoziale, l'accertamento della volontà delle parti relativa al contenuto del negozio contrattuale costituisce una indagine di fatto, affidata al giudice di merito. Tale accertamento è censurabile in sede di legittimità solo in presenza di motivazione inadeguata ovvero di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c..


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 21 giugno 2025, n. 16630

Giudizio e di opposizione allo stato passivo – eccezioni sull’indeterminatezza e nullità delle pattuizioni degli interessi

Qualora, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, siano state sollevate eccezioni riguardanti la indeterminatezza e nullità delle pattuizioni degli interessi per violazione degli artt. 1284, 1325, 1346 e 1418 c.c., il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi su tali eccezioni. La mancata pronuncia comporta la cassazione del decreto impugnato.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 13 giugno 2025, n. 15828

Risoluzione del contratto per inadempimento – modalità di proposizione della relativa domanda in giudizio

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento può essere proposta in via riconvenzionale anche se originariamente la parte aveva chiesto l'esecuzione specifica del contratto, in conformità con quanto previsto dall'art. 1453, comma 2, c.c.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 12 giugno 2025, n. 15684

Conto corrente bancaria con apertura di credito – requisiti per criterio di imputazione del pagamento degli interessi ex art. 1194 comma 2 c.p.c

Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, cod. civ., trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un'imputazione ad interessi ex art. 1194, comma 2, cod. civ., non essendo questi immediatamente esigibili, ove l'annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 6 giugno 2025, n. 15105

Rapporto di conto corrente bancario – Distribuzione dell’onere della prova – valutazione delle prove

La richiesta del tribunale alla parte attrice di fornire la prova positiva dei fatti costitutivi della propria pretesa, includendo la produzione dell'originale del titolo contraffatto quando questo non è nella sua disponibilità, rappresenta un rovesciamento degli oneri probatori contrari ai principi di distribuzione dell'onere della prova. In questi casi, l'onere di provare il corretto adempimento ricade sul debitore convenuto, in questo caso la banca negoziatrice, che deve dimostrare di aver operato con la diligenza richiesta e fornire elementi per verificare la sussistenza o meno della contraffazione e la sua rilevabilità.