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Diritto bancarioTribunale di Napoli, 30 dicembre 2023 – G.E. Dott. Giuseppe Fiengo

Clausole abusive in favore del consumatore – vendita bene pignorato

Con ordinanza del 30 dicembre 2023 il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, Dott. Giuseppe Fiengo, si è pronunciato in ordine alla possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di rilevare eventuali clausole abusive pattuite con il consumatore, anche in sede di distribuzione, ovvero dopo la vendita del bene pignorato. Ciò, sul presupposto del mancato, esplicito esame dell’abusività delle medesime clausole in sede monitoria e sulle modalità di informazione del consumatore (non costituito), quanto alla possibilità di avvalersi del rimedio dell’opposizione ai sensi dell’art. 650 C.p.c. Riprendendo i principi indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023, l’ordinanza in oggetto ritiene sussistente, anche nel caso in cui sia già avvenuto il trasferimento del bene pignorato, il potere-dovere del giudice di rilevare la possibile abusività delle clausole contenute nel contratto, in forza del quale è stato emesso il titolo azionato in sede esecutiva da parte del procedente. Il consumatore, pertanto, deve essere invitato a proporre l’opposizione tardiva mediante un atto da notificare ai sensi degli artt. 138 e ss. C.c. ed introduce alcune ragioni alla base di tale decisione che rimandiamo all’esame integrale della sentenza.

Non basta a coinvolgere il consumatore un semplice atto da comunicare in cancelleria, poiché tale modalità di comunicazione è ritenuta incompatibile con la ragionevole possibilità, per l’esecutato – consumatore, di proporre l’opposizione ex art. 650 C.p.c.

Vengono fornite specifiche indicazioni al consumatore, ovvero le uniche che, in base all’ordinanza in oggetto, possano consentire allo stesso di valutare in modo consapevole ed effettivo se avvalersi o meno del rimedio di cui all’art. 650 C.p.c. (come rimodulato dalle Sezioni Unite), ovvero:

  • le specifiche clausole del contratto che si ritengono abusive, e che hanno incidenza sull’accoglimento integrale o parziale della domanda del creditore;
  • le possibili conseguenze derivanti dall’eventuale accertamento della concreta abusività delle clausole.

Diritto bancarioCorte di Cassazione, Sez. II sentenza n. 36026 del 27 dicembre 2023

Nullità di un contratto di finanziamento - Clausole di  indicizzazione, per indeterminatezza della clausola sul tasso d’interesse applicato

Per la Corte, qualora un tasso d’interesse variabile non venga espresso nel contratto in modo univocamente chiaro, si determina, per l’effetto, la nullità della pattuizione sul tasso di interesse ultra-legale, in quanto contrastante con il  principio della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.


Diritto bancarioCorte di Giustizia UE, 14.12.2023 nella causa C – 28/22

Consumatore – contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo - ripetizione controprestazioni

La Corte di Giustizia UE ha fornito importanti precisazioni in ordine alla possibilità del professionista (banca) di condizionare la ripetizione delle prestazioni del consumatore, ricevute in esecuzione del contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo, alla ripetizione delle controprestazioni ricevute dal consumatore.

Quanto al diritto di ritenzione del professionista, secondo la Corte, gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13 non consentono l’applicabilità di un diritto di ritenzione delle prestazioni ricevute dal consumatore, a garanzia della ripetizione, in favore del professionista, delle prestazioni del consumatore stesso, se l’effetto di tale ritenzione comporta la perdita del diritto di percepire interessi di mora da parte del consumatore.

Pertanto, qualora un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista sia dichiarato nullo in conseguenza dell’abusività delle clausole abusive ivi contenute, il professionista che subordini la restituzione delle prestazioni che ha ricevuto dal consumatore al pagamento delle prestazioni in suo favore, sarà in ogni caso tenuto a versare al consumatore anche gli interessi di mora, decorrenti dall’invito di quest’ultimo alla restituzione delle prestazioni già pagate in esecuzione del contratto nullo.

La Corte, inoltre, ha affermato che gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13/CEE non consentono un’interpretazione del diritto nazionale per cui, in seguito all’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore, per abusività di alcune clausole ivi contenute, il termine di decorrenza della prescrizione dei crediti del professionista e del consumatore siano asimmetrici.

Infatti, se per il consumatore tale termine inizia a decorrere prima della data in cui un giudice constati l’inopponibilità definitiva di tale contratto, mentre per il professionista decorre prima di tale accertamento, si produce un’asimmetria tale da compromettere la tutela di detto consumatore garantita dalla direttiva 93/13.

Rileva la Corte che tale asimmetria potrebbe indurre il professionista, a seguito di un reclamo stragiudiziale del consumatore, a rimanere inattivo o a protrarre la fase stragiudiziale prolungando le trattative, affinché scada il termine di prescrizione dei crediti del consumatore.

In tal caso, infatti, il termine previsto per i propri crediti, inizierebbe a decorrere solo dalla data in cui l’inopponibilità definitiva del contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi fosse accertata da un giudice.

Da ultimo, quanto alla verifica del professionista della conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive, la Corte ha affermato che gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13 non ostano a un’interpretazione del diritto nazionale per cui non spetta al professionista che abbia stipulato un contratto di mutuo ipotecario con un consumatore verificare se quest’ultimo sia a conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto.

Inoltre, non è richiesto neppure che il professionista verifichi che il consumatore sia a conoscenza dell’impossibilità che il contratto resti vincolante qualora tali clausole fossero eliminate.

Infatti, sebbene spetti agli istituti di credito organizzare le loro attività in modo conforme alla direttiva 93/13, questi ultimi non sono tenuti a verificare se un consumatore con il quale abbiano concluso un contratto di mutuo ipotecario fosse o meno a conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto.