Sequestro preventivo di crediti d’imposta da Superbonus cessione a terzi
Il sequestro preventivo, di cui all’art. 321, c. 1 C.p.p., richiede soltanto la prova di un legame pertinenziale tra la res ed il reato, ossia un collegamento che comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato è stato commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa.
Per la Cassazione non rileva infatti l’assenza di responsabilità del terzo cessionario nell’ipotesi delittuosa contestata, occorrendo soltanto verificare se la libera disponibilità del credito sia idonea a costituire un pericolo, ai sensi dell’art. 321, c.1, C.p.p. ovvero quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato (il credito d’imposta nel caso di specie) possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.