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Diritto bancarioFallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Rimesse in conto corrente bancario - Revocabilità - Esclusione - Condizioni - Natura non solutoria.

Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023 (Rv. 669130 - 02)

In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario affluite su un conto scoperto, per potersene escludere la dichiarazione di inefficacia, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il "solvens" e l'"accipiens", che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di pagamenti o prelievi mirati in favore di terzi o del cliente stesso, in modo tale da poter negare che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego; la prova dell'esistenza dei predetti accordi, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volontà, ove non derivi da un atto scritto, può anche essere desunta da "facta concludentia", purché la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale.


Diritto bancarioCassazione Civile, 6 settembre 2023, n. 25977, Pres. Di Virgilio, Rel. Giannaccari (ordinanza)

Finanziamento – consumatore - rimborso costi per estinzione anticipata

La Corte ha cassato con rinvio la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in sede di appello perché non si è uniformato ai principi di diritto, costantemente affermati dalla giurisprudenza interna ed eurounitaria, negando a Tizo che aveva estinto anticipatamente il finanziamento, il diritto alla riduzione del costo complessivo del credito per l’assenza della norma attuativa del CICR che specificasse le modalità di esercizio del diritto.

Il magistrato che si occuperà del rinvio dovrà applicare i seguenti principi di diritto:

“L’art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all’autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.

“E’ nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs 206/2005”.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. Unite, 6 settembre 2023, Prima Presidente M. Cassano

Finanziamenti – ammortamento alla francese – tasso effettivo differente – indeterminatezza condizioni pattuite

La Prima Presidente della Cassazione ha rinviato alle Sezioni Unite la pronuncia sulla validità dell’ammortamento alla francese privo di indicazione del regime di capitalizzazione adottato e sull’applicazione al finanziamento di un tasso effettivo differente e maggiore rispetto al TAN pattuito; e nel caso affermativo quali conseguenze ne derivino. Quanto precede anche sotto il profilo dell’indeterminatezza delle condizioni pattuite


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. II, 6 settembre 2023, n. 25977

La Corte di Cassazione, con una nuova pronuncia in tema di diritto dei consumatori, ha stabilito i seguenti principi di diritto

  • L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
  • È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33.

La pronuncia è di grande interesse anche in relazione alla precisa disamina operata dalla Corte di Cassazione in merito alla normativa interna ed Eurounitaria relativa al credito al consumo.

La sentenza, di grande attualità, si innesta nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione anche con la recente sentenza emessa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 9476 del 06.04.2023 di cui Vi abbiamo dato conto nel numero 0 della nostra newsletter.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. III, 01/09/2023, n.25567

Tardiva annotazione da parte del Comune dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale- esclusa la responsabilità del notaio

In tema di costituzione del fondo patrimoniale, al notaio incombe, entro trenta giorni, di richiedere l'annotazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale ma non spetta anche il compito di controllare che il Comune dia seguito tempestivamente alla richiesta. L'obbligazione del notaio, che è obbligazione di mezzi, in questo ambito, non potendo egli rispondere delle negligenze altrui, diverrebbe una obbligazione di risultato peraltro difficile da adempiere, posto che al notaio sarebbe richiesto di imporre alla pubblica amministrazione un atto del suo ufficio (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano riconosciuto la responsabilità del notaio per la mancata esecuzione, da parte del Comune, dell'annotazione di un atto di costituzione di fondo patrimoniale; a causa del ritardo dell'annotazione, due coniugi non avevano potuto opporre la destinazione di un immobile nel fondo patrimoniale e quindi il bene era stato oggetto di espropriazione nell'ambito di un'azione promossa dall'Erario nei confronti di uno dei due coniugi).