Circolazione stradale – danno non patrimoniale
In materia di danno non patrimoniale da sinistro stradale con lesioni micropermanenti, il danno biologico deve essere liquidato secondo i criteri di cui all’art. 139 cod. ass. e può essere incrementato, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sino al 20% in presenza di conseguenze dinamico–relazionali specifiche, documentate e obiettivamente accertate (nella specie: compromissione definitiva dell’attività sportiva agonistica di canoa polo), ferma la distinta risarcibilità del danno morale ove adeguatamente allegato e provato, senza dar luogo a duplicazioni.