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Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 30 settembre 2025, n. 26415

Procedimento di apertura della Liquidazione Giudiziale – verifiche preliminari da parte del Giudice

In sede di procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, il Tribunale deve verificare sommariamente e in via incidentale l'esistenza di un credito di cui sia titolare il ricorrente, senza richiedere un definitivo e giudiziale accertamento del credito o l'esecutività del titolo. Il giudice può accertare in via indiziaria il trasferimento del credito attraverso notificazioni delle singole cessioni dei crediti.


Diritto fallimentareTribunale di Roma, 23 settembre 2025, Est. Miccio

Composizione negoziata della crisi - Misure cautelari - Richiesta di ordine nei confronti dell'INPS di rilascio del DURC - Fumus boni iuris

Le misure cautelari nella composizione negoziata, compresa la richiesta di rilascio del DURC, hanno quale necessario presupposto il fumus boni iuris del diritto a tutela del quale vengono richieste, con la conseguenza che non possono avere quale effetto la disapplicazione di norme di legge anche qualora tale disapplicazione appaia funzionale al buon esito delle trattative. Per il Tribunale, quindi, è “onere della società che acceda e alla composizione negoziata, laddove abbia interesse ad ottenere il DURC, di porsi nella condizione di non avere debiti ostativi al suo rilascio ovvero di raggiungere rapidamente, anche attraverso meccanismi di rateazione, una soluzione negoziata che renda possibile il rilascio del documento”. Il Tribunale chiarisce, poi, come la composizione negoziata, diversamente da altre procedure concorsuali, non prevede alcun divieto di pagamento di crediti anteriori (e dunque non è applicabile l’art. 3, comma 2, lett. b) del DM 30.01.2015 secondo il quale la regolarità contributiva sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative).


Diritto di famigliaCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 17 settembre 2025, n. 25495

Scioglimento di unione civile – requisiti per riconoscimento assegno divorzile

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, presenta un riepilogo dei principi alla base del riconoscimento dell’assegno nel matrimonio, che considera valevoli anche nelle unioni civili, vista l’applicazione del comma 6 art. 5 delle Legge sul divorzio (Legge 01 dicembre 1970 n. 898), precisando come la funzione assistenziale dell'assegno si identifica nell’inadeguatezza dei mezzi sufficienti a una vita autonoma e dignitosa e nell’impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo. La funzione compensativa, invece, ricorre se lo squilibrio economico dipende dalle scelte connesse alla conduzione della vita comune e dal sacrificio di una delle parti nel fornire un apprezzabile contributo alla famiglia e alla formazione del patrimonio comune.

La Suprema Corte afferma come “Nell'ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo- compensativa” e come “Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell'avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l'assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell'altra parte”.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 16 settembre 2025, n. 25446

Approvazione rendiconto condominiale – documenti necessari e requisiti

Per l'approvazione valida di un rendiconto condominiale, non serve un bilancio formale come quello delle società; è sufficiente una contabilità chiara che permetta ai condòmini di capire le entrate, le spese e le relative quote. L'obiettivo è fornire trasparenza, rispettando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, garantendo che la documentazione giustificativa sia comprensibile e permetta il controllo delle operazioni dell'amministratore.


Real EstateTribunale di Vicenza, 13 settembre 2025, Est. Limitone

Trust - registro delle Imprese: iscrizione di una sentenza da parte del Conservatore

Il Conservatore del registro delle imprese, quando iscrive una sentenza, non deve compiere un’attività interpretativa della medesima, ricavandone alcunché, ma deve solo dare conto di ciò che è scritto nel dispositivo, senza alcuna possibilità di intervenire in sede interpretativa sul medesimo, né deducendone alcuna conseguenza di legge, e neppure debba dirimere questioni inerenti la “corretta catena di trasferimenti”, che vanno risolte in sede giudiziaria, essendo il Registro delle Imprese solo il prisma in cui leggere ciò che avviene nell’impresa e non il luogo di risoluzione delle controversie che riguardano la stessa.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 12 settembre 2025, n. 25062

Contratto preliminare di vendita immobile di pregio storico ristrutturato dal promittente venditore

L'inadempimento della parte venditrice che non pone la parte acquirente nelle condizioni di effettuare una verifica finale sull'effettiva consistenza dell'immobile legittima l'acquirente a sospendere l'effettuazione della propria prestazione senza che tale comportamento possa essere considerato contrario alla buona fede ex art. 1460 c.c.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 12 settembre 2025, n. 25126

Presupposti per risarcimento del danno da parte del danneggiato

In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvo diversa previsione legislativa espressamente disciplinata. In caso di fallimento del danneggiante, l'indennizzo assicurativo deve essere corrisposto direttamente al fallimento, e il danneggiato può far valere il proprio credito nei confronti del passivo fallimentare con il privilegio speciale di cui all'art. 2767 c.c. o all'art. 2751-bis, n. 1, c.c.


Diritto di famigliaCassazione Civile, Sez. III, sentenza 12 settembre 2025, n. 25121.

Assicurazione sulla vita

La Cassazione ha ribadito che l’assicurazione sulla vita è un contratto inter vivos con effetti post mortem, in cui il diritto del beneficiario nasce direttamente dal contratto e non dall’eredità

Se il beneficiario è indicato genericamente come “erede testamentario” (senza nomi perché il testamento non esiste ancora), la sua identificazione avviene al momento della morte dello stipulante, in base alle disposizioni testamentarie successivamente redatte.

L’art. 1920, comma 2, c.c. consente infatti la designazione generica del beneficiario, fondata sul principio del favor tertii, permettendo l’individuazione “per relationem”. Questo vale per casi come il “futuro coniuge”, il “concepturus” o, appunto, gli eredi testamentari.

La designazione può quindi avvenire anche in incertam personam, rinviando l’identificazione concreta al verificarsi dell’evento assicurato, senza che ciò comprometta la validità del contratto. Infatti, la designazione del beneficiario non è elemento essenziale del contratto di assicurazione sulla vita.

Inoltre, una successiva attribuzione testamentaria in favore di una persona determinata equivale a designazione ai sensi dell’art. 1920, comma 2, c.c. Questo non trasforma l’attribuzione in una successione ereditaria, perché il diritto del beneficiario nasce comunque dal contratto di assicurazione, che rimane un contratto a favore di terzi, con la peculiarità che la designazione può avvenire anche dopo la stipulazione, mediante dichiarazione o testamento.


Diritto fallimentareTribunale di Milano, 5 settembre 2025, Est. De Simone

Procedimento unitario – Concessione di misure cautelari – Progetto di piano

Nell’accesso con riserva al procedimento unitario, la concessione di misure cautelari non può prescindere da una seppur minima disclosure circa i contenuti del progetto di regolazione della crisi, ai fini della dimostrazione della sussistenza del fumus boni iuris. Il debitore, depositando il ricorso con contestuale domanda cautelare, deve depositare un progetto – anche embrionale – di piano, in modo tale da consentire al Tribunale e al Commissario Giudiziale di apprezzarne, almeno in via sommaria, la coerenza, la plausibilità e la concreta prospettiva di risanamento.

Il Tribunale sul punto rammenta come la discovery minima richiesta non equivale alla presentazione di un piano definitivo, ma esige la produzione di un progetto sufficientemente articolato da fungere da base di giudizio preliminare sulla serietà e sulla praticabilità del percorso di regolazione della crisi.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 4 settembre 2025, n. 24567

Responsabilità contrattuale dell’appaltatore - eccezione di inadempimento

L'appaltatore ha l’obbligo di controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente. Ove le istruzioni del committente siano palesemente errate, l’appaltatore può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; cosicché, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. In tema di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è sufficiente che la volontà di sollevarla sia desumibile dalle difese della parte in modo non equivoco.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 3 settembre 2025, n. 24465

Nullità del contratto di permuta per impossibilità dell'oggetto (artt. 1346 e 1418 c.c.) - Rapporto tra contratto preliminare e definitivo

Non sussiste nullità del contratto di permuta per impossibilità dell'oggetto quando la prestazione dedotta, pur diventando più complessa e onerosa per circostanze sopravvenute, non è assolutamente e originariamente irrealizzabile. Tale invalidità non può essere invocata se il problema attiene alla fase esecutiva del rapporto e deriva da una difficoltà prevedibile e gestibile mediante l'esecuzione tempestiva di obblighi contrattuali. Ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 2 settembre 2025, n. 24404

Equa riparazione per irragionevole durata del processo ex art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 anche per le persone giuridiche - requisiti

In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri.