Vai al contenuto principale
Real EstateCassazione Civile, Sez. Unite, Ordinanza, 30 giugno 2026, n. 22465

Mediatore immobiliare – domanda per pagamento provvigioni verso soggetti domiciliati in U.E.

In tema di domanda del mediatore immobiliare per il pagamento della provvigione, proposta nei confronti di venditore e acquirente domiciliati in altro Stato membro UE, la giurisdizione del giudice italiano non può essere fondata sulla competenza speciale in materia contrattuale ex art. 7, n. 1, Reg. (UE) n. 1215/2012, ove ricorrano i presupposti della disciplina speciale dettata per i contratti conclusi dai consumatori (artt. 17 e 18 dello stesso Regolamento).


Diritto UECorte di Giustizia U.E., Sez. I, 21 maggio 2026, C-684/24 e C-685/24 – Pres. Biltgen, Rel. Kumin

Obblighi di informazione e di accesso al registro dei titolari effettivi di taluni mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano

La Corte di giustizia U.E. con la suddetta pronuncia enuncia i seguenti principi di diritto: L’articolo 31 della Direttiva 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), come modificata dalla direttiva 2018/843 (V direttiva antiriciclaggio), deve essere interpretato nel senso che: non osta a una normativa nazionale in forza della quale i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano sono considerati come rientranti nella nozione di «altri tipi di istituti giuridici», ai sensi di tale disposizione; non osta a una normativa nazionale che consente l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora tali soggetti privati abbiano evidenze della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale, richiedendo, altresì, tale normativa nazionale che l’interesse giuridico sia diretto, concreto ed attuale e che, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non debba coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata; non osta a una normativa nazionale che conferisce a un organo amministrativo non giurisdizionale il potere di concedere una deroga all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine, ai sensi di tale articolo 31, paragrafo 7 bis. Per contro, tale disposizione osta a una siffatta normativa nazionale nella misura in cui essa non prevede che il titolare effettivo interessato possa beneficiare di una tutela giuridica provvisoria qualora una siffatta deroga non sia concessa.


Diritto UECorte giustizia Unione Europea, Sez. IX, Sentenza, 19 marzo 2026, n. 679

Tutela del consumatore – clausole abusive contratti di mutuo

In tema di clausole abusive nei contratti di mutuo con i consumatori, l'art. 1, par. 1, e l'art. 7, par. 1, dir. 93/13/CEE, letti alla luce del principio di effettività e dell'art. 47 CDFUE, ostano a un'interpretazione del diritto nazionale secondo cui, ove il contratto non possa sussistere senza una clausola abusiva incidente sull'oggetto principale (nella specie, clausola di trasferimento integrale del rischio di cambio sul consumatore), il consumatore possa far valere in giudizio le conseguenze giuridiche della dichiarazione di nullità solo entro un termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla stipula del contratto, qualora a tale data egli non fosse, né potesse ragionevolmente essere, a conoscenza del carattere abusivo della clausola e, dunque, non fosse in grado di esercitare utilmente i diritti conferiti dalla direttiva 93/13.