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Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 02 dicembre 2024, n. 30819

Responsabilità civile struttura sanitaria e risarcimento dei danni– chiamata in causa della compagnia assicurativa - ritardo nella liquidazione conseguenza su assicurazione

Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore costituisce un debito di valuta, e non di valore. L'assicuratore è tenuto a tenere indenne l'assicurato dal pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria causata dal ritardo nella liquidazione, anche oltre i limiti del massimale, solo se l'assicurato ha formulato tale richiesta in maniera tempestiva e non per la prima volta in appello.

La Corte di Cassazione, infatti, afferma che: “Sul punto, la Corte reggina con la sentenza impugnata ha richiamato l'orientamento di questa Corte, che il Collegio ribadisce, secondo cui, nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore, ex art. 1917 c.c., costituisce debito di valuta e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed esigibile il debito dell'assicurato nei confronti del danneggiato; tuttavia l'assicurato, che a causa del ritardo nella liquidazione del danno debba pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe corrisposto all'epoca del sinistro, va indennizzato del pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria, causato dal ritardo nella liquidazione, anche oltre i limiti del massimale. È però necessario, a tale fine, che l'assicurato ne faccia esplicita tempestiva richiesta, non potendo la relativa domanda ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore da parte dell'assicurato stesso nel corso del giudizio instaurato dal terzo danneggiato, né potendo tale domanda essere proposta per la prima volta in appello (tra tante, Cass. Sez. 3, 15/06/2018 n. 15752, Cass. Sez. 3, 13/03/2009 n. 6155)”.


Responsabilità civileCorte d'Appello Roma, Sez. V, sentenza 31 ottobre 2024, n. 6856

Risarcimento da sinistro stradale – prove cd atipiche (anche raccolte in sede penale) - inapplicabilità estensivamente dell’art. 2054 comma 2 c.c

In tema di risarcimento danni da sinistro stradale, atteso che nell’ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale (nel caso di specie verbale dei vigili urbani intervenuti subito dopo il sinistro e le deposizioni rese da testi oculari ai vigilanti, confermate successivamente nel procedimento penale), ove, come nel caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione. Così come, sempre in tema in tema di risarcimento danni da sinistro stradale, è inapplicabile estensivamente la previsione di cui all’art. 2054 comma 2 c.c. in caso di veicoli coinvolti nell’incidente, ma rimasti estranei alla collisione, nell’ipotesi in cui non è stato accertato in concreto, come nel caso in esame, l’effettivo contributo causale nella produzione dell’evento dannoso (su tale ultimo punto la Corte d’Appello afferma che: “di nessun pregio è la censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 2054 c.c. in quanto è pacifica l'inapplicabilità del concorso, nell'ipotesi in cui non ci sia stato scontro tra i veicoli.”).


Responsabilità civileCassazione Civile Sez. I, 21/02/2024, n.4648

Il numero di targa di un veicolo è un dato personale

La targa automobilistica costituisce un dato che permette di identificare il proprietario e/o l’utilizzatore del veicolo e per questo assume un rilievo in materia di protezione dei dati personali.

La pubblicazione di foto contenente tale dato non coinvolto nella segnalazione costituisce profilazione e non può essere diffusa senza il consenso dell’interessato


Responsabilità civileCorte appello Bologna Sez. II, 23/01/2024, n.152

In caso di sinistro stradale, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, può essere superata solo in presenza di prova contraria rigorosa e convincente in relazione all'estraneità al sinistro

In caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno. La presunzione può essere superata solo se la parte che ne chiede l'esclusione fornisce la prova rigorosa e convincente della propria estraneità al sinistro.