Conto corrente bancario – obbligo di operare secondo il principio di buona fede oggettiva, al fine di evitare pregiudizi eccessivi per il cliente
In tema di conto corrente bancario, sebbene non possa essere affermato un obbligo generale e indiscriminato di controllo delle movimentazioni a carico della banca, l'istituto di credito è comunque tenuto a operare secondo il principio di buona fede oggettiva, e quindi deve attivarsi per evitare pregiudizi eccessivi per il cliente, segnalando le operazioni che appaiono anomale per frequenza, importo o modalità di effettuazione.
La Corte di Cassazione afferma che: “Più specificatamente, è stato precisato che "In tema di conto corrente bancario, ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia "ictu oculi" anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente" (Cass., 03/11/2023, n. 30588); ed ancora: "In tema di conto corrente bancario, pur non potendosi pretendere che l'istituto di credito, con il quale una società intrattenga rapporti di conto corrente, si trasformi nel controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute dall'amministratore di detta società, rientrano nel dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, gravante sul mandatario (e quindi sulla banca, alla quale la società abbia affidato i propri depositi), il rifiuto di operazioni "ictu oculi" anomale, quando esse siano tali da compromettere palesemente l'interesse della correntista o, quanto meno, quale dovere di protezione dell'altro contraente, l'attivazione della banca per informarne la società, in persona di un amministratore diverso da quello intenzionato a realizzare l'operazione manifestamente lesiva (Cass., 31/03/2010, n. 7956).
Va ulteriormente rilevato che i suddetti obblighi di informazione e di protezione risultano particolarmente cogenti, nei rapporti con i clienti, per l'istituto di credito, dato che esso è tenuto ad operare con la diligenza richiesta dall'attività professionale svolta ex art. 1176, comma 2, cod. civ. (Cass., Sez. Un., 26/06/2007, n. 14712; Cass., Sez. Un., 21/05/2018, n. 12477).”