Vai al contenuto principale
Diritto bancarioTribunale di Napoli, 30 dicembre 2023 – G.E. Dott. Giuseppe Fiengo

Clausole abusive in favore del consumatore – vendita bene pignorato

Con ordinanza del 30 dicembre 2023 il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, Dott. Giuseppe Fiengo, si è pronunciato in ordine alla possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di rilevare eventuali clausole abusive pattuite con il consumatore, anche in sede di distribuzione, ovvero dopo la vendita del bene pignorato. Ciò, sul presupposto del mancato, esplicito esame dell’abusività delle medesime clausole in sede monitoria e sulle modalità di informazione del consumatore (non costituito), quanto alla possibilità di avvalersi del rimedio dell’opposizione ai sensi dell’art. 650 C.p.c. Riprendendo i principi indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023, l’ordinanza in oggetto ritiene sussistente, anche nel caso in cui sia già avvenuto il trasferimento del bene pignorato, il potere-dovere del giudice di rilevare la possibile abusività delle clausole contenute nel contratto, in forza del quale è stato emesso il titolo azionato in sede esecutiva da parte del procedente. Il consumatore, pertanto, deve essere invitato a proporre l’opposizione tardiva mediante un atto da notificare ai sensi degli artt. 138 e ss. C.c. ed introduce alcune ragioni alla base di tale decisione che rimandiamo all’esame integrale della sentenza.

Non basta a coinvolgere il consumatore un semplice atto da comunicare in cancelleria, poiché tale modalità di comunicazione è ritenuta incompatibile con la ragionevole possibilità, per l’esecutato – consumatore, di proporre l’opposizione ex art. 650 C.p.c.

Vengono fornite specifiche indicazioni al consumatore, ovvero le uniche che, in base all’ordinanza in oggetto, possano consentire allo stesso di valutare in modo consapevole ed effettivo se avvalersi o meno del rimedio di cui all’art. 650 C.p.c. (come rimodulato dalle Sezioni Unite), ovvero:

  • le specifiche clausole del contratto che si ritengono abusive, e che hanno incidenza sull’accoglimento integrale o parziale della domanda del creditore;
  • le possibili conseguenze derivanti dall’eventuale accertamento della concreta abusività delle clausole.

Diritto bancarioCorte di Cassazione, Sez. II sentenza n. 36026 del 27 dicembre 2023

Nullità di un contratto di finanziamento - Clausole di  indicizzazione, per indeterminatezza della clausola sul tasso d’interesse applicato

Per la Corte, qualora un tasso d’interesse variabile non venga espresso nel contratto in modo univocamente chiaro, si determina, per l’effetto, la nullità della pattuizione sul tasso di interesse ultra-legale, in quanto contrastante con il  principio della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.


Diritto bancarioCorte di Giustizia UE, 14.12.2023 nella causa C – 28/22

Consumatore – contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo - ripetizione controprestazioni

La Corte di Giustizia UE ha fornito importanti precisazioni in ordine alla possibilità del professionista (banca) di condizionare la ripetizione delle prestazioni del consumatore, ricevute in esecuzione del contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo, alla ripetizione delle controprestazioni ricevute dal consumatore.

Quanto al diritto di ritenzione del professionista, secondo la Corte, gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13 non consentono l’applicabilità di un diritto di ritenzione delle prestazioni ricevute dal consumatore, a garanzia della ripetizione, in favore del professionista, delle prestazioni del consumatore stesso, se l’effetto di tale ritenzione comporta la perdita del diritto di percepire interessi di mora da parte del consumatore.

Pertanto, qualora un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista sia dichiarato nullo in conseguenza dell’abusività delle clausole abusive ivi contenute, il professionista che subordini la restituzione delle prestazioni che ha ricevuto dal consumatore al pagamento delle prestazioni in suo favore, sarà in ogni caso tenuto a versare al consumatore anche gli interessi di mora, decorrenti dall’invito di quest’ultimo alla restituzione delle prestazioni già pagate in esecuzione del contratto nullo.

La Corte, inoltre, ha affermato che gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13/CEE non consentono un’interpretazione del diritto nazionale per cui, in seguito all’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore, per abusività di alcune clausole ivi contenute, il termine di decorrenza della prescrizione dei crediti del professionista e del consumatore siano asimmetrici.

Infatti, se per il consumatore tale termine inizia a decorrere prima della data in cui un giudice constati l’inopponibilità definitiva di tale contratto, mentre per il professionista decorre prima di tale accertamento, si produce un’asimmetria tale da compromettere la tutela di detto consumatore garantita dalla direttiva 93/13.

Rileva la Corte che tale asimmetria potrebbe indurre il professionista, a seguito di un reclamo stragiudiziale del consumatore, a rimanere inattivo o a protrarre la fase stragiudiziale prolungando le trattative, affinché scada il termine di prescrizione dei crediti del consumatore.

In tal caso, infatti, il termine previsto per i propri crediti, inizierebbe a decorrere solo dalla data in cui l’inopponibilità definitiva del contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi fosse accertata da un giudice.

Da ultimo, quanto alla verifica del professionista della conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive, la Corte ha affermato che gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13 non ostano a un’interpretazione del diritto nazionale per cui non spetta al professionista che abbia stipulato un contratto di mutuo ipotecario con un consumatore verificare se quest’ultimo sia a conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto.

Inoltre, non è richiesto neppure che il professionista verifichi che il consumatore sia a conoscenza dell’impossibilità che il contratto resti vincolante qualora tali clausole fossero eliminate.

Infatti, sebbene spetti agli istituti di credito organizzare le loro attività in modo conforme alla direttiva 93/13, questi ultimi non sono tenuti a verificare se un consumatore con il quale abbiano concluso un contratto di mutuo ipotecario fosse o meno a conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto.


Diritto bancarioCass. Penale Sez. II, sentenza n. 3108 del 29 novembre 2023

Sequestro preventivo di crediti d’imposta da Superbonus cessione a terzi

Il sequestro preventivo, di cui all’art. 321, c. 1 C.p.p., richiede soltanto la prova di un legame pertinenziale tra la res ed il reato, ossia un collegamento che comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato è stato commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa.

Per la Cassazione non rileva infatti l’assenza di responsabilità del terzo cessionario nell’ipotesi delittuosa contestata, occorrendo soltanto verificare se la libera disponibilità del credito sia idonea a costituire un pericolo, ai sensi dell’art. 321, c.1, C.p.p. ovvero quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato (il credito d’imposta nel caso di specie) possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.


Diritto bancarioCorte di Cassazione, Prima Presidenza 26.10.2023, Pres. Est. Cassano

Sovraindebitamento - Privilegio processuale fondiario - Liquidazione controllata - Applicabilità - Ammissibilità del rinvio – Rinvio pregiudiziale

Sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla prima Sezione Civile della Corte di Cassazione per l’affermazione del principio di diritto in punto di applicabilità o meno del privilegio processuale del creditore fondiario nella liquidazione controllata dei soggetti sovraindebitati.


Diritto bancario

Tribunale di Milano - Vademecum per il giudice del monitorio sulle clausole abusive nei contratti consumeristici alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 4979/2023 e allegato modello di decreto ingiuntivo

Sulla scia della nuova sentenza della Corte di Cassazione sul controllo da effettuare in sede di provvedimenti

verso il consumatore, il Presidente del Tribunale di Milano ha comunicato l’adozione di un vademecum da seguire in sede di richiesta e successiva emissione del provvedimento di ingiunzione auspicando poi il confronto con l’Avvocatura.

Il documento contiene sostanzialmente delle linee guida atte ad individuare:

  • l’ambito soggettivo del Resistente a cui si indirizza la nuova disciplina e il conseguente controllo;
  • la competenza territoriale del Giudice adito
  • la verifica di vessatorietà su clausole specifiche e conseguenti oneri assertivi del Ricorrente
  • Le clausole abusive più frequentemente rilevate

Viene altresì allegato un modello di decreto come indicazione per i Giudici emesso a carico di un consumatore, che è stato integrato secondo le indicazioni della sentenza della Corte di Cassazione n. 9479 del 6.04.2023 e altresì con quanto previsto dall’art. 17 Reg. n. 805/2004 in materia di titolo esecutivo europeo.

L’utilizzazione di tali modelli – o comunque di modelli dai quali risulti espressamente il controllo già eseguito dal giudice in sede di rilascio del decreto ingiuntivo – consentirebbe di rendere più agevole l’attività da svolgersi da parte del giudice dell’esecuzione ed anche del giudice dell’opposizione ex art. 650 c.p.c., interessato in caso di mancato esame preventivo della presenza di clausole abusive.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. III, 06/10/2023, n.28141

Nozione di credito nell'azione revocatoria ordinaria, tutela dei creditori, finalità di conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore

In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.


Diritto bancarioCorte appello Roma Sez. I, 05/10/2023, n. 6367

Sui termini entro i quali il cliente può richiedere alla Banca la documentazione del proprio conto corrente

In materia di conto corrente bancario, la determinazione del correntista circa il momento - precedente all'instaurazione della causa da avverso l'istituto di credito (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210 cod. proc. civ. se avanzata, ricorrendone i presupposti, nello stesso procedimento) o in pendenza della medesima - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione di cui all'art. 119, co. 4, D.lgs. 385/1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di siffatta documentazione, non solo del termine (di 90 giorni) cui ha diritto la banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello stabilito, per le preclusioni istruttorie, con le relative conseguenze qualora questo non venga osservato, fatta salva, tuttavia, in questo ultimo caso, la possibilità di valutare-caso per caso- se il comportamento del correntista possa considerarsi meritevole di tutela attraverso l'istituto della rimessione in termini.


Diritto bancarioFallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Rimesse in conto corrente bancario - Revocabilità - Esclusione - Condizioni - Natura non solutoria.

Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023 (Rv. 669130 - 02)

In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario affluite su un conto scoperto, per potersene escludere la dichiarazione di inefficacia, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il "solvens" e l'"accipiens", che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di pagamenti o prelievi mirati in favore di terzi o del cliente stesso, in modo tale da poter negare che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego; la prova dell'esistenza dei predetti accordi, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volontà, ove non derivi da un atto scritto, può anche essere desunta da "facta concludentia", purché la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. Unite, 6 settembre 2023, Prima Presidente M. Cassano

Finanziamenti – ammortamento alla francese – tasso effettivo differente – indeterminatezza condizioni pattuite

La Prima Presidente della Cassazione ha rinviato alle Sezioni Unite la pronuncia sulla validità dell’ammortamento alla francese privo di indicazione del regime di capitalizzazione adottato e sull’applicazione al finanziamento di un tasso effettivo differente e maggiore rispetto al TAN pattuito; e nel caso affermativo quali conseguenze ne derivino. Quanto precede anche sotto il profilo dell’indeterminatezza delle condizioni pattuite


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. II, 6 settembre 2023, n. 25977

La Corte di Cassazione, con una nuova pronuncia in tema di diritto dei consumatori, ha stabilito i seguenti principi di diritto

  • L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
  • È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33.

La pronuncia è di grande interesse anche in relazione alla precisa disamina operata dalla Corte di Cassazione in merito alla normativa interna ed Eurounitaria relativa al credito al consumo.

La sentenza, di grande attualità, si innesta nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione anche con la recente sentenza emessa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 9476 del 06.04.2023 di cui Vi abbiamo dato conto nel numero 0 della nostra newsletter.


Diritto bancarioCassazione Civile, 6 settembre 2023, n. 25977, Pres. Di Virgilio, Rel. Giannaccari (ordinanza)

Finanziamento – consumatore - rimborso costi per estinzione anticipata

La Corte ha cassato con rinvio la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in sede di appello perché non si è uniformato ai principi di diritto, costantemente affermati dalla giurisprudenza interna ed eurounitaria, negando a Tizo che aveva estinto anticipatamente il finanziamento, il diritto alla riduzione del costo complessivo del credito per l’assenza della norma attuativa del CICR che specificasse le modalità di esercizio del diritto.

Il magistrato che si occuperà del rinvio dovrà applicare i seguenti principi di diritto:

“L’art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all’autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.

“E’ nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs 206/2005”.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. III, 01/09/2023, n.25567

Tardiva annotazione da parte del Comune dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale- esclusa la responsabilità del notaio

In tema di costituzione del fondo patrimoniale, al notaio incombe, entro trenta giorni, di richiedere l'annotazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale ma non spetta anche il compito di controllare che il Comune dia seguito tempestivamente alla richiesta. L'obbligazione del notaio, che è obbligazione di mezzi, in questo ambito, non potendo egli rispondere delle negligenze altrui, diverrebbe una obbligazione di risultato peraltro difficile da adempiere, posto che al notaio sarebbe richiesto di imporre alla pubblica amministrazione un atto del suo ufficio (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano riconosciuto la responsabilità del notaio per la mancata esecuzione, da parte del Comune, dell'annotazione di un atto di costituzione di fondo patrimoniale; a causa del ritardo dell'annotazione, due coniugi non avevano potuto opporre la destinazione di un immobile nel fondo patrimoniale e quindi il bene era stato oggetto di espropriazione nell'ambito di un'azione promossa dall'Erario nei confronti di uno dei due coniugi).


Diritto bancarioTribunale di Brindisi, 26 agosto 2023 G.U. Dott. Natali

Interpretazione patto accollo

Qualificazione dell’accordo fra terzo (accollante) e debitore (accollato) come meramente «interno» – e, in quanto tale, non attributivo di alcun diritto al creditore – oppure «esterno», dunque indirizzato all’adesione del creditore (accollatario)

Il debitore mutuatario vende l’immobile ipotecato a garanzia del credito del mutuante. Nel contratto di vendita, non partecipa il creditore mutuante e non entra nel merito dell’accordo tra parte acquirente e venditore per l’accollo del mutuo

Il creditore mutuante, a seguito dell’inadempimento del proprio debitore, notifica il precetto esclusivamente alla società acquirente dell’immobile; la quale, tuttavia, oppone il difetto della propria legittimazione passiva, posta la natura meramente interna del patto di accollo contenuto nella riferita vendita.

Nell’accogliere l’opposizione, il Tribunale di Brindisi rileva l’inesistenza nel contratto notarile di formulazioni intese espressamente a proiettare all’esterno, verso il creditore, l’efficacia del patto di accollo. Non essendosi, dunque, verificata la successione nel lato passivo del rapporto obbligatorio, è da ritenersi inesistente il diritto del creditore a procedere direttamente verso il terzo acquirente, che non è debitore del primo.


Diritto bancarioCassazione Civile, ordinanza n. 22563 26.07.2023, Sez. I (Pres De Chiara, Rel. Catallozzi),

Revocatoria ipoteca in caso di mutuo fondiario

La concessione di una ipoteca a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni nascenti da un contratto di mutuo fondiario è revocabile, ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 2), legge fall. e in ogni caso ex art. 67, secondo comma, legge fall. Qualora le somme oggetto di tale contratto siano destinate a riparare una esposizione debitoria presente su conto corrente e l’atto si inserisca all’interno di un’operazione unitaria posta in essere in funzione dell’azzeramento della esposizione. La Corte ritiene non applicabile il richiamo all’esenzione dalla revocatoria prevista dall’art. 39, quarto comma, t.u.b..


Diritto bancarioLa Corte di Cassazione prenderà posizione sul valore probatorio degli estratti conto non cartacei stampati tramite il servizio home banking, sull’attribuzione di autenticità della videata, nonché sulla forma e sulla modalità con cui la Banca potrà contestare il documento estratto tramite l’home banking.

Cassazione Civile Sez. I, ordinanza interlocutoria 17 luglio 2023 n. 20459

La Sezione Prima civile della Corte di Cassazione ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza la questione riguardante il regime giuridico e il valore probatorio degli estratti di conto corrente non trasmessi dalla banca, ma stampati direttamente dal cliente tramite servizio di “home banking”.

La Corte ha, infatti, rilevato che non si si rinvengono precedenti specifici della Cassazione sulla valenza probatoria degli estratti non cartacei, stampati dallo stesso archivio della banca, tramite il servizio di home banking e che è assolutamente ragionevole, stante la sempre maggiore diffusione di tale servizio telematico, che la questione potrà riproporsi in altre controversie.

Non solo, la Corte ha ritenuto necessario anche verificare:

  • l'utilizzabilità, anche per la copia telematica dell'estratto conto, del principio della presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni in proposito;
  • la possibilità di attribuire autenticità alla videata in sé, o solo mediante ulteriori accorgimenti, individuandone, eventualmente, le tipologie;
  • la forma e la portata delle contestazioni che la banca è tenuta a muovere nei confronti di un siffatto documento di origine telematica.

La questione è certamente di significativa rilevanza, vista la diffusione degli strumenti telematici e la smaterializzazione degli estratti del conto corrente, che non vengono spesso più inviati al correntista in formato cartaceo.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 14/07/2023, n.20387

Titoli di Credito – Per esercitare l’azione causale il possessore del titolo deve promuovere l'offerta reale con il deposito del titolo in cancelleria

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/07/2018

Ai sensi dell'art. 58 del r.d. n. 1736 del 1933, l'offerta reale dell'assegno bancario ed il suo deposito presso la cancelleria del giudice competente costituiscono entrambi requisiti di proponibilità della domanda che il possessore del titolo, che intenda esercitare l'azione causale, è tenuto ad osservare onde tutelare il debitore dal rischio del contemporaneo esperimento, da parte di diversi creditori, dell'azione cambiaria e di quella causale e consentirgli di conservare le eventuali azioni di regresso fondate sul titolo, sicché l'inosservanza di tali adempimenti, non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione del debitore, non ostacola l'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore, venendo in tal caso meno il pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo. (Nella specie, il suddetto principio è stato esteso dalla S.C. anche al caso di azione fondata su un'anticipazione bancaria in conto corrente concessa a fronte della girata di un assegno bancario).


Diritto bancarioCassazione civile sez. I, 12/05/2023, n.12993

Sui termini entro cui il correntista può richiedere alla Banca la documentazione del proprio conto corrente prima di avviare un contenzioso

Citiamo una recente sentenza.

In tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, d.lg. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art. 183, comma 6, c.p.c., con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 18 aprile 2023, n.10294

Soggiace all’ordinaria prescrizione decennale l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca per nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici

L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.


Diritto bancarioCorte d'Appello Firenze, Sez. II, sentenza 14 aprile 2023, n. 765

Contratto di mutuo - Metodo alla francese - Interessi calcolati sulla quota capitale via via decrescente - Assenza di anatocismo

In tema di contratto di mutuo, il metodo di ammortamento c.d. "alla francese" comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo.


Diritto bancarioTribunale di Asti, Sez. I, 25.1.2023, n. 39

La disciplina antiusura e quella consumeristica si applicano ai contratti di finanziamento sottoscritti con un consumatore

Nei contratti di finanziamento, con riferimento alla posizione della parte che riceve il prestito, va precisato che se queste è “consumatore” sarà applicabile, oltre alla disciplina relativa alla normativa antiusura, anche la tutela prevista dal codice al consumo.