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Risarcimento danniCorte di Cassazione Civile, Sez. III – Ordinanza 29 novembre 2023 n. 33276

Danno non patrimoniale da cancellazione o ritardo aereo – La lesione di interessi inerenti la persona costituzionalmente protetti

Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CE n. 261 del 2004, gli aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'impossibilità di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo.


Risarcimento danniCorte d'Appello Cagliari, Sez. II Civile, sentenza 15 novembre 2023 n. 355

Circolazione stradale - Scontro tra veicoli - Accertamento della responsabilità civile per colpa di uno dei conducenti - Mancanza di superamento della presunzione del concorso di colpa

In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. Dovrà quindi essere accertato che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.


Diritto assicurativoGarante Privacy, provvedimento 26.10.2023

Assicurazione sulla vita – possibilità per gli eredi di conoscere i beneficiari

Con provvedimento del 26 ottobre 2023, il Garante per la protezione dei dati chiarisce che gli eredi o i chiamati alla eredità possono presentare alle assicurazioni istanza di accesso ai dati personali del terzo beneficiario di una polizza a lui intestata da parte del defunto/de cuius (ovviamente in vita) al fine di conoscerne l’identità, purché dimostrino due requisiti: un titolo/qualità/legittimità successoria e di avere pendente una causa ovvero di stare per instaurarla giudizialmente.


Risarcimento danniCorte di Cassazione Civile, Sez. III – Ordinanza 9 ottobre 2023 n. 28244

Danno patrimoniale e non patrimoniale da viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni – Libertà di autodeterminazione e di movimento

In caso di viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni, spetta al passeggero il risarcimento, per inadempimento contrattuale, dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione - purché seria, grave e tale da non tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e generiche insoddisfazioni - delle libertà costituzionali di autodeterminazione e di movimento, senza che la specifica previsione normativa di un indennizzo correlato alla cancellazione o all'interruzione o al ritardo del servizio ferroviario valga di per sé ad escludere la risarcibilità di ulteriori pregiudizi subiti dal viaggiatore. Nella fattispecie, la S.C. ha confermato le decisioni di merito che avevano riconosciuto il danno non patrimoniale subito dalla passeggera del treno regionale Roma Termini-Cassino, sia per il ritardo di quasi 24 ore nell'arrivo a destinazione, sia per l'omissione di ogni adeguata assistenza ai viaggiatori.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 22 settembre 2023, n. 27137

Ostacolo proveniente da un'area esterna alla sede stradale non esclude di per sé la responsabilità dell'ente custode

La circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo proveniente da un'area esterna (caduta in un fossato-intercapedine nei pressi della chiesa), alla sede stradale non bastava di per sé ad escludere la responsabilità per custodia, ex art. 2051 c.c., dell'amministrazione comunale, salvo che questa non avesse provato il caso fortuito.

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. II, 30 agosto 2023, n. 25466

L'assicurazione della responsabilità civile per le auto è obbligatoria anche in caso di circolazione su strada privata

L'art. 122 codice della strada dispone che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. La parola area è qualificata dal collegamento con strade di uso pubblico. Ciò rivela il fenomeno che sollecita l'equiparazione e fa segno altresì alla finalità dell'equiparare: la circolazione dei veicoli (a motore) è il fenomeno, con la sua intrinseca modalità: il pericolo concreto di danni a terzi che quindi hanno diritto di essere garantiti nel loro interesse ad essere reintegrati per equivalente dei danni eventualmente occasionati da un incidente stradale. Il terzo ha dunque il diritto ad essere tutelato dalla circolazione dei suddetti veicoli attraverso lo strumento dell'assicurazione civile automobilistica.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 21/08/2023, n.24951

Contratto di assicurazione sulla vita - indicazione generica degli 'eredi legittimi' come beneficiari comporta l'inclusione anche degli eredi per rappresentazione tra i beneficiari

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi legittimi" come beneficiari comporta l'inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, ordinanza interlocutoria 7 luglio 2023 n. 19394

La Corte di Cassazione si pronuncerà sull’idoneità di una semplice e-mail a fungere da prova scritta di un contratto di assicurazione o di una estensione di polizza

La Sezione terza civile della Suprema Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza della questione di diritto concernente l’idoneità della e-mail a fungere da “prova scritta” del contratto di assicurazione.

La vicenda trae origine da una richiesta di risarcimento dei danni conseguenti a un furto di un rimorchio formulata da un assicurato, alla quale la Compagnia aveva negato la copertura.

L’assicurato ha contestato di aver ottenuto, prima del furto, l'estensione della polizza anche per questo tipo danno, come sarebbe dimostrato dallo scambio di e-mail in tal senso intercorso fra la società di brokeraggio, a cui si era affidato l’assicurato, e la Compagnia.

A seguito di una prima pronuncia da parte del Tribunale di Milano favorevole per l’assicurato, la Corte d’Appello di Milano, ribaltando la sentenza di primo grado, ha ritenuto, fra tutto, che l’estensione della polizza non era stata oggetto di un documento scritto “tradizionale” e che, in caso di contratto da provarsi per iscritto, come quello di assicurazione, lo scambio di mail non potrebbe ricoprire lo stesso valore di una scrittura privata, dato che non è detto che a spedire le mail siano stati davvero i titolari dell'account e non un'altra persona.

L’assicurato ha impugnato la sentenza di secondo grado e la Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi di ricorso pongano la questione di diritto concernente l'idoneità della e-mail a fungere da "prova scritta" ai sensi dell'art. 1888 c.c. e, pertanto, ha disposto l’esame del ricorso in pubblica udienza., rilevando che la questione, nella sua specificità, non risulta essere stata in precedenza esaminata dalla Cassazione.

Attendiamo, dunque, la pronuncia considerata l’importanza e possibile portata rivoluzionaria in tema di contratti assicurativi.


Diritto assicurativoIl regime probatorio nell'ipotesi di richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, prevede che il danneggiato debba dimostrare che il veicolo coinvolto nel sinistro non sia stato identificato, e che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza

Tribunale Benevento Sez. I, 21 giugno 2023, n. 1400

Nell'ipotesi di ricorso al Fondo di garanzia per le vittime della strada, il giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose, e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.