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Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza (data udienza 10 gennaio 2025) del 13 febbraio 2025, n. 3654

Divisione, scioglimento della comunione ereditaria – prova della comproprietà sui beni dividendi: elementi indiziari e verifiche del Consulente Tecnico, in assenza di contestazioni specifiche sulla proprietà

Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà sui beni dividendi non richiede il rigore dell'azione di rivendicazione, dato che la divisione non trasferisce diritti tra i compartecipi, ma accerta un diritto comune a tutte le parti. Detta prova può essere fondata su elementi indiziari e sulle verifiche del consulente tecnico, in assenza di contestazioni specifiche sulla proprietà (v. Cass. Civ. n. 21716/2020).

La Corte di Cassazione afferma che tale principio vale, “tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (Cass. n. 1065/2022)” e che “la validità dell' indirizzo interpretativo esposto perdura anche dopo la pronuncia delle SSUU della Corte di Cassazione n.25021/2019 che, "nel riconoscere che gli atti di scioglimento della comunione sono soggetti alla sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della L. n. 47 del 1985 (Cass., S. U., n. 25021/2019), hanno chiarito che la divisione va annoverata fra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa.”


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza (data udienza 7 gennaio 2025) del 12 febbraio 2025, n. 3644

Intermediazione finanziaria: strumenti finanziari (valori mobiliari) – responsabilità solidale dell’Istituto di credito per i danni causati ai clienti dal Promotore finanziario (art. 31 T.U.F.)

Nell'ambito dei servizi finanziari, l'art. 31 del TUF (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) stabilisce la responsabilità solidale dell'istituto di credito per i danni causati ai clienti dal promotore finanziario. Tale responsabilità si applica anche in caso di attività illecite poste in essere dal promotore che, pur non essendo contrattualmente legato alla banca, abbia comunque ingenerato un incolpevole affidamento nel cliente circa la sua stabile integrazione nella struttura gestionale della banca.

La Suprema Corte, infatti, rammenta come “per radicare la responsabilità ex art. 31, comma 3, TUF è sufficiente sotto il profilo causale un rapporto di occasionalità necessaria "tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli" (Cass., n. 31453/2022)” e come “l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, è riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità (Cass., n.31894/2023), ed è incontestabile che la Corte abbia valutato gli esiti istruttori escludendo anche implicitamente ogni forma di acquiescenza da parte degli investitori.”


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data udienza 11 dicembre 2024) del 12 febbraio 2025, n. 3587

Prescrizione – richiesta di risarcimento dei danni inviata con raccomandata: requisiti per valenza interruttiva della prescrizione (responsabilità medica per decesso)

La richiesta di risarcimento dei danni inviata tramite raccomandata può avere valenza interruttiva della prescrizione se manifesta inequivocabilmente la volontà del titolare del credito di ottenere soddisfazione, non essendo necessario l'uso di particolari formule (v. Cass. Civ. n. 18904 del 17/09/2007).

La Corte di Cassazione sottolinea altresì come “per la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento di tali danni lungolatenti è necessaria la consapevolezza non solo del pregiudizio ma anche della sua riferibilità causale (v. di recente Cass., 24/01/2024, n. 2375)


Real EstateCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data ud. 12/12/2024) del 03 febbraio 2025, n. 2523

Leasing immobiliare – presupposti per le pretese risarcitorie dell’utilizzatore nei confronti di terzi

In materia di leasing immobiliare, l'utilizzatore può avanzare pretese risarcitorie nei confronti di terzi solo nella sua qualità di detentore qualificato del bene oggetto del contratto di leasing. Tuttavia, tali pretese risarcitorie sono inammissibili se l'evento lesivo si è verificato anteriormente all'acquisizione della detenzione qualificata dell'immobile da parte dell'utilizzatore.

La Suprema Corte afferma che “il senso di tale considerazione (e del riferimento, quale ragione ostativa, alla "sequenza temporale" degli eventi) non è quello di ritenere preclusa una tutela risarcitoria del possesso perché esercitata al di là del termine annuale di cui all'art. 1168 cod. civ., quanto piuttosto quello di escludere la titolarità in capo a Rem-Tec del diritto risarcitorio, per essersi il fatto costitutivo del credito risarcitorio determinato anteriormente all'acquisto, da parte della stessa, della detenzione del bene danneggiato” rammentando “il principio affermato da Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951 secondo cui " il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso. È un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario".”, nonché come “secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro alcuna di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (v. ex multis Cass. n. 2174 del 24/01/2023; n. 13880 del 6/07/2020; n. 14740 del 13/07/2005).”


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza (data ud. 08 gennaio 2025) del 02 febbraio 2025, n. 2454

Mutuo: azione di ripetizione di indebito di somme pagate – dies a quo

L'azione di ripetizione di indebito per somme pagate considerabili come costi up front in un contratto di mutuo decorre dalla data del pagamento stesso e non dalla data di estinzione del finanziamento.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti l'esistenza di poste non dovute, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale e decorre dal pagamento, ossia l'esecuzione della prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (e multis, Cass., sez. I 26.9.2019, n. 24051; Cass. sez. I 30.10.2018, n. 27704; Cass. sez. lav. 9.12.2016, n. 25270; Cass., sez. III, 19.4.2016, n. 7749)”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza (data ud. 21 gennaio 2025) del 28 gennaio 2025, n. 1985

Criteri ermeneutici per l’interpretazione di un contratto – accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali per la vendita di immobile, in separazione consensuale omologata (o divorzio)

Nell'interpretazione di un contratto, il giudice deve considerare non solo il senso letterale delle parole, ma anche il complessivo testo dell'atto e il comportamento delle parti, seguendo una progressiva dilatazione degli elementi di interpretazione, dalle singole parole alla connessione delle clausole, fino al comportamento complessivo delle parti. Ogni clausola deve essere inquadrata nel contesto globale dell'atto contrattuale.

La Suprema Corte ribadisce come “l'interpretazione del contratto è rimessa al giudice di merito; in sede di legittimità questa interpretazione è sindacabile solo nei limiti dell'applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale e della logica della sua motivazione (Cass. n. 435/1997). Nell'interpretazione del contratto, funzione fondamentale assume l'elemento letterale. Nel contempo, il senso letterale della singola parola, anche nella sua chiarezza, è insufficiente (come l'art. 1362 primo comma cod. civ. presuppone) a delineare la comune intenzione delle parti (obiettivo dell'interpretazione), la quale emerge solo (come l'incondizionata, affermazione dell'art. 1363 cod. civ. esige) attraverso la connessione degli elementi letterali ("le une per mezzo delle altre"), la relativa integrazione ("il senso che risulta dal complesso dell'atto"), e la valutazione del complessivo comportamento delle parti (art. 1362 secondo comma cod. civ.) (Cass. n. 34687/2023; Cass. n. 6233/2004): passaggi necessari del procedimento interpretativo, di funzione non subordinata, bensì concorrente (Cass. n. 6389/1998).”, affermando come “la censura in sede di legittimità dell'interpretazione di una clausola contrattuale offerta dal giudice di merito imponga al ricorrente l'onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi alla complessiva unitarietà del testo e del comportamento non adeguatamente considerati dal giudice di merito, nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza (Cass. n. 34687/2023).”


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data ud. 22 gennaio 2025) del 27 gennaio 2025, n. 1902

Responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia – esclusione di responsabilità del custode per caso fortuito, comprensivo del fatto colposo del danneggiato (condotta oggettivamente colposa del danneggiato)

In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il custode è responsabile dell'evento lesivo dato dalla cosa, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche della stessa, salvo che riesca a dimostrare il caso fortuito, comprensivo del fatto colposo del danneggiato. La condotta del danneggiato, per interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, non necessita di essere autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, essendo sufficiente che sia oggettivamente colposa.

Secondo la Corte di Cassazione “In definitiva, come le Sezioni Unite hanno di recente precisato (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): "...e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". L'approdo, che viene qui ribadito, può dirsi compiuto con Cass. n. 11152/23: la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; n. 2376 e n. 21065/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data ud. 20/12/2024) del 23 gennaio 2025, n. 1643

Conto corrente cointestato – prova della contitolarità delle somme

La cointestazione di un conto corrente bancario presume la contitolarità delle somme ivi depositate, ma tale presunzione può essere superata dalla prova contraria, anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.

La Corte di Cassazione afferma: 1) che “secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, richiamato in sentenza ed evocato del resto da entrambe le parti sia pure con opposti auspicati esiti applicativi, la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all' inversione dell'onere probatorio, e può essere superata dalla prova contraria - e ciò anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (v. ex multis Cass. n. 28839 del 05/12/2008; n. 4496 del 24/02/2010; n. 18777 del 23/09/2015; n. 27069 del 14/09/2022).” e: 2) che “È certamente salvo il diritto del cointestatario delle somme in tal modo utilizzate di richiederne, se del caso, la restituzione per la quota a lui spettante; tale diritto non lo autorizzava, però, ad operare direttamente ex se il prelevamento delle somme riversate sul nuovo conto corrente, ma avrebbe dovuto essere soddisfatto attraverso le opportune forme di tutela giudiziale. La detta origine cartolare della provvista del nuovo conto è, infatti, pienamente idonea di per sé a superare la presunzione di contitolarità delle somme in esso versate e, in tal modo, vale a definire il tema di lite ad oggetto del presente giudizio (come detto circoscritto alla legittimità o meno, ed eventualmente in che misura, del prelevamento di somme che da quel conto, non da altro, è stato fatto dal B.B.), non residuando spazio per ulteriori valutazioni retrospettive quali quelle compiute dai giudici d'appello.”.


Diritto condominialeCassazione Civile., Sez. II, Sentenza (data ud. 9 maggio 2024) del 15 gennaio 2025, n. 1002

Amministratore di condominio – responsabilità aquiliana per omessa o intempestiva comunicazione dei dati dei condomini morosi

L'omessa o intempestiva comunicazione dei dati dei condomini morosi da parte dell'amministratore, prevista dal primo comma dell'art. 63 disp. att. c.c., configura una responsabilità aquiliana dell'amministratore stesso nei confronti del creditore, potendo provocare un danno per via del rallentamento nella realizzazione coattiva delle sue ragioni.

La Suprema Corte afferma che la “Legge n. 220 del 2012, nel novellare l'art. 63 disp. att. c.p.c., ha previsto che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Il secondo comma dispone che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. L'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. configura, in capo ai condomini che abbiano regolarmente pagato la loro quota di contribuzione alle spese condominiali, ed in favore del terzo che sia rimasto creditore, un'obbligazione sussidiaria ed eventuale, favorita dal beneficium excussionis, avente ad oggetto non l'intera prestazione imputabile al condominio ma le somme dovute dai morosi. La Legge di Riforma del condominio ha recepito la natura parziaria delle obbligazioni del Condominio, secondo la ricostruzione dogmatica operata da Cass., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148, nel senso che, in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi la responsabilità diretta dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote. Per le obbligazioni sorte dopo l'entrata in vigore della L. n. 220 del 2012, il debito sussidiario di garanzia del condomino solvente è, pertanto, subordinato alla preventiva escussione del moroso ed è limitato alla rispettiva quota di quest'ultimo e non all'intero debito verso il terzo creditore (Cass., sez. II, 17/02/2023 n. 5043).

La Corte di Cassazione afferma inoltre che tale “obbligo esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che l'amministratore è tenuto a fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti; esso è espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione. L'obbligo di comunicazione previsto dal primo comma dell'art. 63 delle disp. att. c.c. è solo funzionale al rispetto da parte dei creditori dell'obbligo, fissato dal secondo comma della disposizione, di agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo avere inutilmente aggredito i condomini morosi. Si tratta di un obbligo derivante dalla legge e gravante sull'amministratore in proprio e non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana”, conseguendone che “legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il condominio in persona dell'amministratore.”.


Obbligazioni e contrattiTribunale di Padova, 13 gennaio 2025, Est. Amenduni

Composizione negoziata della Crisi d’Impresa – Misure cautelari; Sospensione obbligo di rimborso finanziamenti; Inibitoria escussione garanzia MCC - SACE

Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, oltre alle misure protettive tipiche aventi i contenuti dell’art. 18 CCII, è possibile ottenere, per il buon esito delle trattative, anche misure cautelari, ex art. 19 CCII, consistenti: i) nella sospensione per il debitore dell’obbligo di rimborso dei finanziamenti bancari in essere, senza decadere dal beneficio del termine e con contestuale divieto per le banche di estinguere la propria posizione creditoria; ii) nell’inibitoria per gli istituti di credito di segnalare la società debitrice alla Centrale Rischi e alla Crif in conseguenza del mancato rimborso dei finanziamenti; iii) l’inibitoria per le banche di escutere le garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzia MCC e da SACE.