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Diritto condominialeCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, ordinanza 8 febbraio 2024 n. 3588

Regolamento condominiale contrattuale: può derogare ai criteri di ripartizione delle spese previsti dal codice civile

Recentemente, gli Ermellini hanno avuto modo di tornare su un tema che spesso viene affrontato nel condominio, ossia la possibilità che il regolamento di condominio predisposto dal costruttore-venditore e accettato dai condòmini tramite rogiti notarili possa derogare agli ordinari criteri di riparto espressi dall’articolo 1123 c.c..

La Suprema Corte, confermando tale possibilità, ha ribadito che la disciplina legale ripartitivi di cui al codice civile è derogabile e, dunque, deve ritenersi legittima la convenzione, contenuto nel regolamento contrattuale o nella delibera assunta all’unanimità, che modifica i criteri di ripartizione legali.

Il regolamento condominiale, come nel caso di specie, può addirittura addossare anche alle unità immobiliari che non usufruiscono del servizio, spese per la sua gestione.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. I, 07/02/2024, n. 3462

Revocatoria ordinaria – Azione

L'azione revocatoria ordinaria investe l'atto dispositivo compiuto dal debitore al fine di conseguirne la declaratoria d'inefficacia nei confronti del creditore istante. Se esperita dal curatore del fallimento ai sensi dell'articolo 66 della legge fallimentare contro l'atto dispositivo del fallito, l'azione serve a conseguire la declaratoria di inefficacia nei confronti di tutti i creditori del medesimo. L"eventus damni della revocatoria è pacificamente ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi una maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva di un credito.


Diritto condominialeTribunale di Pescara, 06 febbraio 2024, n. 241

Condominio e il beneficium excussioni dei condomini in regola con il pagamento delle spese

Il Tribunale di Pescara in una recente decisione ha precisato che l’amministratore di condominio è il solo legittimato ad assolvere all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 63 disp. att. c.c. e, in caso di inadempimento, quest’ultimo risponde nei confronti dei terzi, che abbiano subito un danno da ciò.

L’obbligo di cui trattasi comporta che i condomini in regola con il pagamento degli oneri condominiali possano essere aggrediti solo dopo che il creditore ha tentato, senza esito, di soddisfarsi nei confronti dei condomini morosi, essendo al creditore opponibile il beneficium excussionis.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. II, 05/02/2024, n.3245

Sospensione della patente per guida in stato di ebrezza – Artt. 186, comma 2, lett. b) e 223 Codice della strada - Certificato di idoneità alla guida

La sospensione provvisoria della patente di guida prevista all’art. 223 CdS, in seguito all’accertamento di violazione di cui all’art. 186-bis Cds (superamento tasso alcolemico di 1,5 g/l), costituisce l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale del reato. Si tratta, cioè, di misura cautelare, di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, con lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli e, per ciò stesso, oggetto di un celere iter procedimentale, che riconosce all'Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati.

La ratio sottesa alla misura cautelare della sospensione della patente prevista dall’art. 186, comma 8, ultimo periodo (mancata sottoposizione a visita medica), CdS, ovvero nel caso del comma 9 (superamento del tasso alcolemico di 1,5 g/l) risiede invece nell'esigenza di sollecitare l’acquisizione del riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare la sua idoneità alla guida anche in funzione dell'eventuale revoca della patente: ciò ai fini della definitiva sospensione della patente in funzione sanzionatoria accessoria, a séguito dell’accertamento giudiziale del reato ex art. 186, comma 2, CdS.

L’imposizione della visita medica non è, per cui, prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all’art. 223, comma 1, CdS.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. II, 01/02/2024, n.3022

Legittimità della sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente – Opposizione alla sanzione amministrativa - Art. 196-bis, comma 2 Codice della Strada – Patente e decurtazione punti

L’organo accertatore deve comunicare la perdita di punteggio all’anagrafe nazionale solo dopo il pagamento della sanzione amministrativa, ovvero dopo la definizione dei procedimenti sulla validità della contestazione presupposta, o ancora dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei menzionati ricorsi. Ciò implica che, indipendentemente dall’invito al proprietario a comunicare le generalità del conducente al momento dell’infrazione, ove la contestazione presupposta venga opposta e il procedimento si definisca con l’annullamento, non si avrà perdita di punteggio, né sanzione per la mancata comunicazione dei dati personali relativi al conducente. Non si può retribuire la violazione dell’obbligo di collaborazione nell'accertamento dell’autore dell’illecito stradale, se non sussiste più quest’ultimo. È da dare pertanto continuità all’indirizzo espresso da Cass. 24012/2022 [...], secondo la quale la violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l’organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua.


Diritto condominialeTribunale di Imperia, 29 gennaio 2024, n. 61

Il cortile si presume parte comune del condominio salvo prova contraria

La vicenda trae origine dal dissidio tra condomini in merito alla natura condominiale o meno del cortile; in particolare, mentre un condominio riferiva di aver acquistato l’area cortilizia in questione alla quale si accedeva esclusivamente da due appartamenti, altri condomini negavano che tale area potesse essere considerata di proprietà esclusiva.

Il Tribunale di Imperia, dopo aver ampiamente esaminato la normativa di cui all’art. 1171 c.c. e la giurisprudenza di legittimità in tema di cortili condominiali, ha ritenuto di dover decidere avuto riguardo all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. un., 29/01/2024, n.2607

Validità probatoria della stampa dei movimenti contabili di conto corrente ottenuta tramite home banking senza contestazioni della banca

In tema di conto corrente bancario, la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di homebanking, rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web. Essa, si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale).


Diritto condominialeCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, 25 gennaio 2024, ordinanza n. 2406

Quorum assembleari del supercondominio: calcolo, tabella millesimale e onere della prova

La Cassazione è recentemente tornata sul tema del supercondominio e dei quorum assembleari, ribadendo che all'assemblea del supercondominio partecipano tutti i condomini, o i loro rappresentanti ai sensi dell'art. 67, comma 3, disp. att. c.c., e le maggioranze per la costituzione e per la validità delle deliberazioni si calcolano in relazione al numero degli aventi diritto e al valore dell'intero complesso di unità immobiliari, edifici o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione, avendo riguardo sotto il profilo dell'elemento personale al numero dei contitolari (che devono essere convocati personalmente o tramite il rappresentante designato) e sotto il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare (ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionale di ciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti, ex art. 67, comma 3, disp. att. c.c.).

Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee e per ripartire le spese, i valori proporzionali di ciascuna unità immobiliare e di ciascun condominio devono essere espressi in millesimi in apposita tabella, da approvarsi con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. ove meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, ovvero all'unanimità ove si intenda derogare a tali valori e criteri, non essendo comunque configurabile una formazione della tabella millesimale per fatti concludenti.

Pertanto, il condomino che impugni una deliberazione dell'assemblea di supercondominio, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o all'approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c..

La mancanza di apposita tabella non comporta l’automatica invalidità delle deliberazioni adottate.


Obbligazioni e contrattiTribunale di Catania, 25 gennaio 2024, Pres. Laurino, Est. Cassaniti

Concordato preventivo – Effetti dell’omologazione del piano sulla decorrenza degli interessi moratori

La procedura di concordato preventivo si conclude con il decreto di omologazione del piano, momento in cui cessa il divieto di maturazione degli interessi ex artt. 169 e 55 L. fall. Da tale momento, gli interessi moratori sui crediti concorsuali sono dovuti a partire dal termine di adempimento previsto dalla proposta concordataria, anche in assenza di una formale risoluzione del contratto.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. I, 23/01/2024, n.2287

Per il riconoscimento del privilegio serve l'indicazione specifica del titolo di prelazione e delle ragioni che collegano la causa di prelazione al singolo credito

Ai fini del riconoscimento del privilegio, è necessario documentare in maniera specifica il titolo di prelazione e le ragioni che collegano la causa di prelazione al singolo credito; in mancanza, conseguirà la degradazione del credito a chirografario.


Responsabilità civileCorte appello Bologna Sez. II, 23/01/2024, n.152

In caso di sinistro stradale, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, può essere superata solo in presenza di prova contraria rigorosa e convincente in relazione all'estraneità al sinistro

In caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno. La presunzione può essere superata solo se la parte che ne chiede l'esclusione fornisce la prova rigorosa e convincente della propria estraneità al sinistro.


Diritto fallimentareTribunale Roma - sentenza n. 1076 del 22 gennaio 2024

Amministrazione Straordinaria – Non ammissibilità revocatoria per compensazione di crediti sorti in epoca anteriore alla procedura

L’azione revocatoria fallimentare, avendo come presupposto il compimento da parte del debitore di atti di disposizione patrimoniale lesivi della par condicio creditorum, è ispirata a finalità recuperatorie estranee alla fase conservativa dell’amministrazione straordinaria e coerenti con quella dell’eventuale fase liquidatoria.

La compensazione tra reciproci crediti esigibili anteriori al fallimento (o all’apertura dell’A.S.) non è soggetta a revocatoria in quanto realizza un effetto estintivo delle rispettive poste previsto dalla legge, che può essere ottenuto anche nel fallimento (o nell’A.S.), giusto il disposto del primo comma dell'art. 56 L. fall, non realizzando alcuna forma di pagamento.


Real EstateCassazione Civile, Sezione II, 19 gennaio 2024, n. 2062

Divisione giudiziale degli immobili? È necessario che vi sia la regolarità urbanistico-edilizia come per la divisione contrattuale. Solo nelle procedure esecutive e fallimentare si può derogare a questo principio

La Corte di Cassazione ha recentemente avuto modo di tornare su un tema spinoso e quantomai diffuso: la regolarità urbanistico-edilizia degli immobili oggetto di divisione in sede giudiziale.

La Suprema Corte, richiamando il principio già espresso dalle Sezioni Unite, ha ricordato che la mancata indicazione degli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall’art. 46 T.U. Edilizia e dall’art. 40 della L. 47/1985, va ricondotta nell'ambito della nullità individuata dal comma 3 dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale".

Tale nullità è l’unica che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono ed è volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile.

Tale causa di nullità si applica anche agli atti di divisione, anche se di provenienza ereditaria, senza venire in rilievo il fatto che l’abuso fosse stato commesso in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 47/1985.

Tale nullità, invece, come ritenuto dalle Sezioni Unite (sentenza n. 25021/2019) non si applica se la divisione avviene nell’ambito di una procedura esecutiva avente ad oggetto i beni abusivi, oppure nell’ambito di un fallimento o di altre procedure concorsuali; ciò in forza delle disposizioni che escludono dalla sanzione di nullità i trasferimenti avvenuti nell’ambito delle procedure esecutive individuali o concorsuali.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 18 gennaio 2024, n. 1992

L'obbligo del conducente di dare la precedenza ai veicoli transitanti sulla strada favorita durante l'uscita da laterale o da area privata, con particolare attenzione alla visuale nei due sensi di marcia

In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da una strada laterale o da una area privata o da un passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione, è tenuto a dare la precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita. A tal fine, a maggior ragione ove la manovra abbia luogo verso la sua sinistra, è necessario che egli abbia la visuale libera della strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale che gli consenta di accertare in tempo utile l'eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita e deve astenersi dalla manovra, qualora non sussista la possibilità di tempestivo avvistamento dei veicoli che sopraggiungono sulla strada principale.


Diritto assicurativoCorte giustizia UE Sez. III, 18 gennaio 2024, n. 227

Se una patente di guida è stata rilasciata regolarmente dopo accurate visite non sono necessari altri documenti che attestino l'idoneità psicologica del conducente

L'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro imponga ai titolari di una patente di guida per i veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E rilasciata in conformità a tale direttiva, la cui idoneità fisica e mentale per la guida è stata controllata al momento del rilascio di tale patente e che intendono svolgere la professione di conducente di un veicolo a motore destinato al trasporto di persone o merci, di possedere, oltre alla loro patente di guida, un certificato di idoneità psicologica, che ha un periodo di validità inferiore rispetto a quello di detta patente.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 16 gennaio 2024, n. 1607

Nella determinazione del danno futuro da perdita della capacità lavorativa va ricompresa non solo la componente fissa della retribuzione, ma anche tutti i relativi accessori e i probabili aumenti retributivi

L’ampiezza della retribuzione media, ossia dell’attività lavorativa precedente svolta, costituisce la base di calcolo per la determinazione del danno futuro da perdita della capacità lavorativa. Essa deve essere tale da comprendere non solo la componente fissa della retribuzione, ma anche tutti i relativi accessori e i probabili aumenti retributivi, che non possono essere preventivamente precisati. La determinazione del danno futuro, essendo un danno, sì accertato in giudizio, ma che spiegherà i propri effetti lesivi in un secondo momento, non può che essere effettuata, infatti, in via prognostica. Solo in tali termini si può ritenere effettivo il principio di integralità del risarcimento.


Real EstateLa clausola con cui il venditore si riserva la proprietà dell’area condominiale adibita a parcheggio è nulla e, a seguito dell’automatico trasferimento del diritto di uso di tale area ai proprietari, il venditore ha diritto all’integrazione del prezzo originario pattuito nella compravendita

Cassazione Civile Sez. II, 15 gennaio 2024 n. 1436

La vicenda trae origine dalla vendita da parte del costruttore di alcuni immobili siti in uno stabile condominiale, per i quali il venditore si era riservato, la proprietà dell’area destinata a parcheggio ai sensi dell'art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942, come introdotto dall'art. 18 della l. n. 765 del 1967.

A seguito dell’accertamento della nullità della predetta clausola e della sua automatica sostituzione con la norma imperativa, che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio, il venditore ha agito in giudizio per ottenere l’integrazione del prezzo originariamente pattuito con gli acquirenti.

La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che dall’anzidetta sostituzione ex lege, però, non discende automaticamente il diritto del venditore all’integrazione del prezzo, costituendo effetto dell'atto di autonomia privata concluso dall'acquirente delle singole unità immobiliari col costruttore-venditore; è, quindi, necessario che il venditore agisca per ottenere l’esecuzione di tale prestazione da parte dell’acquirente

L’integrazione del prezzo ha la funzione di riequilibrare il sinallagma funzionale del contratto di compravendita precedentemente stipulato.


Real EstateCorte di Appello di Milano, Sez. IV, 12 gennaio 2024, n. 81

Il conduttore è responsabile nei confronti del locatore dell’incendio della cosa locata, anche se causato da persone che egli abbia ammesso, pur temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa

La Corte d’appello meneghina ha avuto modo di recentemente ribadire il principio, espresso dalla Corte di Cassazione, che l’art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del

deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento non sia a lui imputabile; in mancanza di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a carico del conduttore.

Il conduttore, poi, se ha scelto di consentire a terzi, anche se per un tempo limitato, l’uso o il godimento del bene locato, risponde nei confronti del locatore anche dei danni cagionati all’immobile anche da tali terzi.


Diritto fallimentareTrib. Bologna, 12 gennaio 2024 n. 248/2023

Liquidazione Giudiziale – Adozione misure cautelari – presupposti (sequestro) – tutela continuità aziendale

Le misure cautelari anche nel codice della Crisi mantengono sia la funzione di conservazione del patrimonio aziendale del debitore rispetto ad eventuali atti dispositivi ed iniziative individuali dei creditori, sia quella di consentire la gestione dell’impresa, in via provvisoria e strumentale, in chiave conservativa del valore dell’impresa, attraverso la continuità aziendale (tramite la disposizione dell’esercizio provvisorio e il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori).


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 11/01/2024, n.1261

La clausola che delimita il rischio garantito nel contratto di assicurazione della vita non rientra nella tutela del consumatore contro le clausole abusive

Nel contratto di assicurazione della vita la clausola che esclude la copertura per l'evento morte dovuto a determinate cause, preventivamente individuate, delimitando il rischio garantito, attiene all'oggetto del contratto, e non è una clausola limitativa della responsabilità, con la conseguenza che non deve essere specificamente approvata per iscritto, non rientrando nell'ambito della tutela del consumatore contro le clausole abusive, in quanto l'art. 34 c.cons. esclude che la valutazione del carattere vessatorio della clausola possa essere riferita all'oggetto del contratto e all'adeguatezza del corrispettivo.


Diritto bancarioCorte d’Appello Ancona, Sez. I, sentenza 11.01.2024, n. 53

Conto corrente bancario - Indebito bancario - Onus probandi – Insussistenza

In materia di indebito bancario, con specifico riguardo al conto corrente bancario, il correntista è tenuto comunque a dimostrare, in caso di omessa produzione della documentazione bancaria anteriormente all'introduzione del giudizio di ripetizione dell'indebito, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. Nella specie, detta prova non è stata assolta, non potendo la mancata ottemperanza all'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., comunque disposto in modo del tutto esplorativo, colmare l'onus probandi incombente sul correntista che agisce per il ricalcolo del saldo.


SuccessioniCorte di Cassazione Civile, Sez. V, 10 gennaio 2024, n. 982

Donazioni indirette mediante operazioni di bancogiro

Il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette (art. 809 cod. civ.), ma configura una donazione tipica (art. 769 cod. civ.) ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico (art. 782, primo comma, cod. civ.), salvo che sia di modico valore (art. 783 cod. civ.), poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo (art. 1411 cod. civ.), considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante.


Real EstateCorte di Cassazione, Sezione II Civile, 9 gennaio 2024, n. 785

Mandato all’agente immobiliare e clausole vessatorie

La Corte di cassazione si è recentemente pronunciata sul tema delle clausole vessatorie inserite in un contratto unilateralmente predisposto dal mediatore.

La Suprema Corte ha ritenuto vessatorie ed abusive, ai sensi degli artt. 1341 c.c. e 33 del Codice del Consumo, le clausole che riconoscono al mediatore il diritto alla provvigione anche dopo la scadenza del contratto e senza limiti di tempo, nel caso in cui l’affare sia stato successivamente concluso da un familiare, società o persona “riconducibile”.

Detta clausola, secondo l’interpretazione della Corte, determina un significativo squilibrio a carico del consumatore, perché lo obbliga ad una prestazione in favore del professionista indipendentemente da ogni accertamento, anche in via presuntiva, del preventivo accordo con il soggetto che ha concluso l’affare o di ogni altra circostanza concrete da cui risulti che l’affare sia stato agevolato in ragione dei rapporti familiari o personali tra le parti.


Diritto condominialeTribunale di Modena, Sezione I Civile, Sentenza del 9 gennaio 2024 n. 18

Sostituire i portoni di accesso ai garage? Potrebbe alterare l’armonia dell’edificio e ledere il decoro architettonico

Il Tribunale di Modena, accogliendo la domanda avanzata in giudizio del Condominio, ha ritenuto che la sostituzione di due portoni di accesso ai garage dal prospetto principale del condominio, alteri la complessiva armonia e fisionomia dell’edificio condominiale e ledendone anche il decoro.

Il Tribunale ha quindi condannato il condomino al ripristino dell'infisso originario o di altro a quest'ultimo esteticamente uniforme.