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Risarcimento danniCorte di Cassazione, Sezione U, Civile – Ordinanza 29 febbraio 2024 n. 5441

Danno da responsabilità precontrattuale in materia di appalto – Giurisdizione

La domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale proposta da una stazione appaltante nei confronti del soggetto affidatario di lavori o servizi pubblici appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Trattasi, infatti, di domanda afferente non alla fase pubblicistica della gara ma a quella prodromíca, nella quale viene denunciata la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. In tale ipotesi, il giudice ordinario è chiamato a decidere di una controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo, la cui lesione non sia stata conseguente ad un procedimento amministrativo di affidamento di lavori o servizi pubblici, ma soltanto occasionata da questo.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 22/02/2024, n.4756

L'assicuratore della r.c.a. che agisce in rivalsa nei confronti dell'assicurato, deve provare l'esistenza della clausola che delimita il rischio

L'assicuratore della r.c.a. che agisce in rivalsa nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 144, comma 2, cod. ass., ha l'onere di provare che il contratto conteneva una clausola di delimitazione del rischio, tale da consentirgli nel caso concreto il rifiuto o la riduzione del pagamento dell'indennizzo.


Responsabilità civileCassazione Civile Sez. I, 21/02/2024, n.4648

Il numero di targa di un veicolo è un dato personale

La targa automobilistica costituisce un dato che permette di identificare il proprietario e/o l’utilizzatore del veicolo e per questo assume un rilievo in materia di protezione dei dati personali.

La pubblicazione di foto contenente tale dato non coinvolto nella segnalazione costituisce profilazione e non può essere diffusa senza il consenso dell’interessato


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. II, 05/02/2024, n.3245

Sospensione della patente per guida in stato di ebrezza – Artt. 186, comma 2, lett. b) e 223 Codice della strada - Certificato di idoneità alla guida

La sospensione provvisoria della patente di guida prevista all’art. 223 CdS, in seguito all’accertamento di violazione di cui all’art. 186-bis Cds (superamento tasso alcolemico di 1,5 g/l), costituisce l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale del reato. Si tratta, cioè, di misura cautelare, di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, con lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli e, per ciò stesso, oggetto di un celere iter procedimentale, che riconosce all'Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati.

La ratio sottesa alla misura cautelare della sospensione della patente prevista dall’art. 186, comma 8, ultimo periodo (mancata sottoposizione a visita medica), CdS, ovvero nel caso del comma 9 (superamento del tasso alcolemico di 1,5 g/l) risiede invece nell'esigenza di sollecitare l’acquisizione del riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare la sua idoneità alla guida anche in funzione dell'eventuale revoca della patente: ciò ai fini della definitiva sospensione della patente in funzione sanzionatoria accessoria, a séguito dell’accertamento giudiziale del reato ex art. 186, comma 2, CdS.

L’imposizione della visita medica non è, per cui, prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all’art. 223, comma 1, CdS.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. II, 01/02/2024, n.3022

Legittimità della sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente – Opposizione alla sanzione amministrativa - Art. 196-bis, comma 2 Codice della Strada – Patente e decurtazione punti

L’organo accertatore deve comunicare la perdita di punteggio all’anagrafe nazionale solo dopo il pagamento della sanzione amministrativa, ovvero dopo la definizione dei procedimenti sulla validità della contestazione presupposta, o ancora dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei menzionati ricorsi. Ciò implica che, indipendentemente dall’invito al proprietario a comunicare le generalità del conducente al momento dell’infrazione, ove la contestazione presupposta venga opposta e il procedimento si definisca con l’annullamento, non si avrà perdita di punteggio, né sanzione per la mancata comunicazione dei dati personali relativi al conducente. Non si può retribuire la violazione dell’obbligo di collaborazione nell'accertamento dell’autore dell’illecito stradale, se non sussiste più quest’ultimo. È da dare pertanto continuità all’indirizzo espresso da Cass. 24012/2022 [...], secondo la quale la violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l’organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua.


Responsabilità civileCorte appello Bologna Sez. II, 23/01/2024, n.152

In caso di sinistro stradale, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, può essere superata solo in presenza di prova contraria rigorosa e convincente in relazione all'estraneità al sinistro

In caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno. La presunzione può essere superata solo se la parte che ne chiede l'esclusione fornisce la prova rigorosa e convincente della propria estraneità al sinistro.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 18 gennaio 2024, n. 1992

L'obbligo del conducente di dare la precedenza ai veicoli transitanti sulla strada favorita durante l'uscita da laterale o da area privata, con particolare attenzione alla visuale nei due sensi di marcia

In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da una strada laterale o da una area privata o da un passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione, è tenuto a dare la precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita. A tal fine, a maggior ragione ove la manovra abbia luogo verso la sua sinistra, è necessario che egli abbia la visuale libera della strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale che gli consenta di accertare in tempo utile l'eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita e deve astenersi dalla manovra, qualora non sussista la possibilità di tempestivo avvistamento dei veicoli che sopraggiungono sulla strada principale.


Diritto assicurativoCorte giustizia UE Sez. III, 18 gennaio 2024, n. 227

Se una patente di guida è stata rilasciata regolarmente dopo accurate visite non sono necessari altri documenti che attestino l'idoneità psicologica del conducente

L'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro imponga ai titolari di una patente di guida per i veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E rilasciata in conformità a tale direttiva, la cui idoneità fisica e mentale per la guida è stata controllata al momento del rilascio di tale patente e che intendono svolgere la professione di conducente di un veicolo a motore destinato al trasporto di persone o merci, di possedere, oltre alla loro patente di guida, un certificato di idoneità psicologica, che ha un periodo di validità inferiore rispetto a quello di detta patente.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 16 gennaio 2024, n. 1607

Nella determinazione del danno futuro da perdita della capacità lavorativa va ricompresa non solo la componente fissa della retribuzione, ma anche tutti i relativi accessori e i probabili aumenti retributivi

L’ampiezza della retribuzione media, ossia dell’attività lavorativa precedente svolta, costituisce la base di calcolo per la determinazione del danno futuro da perdita della capacità lavorativa. Essa deve essere tale da comprendere non solo la componente fissa della retribuzione, ma anche tutti i relativi accessori e i probabili aumenti retributivi, che non possono essere preventivamente precisati. La determinazione del danno futuro, essendo un danno, sì accertato in giudizio, ma che spiegherà i propri effetti lesivi in un secondo momento, non può che essere effettuata, infatti, in via prognostica. Solo in tali termini si può ritenere effettivo il principio di integralità del risarcimento.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 11/01/2024, n.1261

La clausola che delimita il rischio garantito nel contratto di assicurazione della vita non rientra nella tutela del consumatore contro le clausole abusive

Nel contratto di assicurazione della vita la clausola che esclude la copertura per l'evento morte dovuto a determinate cause, preventivamente individuate, delimitando il rischio garantito, attiene all'oggetto del contratto, e non è una clausola limitativa della responsabilità, con la conseguenza che non deve essere specificamente approvata per iscritto, non rientrando nell'ambito della tutela del consumatore contro le clausole abusive, in quanto l'art. 34 c.cons. esclude che la valutazione del carattere vessatorio della clausola possa essere riferita all'oggetto del contratto e all'adeguatezza del corrispettivo.


Risarcimento danniCorte d'Appello Napoli, Sezione 9, Civile – Sentenza del 2 gennaio 2024 n. 5

Risarcimento del danno conseguente ad eventi atmosferici

In tema di risarcimento danni, il risarcimento dei danni causati da eventi atmosferici prevede due condizioni ovverossia che gli effetti dannosi siano riscontrabili su una pluralità di edifici o proprietà circostanti e che, in caso di danni da bagnamento alle parti interne del fabbricato, l'acqua sia penetrata a causa di rotture, brecce o lesioni causate dalla violenza degli eventi atmosferici.